F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 120/TFN – SD del 18 Dicembre 2025 (motivazioni) – Bruno Caputo, Avezzano Calcio SSD a RL – 110/TFNSD

Decisione/0120/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0110/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella – Presidente

Valentina Ramella - Vice Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Gaetano Berretta – Componente

Gaia Golia - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 12 dicembre 2025, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 14182/1238pf24-25/GC/PM/mg del 27 novembre 2025, depositato il 28 novembre 2025, nei confronti del sig. Bruno Caputo e della società Avezzano Calcio SSD a RL, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento prot. n. 14182/1238pf24-25/GC/PM/mg del 27 novembre 2025 ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il sig. Bruno Caputo, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Avezzano Calcio S.S.D. a R.L. e la società Avezzano Calcio SSD a R.L. per rispondere:

- il sig. Bruno Caputo,

a) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF per non aver provveduto, nei termini ivi previsti, al pagamento di quanto dovuto al sig. Gaspare Argano, all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la società Avezzano Calcio S.S.D. a R.L. iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. in forza del lodo irrituale reso dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. notificato in data 3.4.2025, a seguito della vertenza N. 2425/122 sul ricorso proposto dal sig. Gaspare Argano;

b) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF per non aver provveduto, nei termini ivi previsti, al pagamento di quanto dovuto al calciatore sig. Eddy Ogenyi Onazi, all’epoca dei fatti tesserato per la società Avezzano Calcio S.S.D. a R.L. in forza del lodo irrituale reso dal Collegio Arbitrale L.N.D.–A.I.C. in data 4.3.2025 e notificato in data 5.3.2025, a seguito della vertenza N. 189/2024-25 sul ricorso proposto dal sig. Eddy Ogenyi Onazi;

- la società Avezzano Calcio SSD a R.L., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto al sig. Bruno Caputo all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della predetta società.

La fase istruttoria

La Procura Federale in data 28 novembre 2025 ha iscritto il procedimento n. 1238 pf24-25 avente ad oggetto “Accertamenti in merito all’inadempimento dell’accordo conciliativo Onazi/Avezzano Calcio dl 3 aprile 2025 ed al conseguente mancato rispetto del Lodo arbitrale irrituale inerente a vertenza n. 189/2024-25, nonché mancato pagamento, da parte della predetta società, delle somme stabilite dal Lodo arbitrale irrituale relativo alla vertenza n. 2425.122 presentata dal tecnico Gaspare Argano”.

Il procedimento trae origine da due diverse segnalazioni trasmesse dalla L.N.D. a mezzo pec in data 7.5.2025 e 9.5.2025, aventi ad oggetto il mancato pagamento da parte della società Avezzano Calcio SSD a R.L. degli importi spettanti in forza dei lodi arbitrali resi dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. e dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. ritualmente notificati alle parti a seguito dei ricorsi presentati, rispettivamente, dal tecnico sig. Gaspare Argano e dal calciatore sig. Eddy Ogenyi Onazi; il primo emesso in data 2 aprile 2025, il secondo emesso il 3 aprile 2025.

La Procura Federale istruiva il procedimento acquisendo agli atti la documentazione rilevante nonché le dichiarazioni rese dal sig. Bruno Caputo in sede di audizione il 4.9.2025. In sede di audizione, il sig. Caputo negava sia di aver sottoscritto documenti per conto dell’Avezzano Calcio e, in particolare, l’accordo conciliativo con il sig. Onazi, successivo al Lodo Arbitrale Irrituale Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. che con Vertenza n.189/2024-25 del 04.03.2025, aveva accolto il ricorso del calciatore e dichiarato l'obbligo della società Avezzano Calcio a corrispondere la somma complessiva di 21.633,19, oltre interessi legali e rivalutazione; sia di essere a conoscenza del Lodo Arbitrale Irrituale - Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C.- Vertenza n. 2425.122 del 02.04.2025, con il quale il Collegio aveva accolto il ricorso del sig. Argano, preparatore atletico della società e dichiarato l'obbligo di corrispondere al medesimo, la somma complessiva di 2.872,72.   All’esito dell’istruttoria, l’ufficio requirente rilevava come le emergenze risultanti dal compendio probatorio in atti consentissero di ritenere accertata la fondatezza delle pretese avanzate da entrambi i ricorrenti, nonché il mancato adempimento da parte della società Avezzano Calcio S.S.D. a R.L. In particolare, con riferimento al ruolo ed alla posizione assunta dal sig. Bruno Caputo all’interno della compagine societaria nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025 a cui si riferivano i fatti oggetto dell’azione disciplinare, richiamava quanto univocamente emerso dalla nota pervenuta in data 23.9.2025 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano a seguito di richiesta atti del 15.9.2025, ossia che: all’esito degli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Avezzano su talune operazioni societarie, la società Avezzano Calcio S.S.D. a R.L. “rimaneva amministrata dal sig. Bruno Caputo”.

Notificava, pertanto, in data 22 ottobre 2025, la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ex art. 123 CGS.

Le parti incolpate, anche all’esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, non fornivano agli organi federali evidenza alcuna del pagamento effettuato.

In data 28 novembre 2025 la Procura Federale effettuava la notifica del deferimento in oggetto nei confronti di Bruno Caputo e della società Avezzano Calcio SSD a R.L.

