C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 378 del 03/05/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ AUDACE 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.312 LND DEL 20/03/2024 (Gara: AUDACE 1919 – LUISS S.S.D. A R.L. del 3/03/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 12/04/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ AUDACE 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.312 LND DEL 20/03/2024 (Gara: AUDACE 1919 – LUISS S.S.D. A R.L. del 3/03/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 12/04/2024
La Società Audace 1919 impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, la decisione emessa dal Giudice Sportivo Territoriale di primo grado che rigettava il ricorso con il quale si deduceva la irregolarità dello svolgimento della gara Audace 1919 – Luiss S.S.D., valevole per il campionato di eccellenza, per un grave errore tecnico dell’arbitro. A sostegno del proprio ricorso la Società precisava di non contestare in sé l’annullamento della rete del pareggio da parte dell’arbitro, bensì, il fatto che il direttore di gara avesse cambiato, a suo giudizio, la propria decisione su pressione della squadra avversaria; pertanto, alla luce di ciò, chiedeva la ripetizione della gara. Questa Corte, riunitasi in modalità da remoto, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la reclamante, ritiene che non ci siano margini per riformare la decisione di primo grado. Il fatto, oggetto di contestazione, investe una decisione di natura tecnica adottata dall’arbitro sul terreno di gioco (regolarità o meno della rete, al 49° del 2° tempo, della Audace 1919 che avrebbe permesso a quest’ultima di raggiungere il pareggio nella gara contro la Luiss), che non può essere materia di competenza del Giudice Sportivo, così come prevede l’art. 65, comma 1, lett. b) del C.G.S.. Per quanto detto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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