C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 378 del 03/05/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ S.S. PASSO CORESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CALCAGNI MANUEL PER 4 GARE E DEL CALCIATORE MORETTI VALERIO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.323 LND DEL 27/03/2024 (Gara: CITTA DI MENTANA CALCIO – S.S. PASSO CORESE del 23/03/2024 – Campionato Regionale Under 18) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 355 del 19/04/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ S.S. PASSO CORESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CALCAGNI MANUEL PER 4 GARE E DEL CALCIATORE MORETTI VALERIO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.323 LND DEL 27/03/2024 (Gara: CITTA DI MENTANA CALCIO – S.S. PASSO CORESE del 23/03/2024 – Campionato Regionale Under 18) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 355 del 19/04/2024
Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la Società S.S. Passo Corese ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 323 LND del 27/03/2024, con il quale veniva disposta la squalifica del calciatore Calcagni Manuel per 4 gare effettive, in quanto “espulso per aver rivolto all’arbitro espressioni offensive, che reiterava alla notifica del provvedimento disciplinare (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)”, nonché la squalifica del calciatore Moretti Valerio per 3 gare effettive, in quanto “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, teneva un comportamento irrispettoso con l’arbitro.”. In sede di gravame la società reclamante chiedeva che venissero rivalutate le sanzioni irrogate ai predetti giocatori, in quanto ritenute eccessive, ed auspicava una più equa decisione. In particolare, per quanto attiene al calciatore Calcagni Manuel, le argomentazioni addotte dalla S.S. Passo Corese a sostegno della invocata riduzione della squalifica non possono ritenersi assumibili, atteso che il nuovo testo dell’art. 36 C.G.S., al primo comma lett. a), prevede per i calciatori [e tecnici] come sanzione minima la squalifica per 4 giornate [o a tempo determinato] in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Nel caso di specie emerge dagli atti ufficiali di gara che il predetto calciatore ha posto in essere nei confronti del direttore di gara una condotta ingiuriosa e irriguardosa, che è stata sanzionata con il minino edittale delle 4 gare, come previsto dal sopra richiamato art. 36 C.G.S.. Per quanto concerne, invece, la posizione del calciatore Moretti Valerio, si fa osservare che - come si legge dal referto arbitrale, fonte privilegiata di prova – a quest’ultimo, oltre alla sanzione per 2 gare per il comportamento irrispettoso, va applicata anche la sanzione di 1 giornata quale conseguenza dell’espulsione inflittagli dall’Arbitro. Pertanto, anche in questo caso, la sanzione irrogata appare del tutto congrua. Quanto alla produzione del video da parte della odierna reclamante e alla richiesta formulata a questa Corte di prenderne visione, si osserva che l’art. 58, comma 1, CGS, prevede che i mezzi di prova audiovisivi possano essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva “nei casi previsti dall’ordinamento federale” ed il successivo art. 61, comma 2 individua espressamente i casi di ammissibilità̀ dei filmati audiovisivi, limitati all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione “di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione ” (comma 2), o “al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto” (comma 3). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente indicate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (Corte federale d'appello, sez. I, n.2/2022-2023). Ne consegue che nel caso di che trattasi, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dal sopra citato art. 58, comma 1, CGS, la visione del video non è ammissibile. Da quanto sopra discende che entrambe le reclamate squalifiche risultano, a ben vedere, del tutto congrue e in linea con le condotte tenute dai calciatori nel corso dell’incontro per cui è procedimento. Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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