C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 378 del 03/05/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ BOVILLE ERNICA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SEMENTILLI SAMUEL PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.289 LND DEL 29/02/2024 (Gara: VIRTUS FAITI – BOVILLE ERNICA CALCIO del 25/02/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 317 del 22/03/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ BOVILLE ERNICA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SEMENTILLI SAMUEL PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.289 LND DEL 29/02/2024 (Gara: VIRTUS FAITI – BOVILLE ERNICA CALCIO del 25/02/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 317 del 22/03/2024

 Con delibera pubblicata il 29/02/2024 sul C.U. n. 289 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara VIRTUS FAITI – BOVILLE ERNICA CALCIO del 25/02/2024 – Campionato Prima Categoria irrogava la seguente sanzione: SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE al calciatore espulso SEMENTILLI SAMUEL (BOVILLE ERNICA CALCIO) perché “[..] Espulso per aver commesso grave atto di violenza nei confronti di un avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all'arbitro espressioni offensive, che reiterava al termine della gara entrando nello spogliatoio del direttore di gara. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS) [..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la BOVILLE ERNICA contestava la decisione impugnata negando i fatti ascritti al proprio calciatore precisando che il calciatore SEMENTILLI, a seguito di un contrasto di gioco era caduto involontariamente a terra, calpestando altrettanto involontariamente la spalla dell’avversario, e che era seguito un diverbio con l’arbitro La reclamante non presentava richiesta di audizione. All’udienza del giorno 21 marzo svoltasi con modalità a distanza la Corte Sportiva d’Appello esaminava il reclamo in epigrafe. Preliminarmente, la Corte procede alla lettura del referto arbitrale. Dal suddetto documento risulta che il calciatore, a gioco fermo, era salito volontariamente sopra un avversario che si trovava a terra sdraiato a pancia in giù a seguito di un fallo subito, scaricando così il peso del suo corpo sullo scarpino e sulla schiena dell’avversario, arrecandogli un dolore durato diversi minuti. Per tali ragioni il calciatore era stato espulso e, alla notifica del provvedimento, lo stesso aveva urlato contro il direttore di gara frasi offensive quali:“a pezzo di merda “, e poi ancora in un secondo momento, allorquando l’arbitro stava per entrare nello spogliatoio: “sei un coglione, testa di cazzo”,. La Corte procede, dunque, alla disamina del reclamo. A tal riguardo, osserva il decidente come la tesi difensiva della reclamante si limiti essenzialmente alla mera negazione dei fatti contestati al calciatore come descritti e riportati nel referto arbitrale, offrendo una diversa ricostruzione degli stessi secondo cui il proprio calciatore sarebbe caduto sull’avversario involontariamente, durante un’azione di gioco, riferendo, altresì, di un non meglio precisato diverbio con l’arbitro a seguito del sopra descritto episodio. Tanto premesso, la Corte ritiene che il reclamo non possa essere accolto. La reclamante, infatti, non ha offerto alcuno spunto probatorio a corroborazione della tesi difensiva rassegnata dalla società a parte le sue affermazioni le quali, tuttavia, non valgono a superare la prova costituita dal contenuto del referto arbitrale, nemmeno ai fini del riconoscimento di eventuali circostanze attenuanti ex art. 13 CGS. Come noto, invero, ai sensi dell’art. 61 CGS il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata in ordine ai fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la sanzione irrogata è congrua alle previsioni del CGS. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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