C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 391 del 10/05/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TRIGORIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 150,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARTA FEDERICO PER 4 GARE E DEL CALCIATORE DI VINCENZO MATTEO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.75 LND DEL 14/03/2024 (Gara: TRIGORIA – ROMA TEAM SPORT QUEENS del 9/03/2024 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 5/04/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TRIGORIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 150,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARTA FEDERICO PER 4 GARE E DEL CALCIATORE DI VINCENZO MATTEO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.75 LND DEL 14/03/2024 (Gara: TRIGORIA – ROMA TEAM SPORT QUEENS del 9/03/2024 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 5/04/2024

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale; visto il Comunicato Ufficiale n.75 del 14.03.2024 del Giudice Sportivo della D.P. di Roma, valutando gli atti del fascicolo ritiene di accoglie parzialmente il reclamo del Trigoria, annullando la squalifica a carico del ricorrente calciatore Di Vincenzo Matteo, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara che vedeva il direttore di gara all’interno dello spogliatoio e quindi impossibilitato a vedere l’autore dei fatti incriminati. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, respinge il reclamo della ricorrente rideterminando la sanzione a carico del proprio Calciatore Carta Federico, nella squalifica di 4 gare poiché riconosce la sussistenza degli insulti nei confronti del direttore di gara, oltre che l’attuazione dei ricorrenti di una condotta irriguardosa simbolo di un comportamento antisportivo nei confronti dell’arbitro, ma allo stesso tempo la refertazione arbitrale appare lacunosa su alcuni avvenimenti, tali condotte sono certamente reprensibili ma non nei termini in cui sono state refertate dal Sig. Arbitro. Infine la scrivente Corte conferma la rimanente decisione impugnata relativamente alla ammenda a carico della Società Trigoria di euro 150.00. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, annullando la squalifica a carico del calciatore Di Vincenzo Matteo. Di respingere il reclamo, rideterminando la sanzione a carico del calciatore Carta Federico nella squalifica per 4 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.

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