C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 391 del 10/05/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO SAN LORENZO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CACI ALBERTO FINO AL 10/05/2024, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE CURTI EMILIANO PER 4 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BIKOU JULIEN PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.295 LND DEL 7/03/2024 (Gara: ATLETICO SAN LORENZO – VIRTUS TORMARANCIO del 3/03/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 5/04/2024

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO SAN LORENZO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CACI ALBERTO FINO AL 10/05/2024, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE CURTI EMILIANO PER 4 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BIKOU JULIEN PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.295 LND DEL 7/03/2024 (Gara: ATLETICO SAN LORENZO – VIRTUS TORMARANCIO del 3/03/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 5/04/2024

Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, con il quale la società Atletico San Lorenzo chiedeva alla stessa la riformulazione delle decisioni di primo grado adottate dal Giudice sportivo territoriale e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n.295 del 7/03/2024, per ridimensionare le squalifiche comminate a carico dei sigg. Caci Alberto (dirigente), inibito fino al 10/5/2024, Curi Emiliano (allenatore), squalificato per quattro gare e Bikou Julien (calciatore), squalificato per quattro gare; esaminati gli atti ufficiali ed il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente descritto i fatti accaduti e le condotte ingiuriose ed irriguardose tenute nei suoi confronti da tutti i soggetti sopra meglio identificati; considerando che gli atti di gara fanno piena prova così come previsto dall'art.35 del C.G.S.; tutto quanto sopra premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, non riscontrando elementi utili ad una possibile rivisitazione delle sanzioni,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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