C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 411 del 24/05/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ REAL TIRRENO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.367 LND DEL 26/04/2024 (Gara: SPORTING ANIENE – REAL TIRRENO del 23/04/2024 – Coppa Lazio Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 3/05/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ REAL TIRRENO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.367 LND DEL 26/04/2024 (Gara: SPORTING ANIENE – REAL TIRRENO del 23/04/2024 – Coppa Lazio Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 3/05/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Real Tirreno ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che aveva disposto, in accoglimento del reclamo di controparte, la ripetizione della gara in epigrafe. Il Giudice di primo grado aveva rilevato come la gara non avesse avuto uno svolgimento regolare in quanto l’Arbitro, erroneamente, non aveva consentito l’identificazione e l’utilizzazione di un calciatore arrivato sul terreno di gioco e previamente iscritto nella distinta di gara ma non presente all’atto dell’appello iniziale della sua squadra. Lamenta la reclamante l’ingiustizia della decisione in quanto, pur convenendo con l’evidente errore commesso dal direttore di gara, eccepisce che, a mente di regolamento, le irregolarità formali sull’identificazione dei calciatori non costituiscono un errore tecnico e non hanno effetto sulla validità della gara. Il reclamo è infondato. Nella specie non si tratta di un errore di identificazione o di omissioni formali nell’effettuazione delle procedure relative, in quanto una identificazione, per ammissione del direttore di gara, non vi è mai stata. Nel caso di specie il direttore di gara ha impedito la partecipazione alla gara di un calciatore che ne aveva diritto ed, in tal modo, ha alterato ingiustamente il potenziale tecnico di una squadra rispetto all’altra. Sussistono quindi tutti gli estremi per dichiarare la gara irregolare e disporne la ripetizione come, correttamente, ha fatto il Giudice Sportivo la cui decisione merita integrale conferma. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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