C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 391 del 10/05/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SOLIDALE FORMIA 2018, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CIANCIARUSO SANDRO FINO AL 30/06/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.313 LND DEL 21/03/2024 (Gara: SOLIDALE FORMIA 2018 – POLISPORTIVA SFC del 17/03/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 3/05/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SOLIDALE FORMIA 2018, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CIANCIARUSO SANDRO FINO AL 30/06/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.313 LND DEL 21/03/2024 (Gara: SOLIDALE FORMIA 2018 – POLISPORTIVA SFC del 17/03/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 3/05/2024
Con rituale reclamo, la società Solidale Formia ha impugnato la squalifica sino al 30.6.2025 a carico del proprio calciatore Sandro Cianciaruso, sostenendo che lo stesso aveva sì preso il fischietto dell’arbitro ed emesso i tre fischi finali, ma non l’avesse mai costretto a rimanere in campo ma solo curato dall’infortunio, essendo il tesserato un fisioterapista specializzato. Ascoltata la società in sede di audizione, essa ribadiva le proprie doglianze e chiedeva la riduzione della sanzione. Sentito l’arbitro in sede di supplemento di rapporto, questi confermava che dopo aver patito un infortunio, lo stesso veniva soccorso dal sig. Cianciaruso che gli forniva le prime cure. Nel mentre, questi lo minacciava di non sospendere la partita ed anzi gli impediva il rientro negli spogliatoi. Entrambe le squadre in campo erano favorevoli al comportamento del tesserato della reclamante così da non dover presentarsi nuovamente al campo da gioco; la gara riprendeva contro la volontà dell’arbitro che non era più nelle condizioni fisiche per arbitrare, con le due compagini che tenevano il pallone in gioco senza sviluppare alcuna vera azione e solo per far passare il tempo. Il sig. Cianciaruso rimaneva sempre accanto al direttore di gara, pur senza toccarlo, per costringerlo a rimanere in campo e, trascorsi i minuti rimanenti alla fine della partita, gli prendeva il fischietto ed emetteva il triplice fischio finale. A riguardo, occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che la condotta del tesserato della reclamante risulta quindi pienamente provata. Egli, infatti, teneva un comportamento nei confronti del direttore di gara al limite della fattispecie penale della violenza privata, oltre a proferire minacce e ad aver tenuto l’oltraggioso gesto di emettere il triplice fischio finale. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione all’entità della squalifica comminata, atteso che la complessiva condotta del calciatore Sandro Cianciaruso è particolarmente grave né si configura alcuna circostanza volta ad attenuare la sanzione. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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