C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 391 del 10/05/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ OLIMPUS ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.302 C5 DEL 24/04/2024 (Gara: OLIMPUS ROMA – SPORT PROJECT del 22/04/2024 – Coppa Lazio Under 15 C5) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 3/05/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ OLIMPUS ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.302 C5 DEL 24/04/2024 (Gara: OLIMPUS ROMA – SPORT PROJECT del 22/04/2024 – Coppa Lazio Under 15 C5) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 3/05/2024

Con il reclamo in epigrafe, la società Olimpus Roma avanzava gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato la sanzione sportiva di perdita della gara cui aveva preso parte solo un calciatore nato dopo il 1.1.2010 in violazione del C.U. 290 del 17.4.2024 che stabiliva la presenza in lista di almeno sei calciatori con tale età. A riguardo la reclamante deduceva come la decisione fosse stata assunta prima della scadenza del termine per la difesa in primo grado e con memoria difensiva aggiungeva che comunque il ricorso di primo grado della ASD Sport Project fosse tardivo e inammissibile e pertanto il Giudice Sportivo non avrebbe potuto delibare sulla regolarità della gara. Resisteva la società Sport Project che chiedeva la conferma della decisione di primo grado. Il gravame proposto risulta da rigettare. La presunta violazione del principio del contraddittorio da parte del Giudice Sportivo, che avrebbe pronunciato prima del termine assegnato per la produzione di memorie difensive dell’odierna reclamante in primo grado, è inesistente. A ben vedere, infatti, il C.U. FIGC 76/A del 21.8.2023 che prevede l’abbreviazione dei termini dispone che il limite per la presentazione di controdeduzioni sono le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla gara e nel caso di specie, come affermato dalla stessa reclamante, il Giudice Sportivo ha delibato alle ore 15.00 del 24.4.2024, nel pieno rispetto delle regole. La reclamante deduce inoltre che la decisione sia stata presa prima che le motivazioni del ricorso in primo grado fossero state notificate ad opera dell’allora ricorrente. Nelle memorie difensive, aggiunge che sia il preannuncio del ricorso in primo grado della ASD Sport Project sia le successive motivazioni fossero tardive e pertanto il Giudice Sportivo doveva dichiararne l’inammissibilità. A riguardo questa Corte Sportiva d’Appello deve rilevare che lo scrutinio in merito è possibile solo perché l’art. 78 C.G.S. prevede che le decisioni sull’inammissibilità o improcedibilità del ricorso in primo grado possono essere assunte d’ufficio. Se così non fosse stato, sarebbe stata preclusa la decisione sulle doglianze della reclamante perché avanzate solo in sede di memorie difensive, in ciò allargando irritualmente il thema decidendum e violando il principio del contraddittorio per non aver permesso alla controparte di potersi difendere sul punto. A riguardo, comunque, l’eventuale inammissibilità nel ricorso in primo grado non andrebbe a inficiare la sentenza del Giudice Sportivo. A ben vedere, infatti, risulta acclarato che nella gara in questione la reclamante abbia avuto in lista solo un calciatore nato dopo il 1.1.2010 in luogo dei sei previsti dalla normativa. L’art. 65, comma 1, lettera d) CGS assegna la competenza del Giudice Sportivo in ordine alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare. I relativi procedimenti, ai sensi dell’art. 66 CGS, possono essere instaurati “a) d’ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali; b) su ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall’ordinamento federale”. Come da giurisprudenza consolidata di questa Corte, la deliberazione in primo grado di irricevibilità o inammissibilità del ricorso (ovvero la sua successiva declaratoria da parte del Giudice d’Appello) non ha altra conseguenza se non quella di espungere dal procedimento i documenti presentati dal ricorrente a sostegno del proprio atto, rimanendo a disposizione del Giudice Sportivo gli atti ufficiali su cui tale organo può e deve assumere d’ufficio la propria decisione. E, d’altronde, il sistema di giustizia sportivo è informato al principio di favore a che vengano assunte decisioni sul regolare svolgimento delle gare, tanto che i relativi ricorsi o reclami non possono essere ritirati o rinunciati (cfr. art. 49, comma 6 CGS). Diversamente opinando si giungerebbe all’assurda conclusione che, in presenza di un ricorso inammissibile, al Giudice Sportivo sarebbe precluso lo scrutinio di situazioni ad egli perfettamente conoscibili e che avrebbe invece potuto sanzionare d’ufficio in assenza del detto ricorso. Nel caso di specie il Giudice di prime cure ha assunto la sua decisione basandosi esclusivamente su atti ufficiali da cui risulta che la Olimpus Roma ha effettivamente omesso di avere in lista il numero minimo previsto di calciatori nati dopo il 1.1.2010 nella partita in questione. La decisione impugnata risulta quindi corretta nel merito, non rilevando l’eventuale inammissibilità del ricorso in primo grado poiché il Giudice Sportivo doveva agire d’ufficio e ha utilizzato per decidere solo gli atti di gara. Al più la decisione di primo grado dovrebbe essere corretta dichiarando l’inammissibilità del ricorso in primo grado con assunzione della decisione d’ufficio, senza però modificarne il contenuto. Si vuole comunque in questa sede stigmatizzare la condotta processuale della società Olimpus Roma che, in presenza di una patente violazione dei principi sportivi, avendo omesso di inserire in lista il numero minimo di giovani calciatori, tenta di sopperire alla propria carenza di sportività introducendo un’inconsistente impugnazione basata esclusivamente su meri dati formali. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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