La fase predibattimentale

Raggiunti dalla notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, gli indagati non si sono avvalsi delle facoltà previste dall’art. 123 comma 3 CGS, di guisa che la Procura Federale, trascorso il termine utile per l’esercizio delle suddette facoltà, ha promosso contro di loro l’attuale deferimento.

Il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 12.12.2025. I deferiti non depositavano memorie.

Il dibattimento

All’udienza del 12 dicembre 2025 tenutasi in modalità videoconferenza, si sono collegati per la Procura Federale l’avv. Alessandro D'Oria e l'avv. Daniele Labianca, i quali si sono riportati al deferimento, esponendo origine e fatti di causa e rilevando come, anche da quanto emerso dagli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Avezzano, risulti provato che il sig. Caputo ricopriva all'epoca dei fatti la posizione di amministratore di diritto all'interno della compagine societaria. Concludevano, pertanto, chiedendo l’accoglimento del deferimento con l’applicazione delle seguenti sanzioni in considerazione della duplice violazione accertata: per il sig. Bruno Caputo, inibizione di mesi 12 (dodici) e per la società Avezzano Calcio SSD a RL, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della prima stagione sportiva utile.

Gli indagati non si sono collegati, né si sono altrimenti costituiti. Il Tribunale si è riservato di decidere.

La decisione

In relazione al presente procedimento, in base agli atti di causa, risulta acclarata la responsabilità tanto del sig. Bruno Caputo, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Avezzano Calcio S.S.D. a R.L., quanto della società Avezzano Calcio S.S.D. a R.L.

A tal riguardo, giova osservare, in termini generali, che l’Organo giudicante può utilizzare ai fini probatori gli atti di indagine della Procura Federale, risultando il criterio di valutazione del materiale probatorio nel giudizio sportivo, quello del libero convincimento da parte del giudicante, con conseguente adeguata giustificazione nell’apparato motivazionale (in termini, Corte Federale d’Appello, Sez. I, n. 0011/CFA-2025-2026, richiamante SS. UU n. 117/CFA/2024-2025). Nella fattispecie, all’esito dell’attività istruttoria della Procura Federale, è risultata documentalmente provata, innanzitutto, la circostanza dell’intervenuta comunicazione, alla pec della società, dei provvedimenti con i quali il Collegio Arbitrale ha dichiarato l’obbligo della stessa di pagare le somme riconosciute come dovute al preparatore atletico sig. Gaspare Argano ed al calciatore sig. Eddy Ogenyi Onazi; risulta provato altresì il ruolo del sig. Bruno Caputo quale amministratore di diritto della compagine sociale, accertato dalla Guardia di Finanza di Avezzano.

È altresì emersa, in maniera incontestabile, la circostanza del mancato pagamento, da parte della società Avezzano Calcio S.S.D. a R.L., delle somme recate dai richiamati provvedimenti; pagamento che sarebbe dovuto intervenire, in base all’art. 94-ter, comma 5, delle NOIF, entro 30 gg dalla comunicazione della decisione, a pena d’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva.

Ed invero, in fattispecie come quella all’esame, “la responsabilità disciplinare va affermata e giudicata sussistente sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto, con la conseguenza che la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento” (così, TFN, n. 0093/TFNSD - 2025-2026, richiamante CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 12/2024-2025). Ciò in ragione del “carattere del precetto in esame, che prevede l’osservanza di un facere in un tempo determinato” (TFN, n. 0088/TFNSD- 20252026).

Resta parimenti acclarata la responsabilità della società Avezzano Calcio S.S.D. a R.L., rispondendo la stessa “direttamente” dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali, stante la previsione di cui all’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Nello specifico, il comportamento illecito realizzato dal rappresentante legale della società risulta idoneo a far sorgere anche una responsabilità disciplinare “diretta” a carico della società deferita, in ragione del rapporto di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a colui che, al suo interno, è investito del potere di agire in nome di questo (TFN, n. 0088/TFNSD- 2025-2026, richiamante CFA, Sez. I, n. 52 – 2022/2023; TFN, n. 0093/TFNSD- 2025-2026).

Concorre a comprovare siffatte circostanze il comportamento delle parti deferite, che hanno omesso di difendersi in questa sede. Quanto al trattamento sanzionatorio, il Collegio, alla luce delle circostanze del caso concreto ed in ragione della pluralità delle violazioni accertate, ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo, conformi nei minimi edittali ai commi 6 e 7 dell’art. 31 CGS. Conseguentemente, al sig. Bruno Caputo va irrogata la sanzione di mesi 10 (dieci) di inibizione, mentre alla società Avezzano Calcio SSD a RL va irrogata la sanzione di n. 2 (due) punti di penalizzazione in classifica. La sanzione a carico della società andrà scontata nella prima stagione sportiva utile, atteso che la stessa, benché ancora censita, risulta attualmente inattiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Bruno Caputo, mesi 10 (dieci) di inibizione;

- alla società Avezzano Calcio SSD a RL, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della prima stagione sportiva utile.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2025.

 

IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE

Gaia Golia                                                     Amedeo Citarella

 

Depositato in data 18 dicembre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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