F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0057/CFA pubblicata il 11 Dicembre 2025 (motivazioni) – Sig. Agasi Endri

Decisione/0057/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0072/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Castiglia - Presidente (Relatore)

Stefano Toschei - Componente

Francesco Tuccari - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0072/CFA/2025-2026, proposto dai signori Edmond e Jonida Agasi, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Endri Agasi, per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Umbria pubblicata con il comunicato ufficiale n. 88 del 13 novembre 2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 2 dicembre 2025, tenutasi in modalità mista, il Pres. Giuseppe Castiglia e uditi  e uditi l'Avv. Chiara Casaglia per i reclamanti e l'Avv. Massimo Giovanni Adamo per la Procura federale; è altresì presente il Sig. Endri Agasi; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. All’esito di una istruttoria avviata a seguito di una segnalazione della ASD Atletico Gubbio, la Procura federale - con atto del 15 ottobre 2025 - ha deferito al competente Tribunale federale territoriale, tra gli altri, il signor Endri Agasi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la medesima società, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di giustizia sportiva, per avere, in occasione della gara Foligno Calcio - Atletico Gubbio del 15.3.2025 valevole per il girone A del campionato Regionale Juniores Under 19 A1, colpito con un calcio all’addome il sig. Umberto Vispi, calciatore tesserato per la società ASD Atletico Gubbio, nonché per essersi successivamente rivolto con fare minaccioso verso l’allenatore tesserato per la società avversaria intervenuto per riportare la calma, intimandogli ripetutamente di stare zitto.

2. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Umbria ha ritenuto fondato il deferimento e, per l’effetto, ha inflitto all’incolpato la sanzione di dieci giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali.

3. I signori Edmond e Jonida Agasi, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Endri Agasi, hanno impugnato la decisione di primo grado sostenendo:

(i) la nullità del procedimento di primo grado e dei provvedimenti conseguenti per violazione dell’art. 53 CGS a seguito di omessa comunicazione, con violazione del proprio diritto di difesa. Il deferito avrebbe appreso del procedimento disciplinare a suo carico e della decisione qui impugnata solo per effetto della pubblicazione di un articolo di giornale pubblicato sulla pagina Facebook del periodico “Valleumbriasport” in quanto - con pratica di tesseramento creata il 7 luglio 2025, firmata elettronicamente e inviata in Federazione il giorno 28 luglio e convalidata il successivo 30 luglio - si sarebbe tesserato presso altra società, mentre la società ASD Foligno Calcio sarebbe stata dichiarata sciolta e messa in liquidazione a partire dal mese di luglio 2025;

(ii) l’erroneità della ricostruzione operata dalla Procura federale; la mancanza di particolare gravità della condotta; la mancanza di condotta violenta; la mancanza di condotta offensiva e/o ingiuriosa o minacciosa nei confronti del dirigente della squadra avversaria; in ogni caso, l’eccessività della sanzione applicata. La decisione del Tribunale federale territoriale sarebbe illegittima nel merito per mancanza della prova e, comunque, carente di motivazione, non essendo state illustrate le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della pronunzia.

In conclusione, i reclamanti hanno chiesto

- in via preliminare: l’audizione del minore Endri Agasi sui fatti oggetto del procedimento;

- in via principale: preso atto della mancata conoscenza del procedimento disciplinare da parte del deferito, di annullare il relativo procedimento e tutti i conseguenti provvedimenti;

- nel merito: di ridurre la sanzione della squalifica di dieci gare nella misura diversa e inferiore che sarà ritenuta di giustizia, tenuto conto dell’oggettivo contesto nel quale deve essere ricondotto l’accaduto e dei criteri di oggettiva valutazione del comportamento.

4. Con istanza del 25 novembre 2025, i reclamanti - ai sensi dell’art. 108 CGS - hanno chiesto la sospensione, in via provvisoria, della decisione impugnata.

5. Con decreto monocratico n. 3/CFA/2025-2026, il Presidente della Corte federale d’appello ha accolto l’istanza, motivando sul bilanciamento degli interessi coinvolti, e ha disposto l’abbreviazione a cinque giorni del termine di cui all’art. 103, comma 2, CGS, fissando l’udienza di trattazione del reclamo con facoltà del Collegio di provvedere anche nel merito.

6. All’udienza del 2 dicembre 2025, tenutasi in modalità mista, quando il reclamo è stato chiamato, è comparso e si è costituito il rappresentante della Procura federale.

Le parti hanno discusso, dopo di che il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Sussistono le condizioni perché la causa possa essere decisa nel merito.

8. È assorbente l’esame del primo motivo di doglianza il quale, alla luce di quanto emerge dal fascicolo processuale, appare fondato.

In applicazione dell’art. 53, comma 5, n. 1, tutti gli atti del procedimento sono stati comunicati al signor Agasi presso la società con la quale risultava tesserato al momento dell’avvio dell’indagine con l’iscrizione nell’apposito registro dei fatti disciplinarmente rilevanti (16 aprile 2025). Infatti, sia la comunicazione di conclusione delle indagini (1° settembre 2025), sia l’atto di deferimento (15 ottobre 2025), sia l’avviso di fissazione dell’udienza (16 ottobre 2025) sono stati notificati al giocatore presso la ASD Foligno Calcio.

9. Senonché, risulta dal relativo tabulato della Lega nazionale dilettanti che il giorno 1° luglio 2025 il signor Agasi si è svincolato dalla ASD Foligno Calcio e il successivo 30 luglio si è tesserato presso la ASD Angelana 1930 con aggiornamento della relativa anagrafica. A quella domiciliazione ricavabile dall’anagrafica federale, quindi, avrebbero dovuto essere notificati gli atti che lo riguardavano.

Né risulta che la primitiva società di tesseramento, nel frattempo posta in liquidazione, abbia comunque trasmesso al calciatore gli atti del procedimento.

Di conseguenza, le notifiche indirizzate al reclamante presso la precedente società di appartenenza e compiute successivamente a quella data sono da ritenere nulle (Corte fed. app., SS.UU., n. 51/2022-2023).

Pertanto, la decisione impugnata in questa sede è nulla per violazione del principio del contraddittorio, indipendentemente dal pregiudizio in concreto subito dalla parte (Cass. civ., Sez. III, 6 maggio 2025, n. 1187).

10. Il primo motivo del reclamo, dunque, deve essere accolto, con assorbimento degli altri motivi. Venendo appunto in questione una violazione delle norme sul contraddittorio, ne discende - ai sensi dell’art. 106, comma 2, ultimo periodo, CGS - l’annullamento della decisione impugnata.

11. Tuttavia il Collegio ritiene di non dover disporre il rinvio della causa al Tribunale territoriale, come pure, in linea di massima, conseguirebbe dalla letterale applicazione della disposizione citata.

Come ha ritenuto la Sezione in una recentissima decisione (Corte fed. app., Sez. I, n. 43/2025-2026), il presupposto razionale di tale disposizione, infatti, è che il processo possa utilmente proseguire innanzi al giudice del rinvio. Si tratta di un principio che trova espresso riconoscimento nell’art. 106, comma 2, secondo periodo, CGS (secondo il quale il giudice dell’appello, quando rileva che il ricorso di primo grado è inammissibile o improcedibile, annulla tout court) e al quale, considerando la sua intrinseca razionalità, occorre riconoscere forza espansiva.

In effetti, anche nel caso di specie la rimessione al primo giudice sarebbe inutiliter data e si risolverebbe in una superflua spendita di attività giustiziale, in contrasto con i principi di informalità e speditezza che caratterizzano il processo sportivo, rivolto a rendere una giustizia sostanziale.

Il rinvio non può dar luogo ad un vano circuitus; esso avrebbe senso solo se, nel nuovo giudizio di primo grado, fosse possibile procedere alla rinnovazione degli atti nulli.

Ma a una rinnovata notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, dell’atto di deferimento e del provvedimento di fissazione dell’udienza fa da insuperabile ostacolo l’avvenuto decorso dei termini perentori stabiliti dagli art. 123 e 125 CGS.

D’altronde - con pronunzie cui occorre dare continuità - questa Corte federale d’appello ha già avuto modo affermare che “consentire alla Procura Federale di ripetutamente formulare deferimenti fino alla formulazione di un deferimento legittimo, ovvero validamente operato, condurrebbe alla inaccettabile conclusione di non avere certezza in ordine ai tempi di definizione dei procedimenti disciplinari, con grave vulnus alle ragioni della "difesa" dei soggetti deferiti, per di più in casi in cui il deferimento si è rivelato fallace con riguardo alle garanzie procedimentali da riservare agli stessi incolpati” (Corte fed. app., SS.UU., n.63/20142015; Corte fed. app., Sez. I, n. 121/2019-2020).

12. La conclusione nel senso dell’annullamento senza rinvio appare dunque obbligata anche perché, semmai, un ulteriore grado di giudizio si giustificherebbe solo se fosse possibile riconoscere alla Procura federale il beneficio della rimessione in termini. Rimessione in termini che la Procura federale ha chiesto in sede di discussione orale ma che non può essere accordata, posto che il comportamento richiesto, cioè la tempestiva consultazione dell’anagrafe federale, era pacificamente esigibile e dunque non è dato riscontrare la sussistenza di quei rigorosi presupposti ai quali - in conformità del costante orientamento di questa Corte federale d’appello (per tutte, da ultimo: Corte fed. app., Sez. I, n. 25, n. 26 e n. 27/2024-2025) - è subordinata la concessione del beneficio.

Pertanto, il Collegio ritiene doveroso, annullata la decisione di primo grado, decidere la causa nel merito.

13. A tale proposito, estinto il procedimento disciplinare per decorso dei termini, il reclamante va prosciolto dagli addebiti a lui ascritti.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata, prosciogliendo il Sig. Endri Agasi.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE

Giuseppe Castiglia            

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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