C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 423 del 03/06/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SAVIO S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE BARBA PASQUALE PER 8 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.204 SGS DEL 7/05/2024 (Gara: SAVIO S.R.L. – NUOVA TOR TRE TESTE del 5/05/2024 – Play Off Under 15 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 410 del 24/05/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SAVIO S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE BARBA PASQUALE PER 8 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.204 SGS DEL 7/05/2024 (Gara: SAVIO S.R.L. – NUOVA TOR TRE TESTE del 5/05/2024 – Play Off Under 15 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 410 del 24/05/2024

Con rituale reclamo, la società Savio S.r.l. ha impugnato la squalifica a otto giornate di gara a carico dell’allenatore Pasquale Barba, sostenendo che lo stesso non aveva mai tenuto alcuna condotta irriguardosa nei confronti dell’assistente arbitrale ma di averlo salutato stringendogli la mano senza alcuna volontà di fare del male. Ascoltata la reclamante in sede di audizione, essa ribadiva le proprie doglianze e chiedeva l’annullamento della sanzione ovvero la sua riduzione. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del tecnico della reclamante. Egli, infatti, al termine della gara dava la mano all’assistente arbitrale stringendola con eccessiva vigoria e utilizzando una frase poco commendevole. Visti i fatti come descritti, l’entità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve quindi essere ridotta tenuto conto della unitarietà della condotta irriguardosa tenuta dall’allenatore Barba in occasione di un contatto fisico comunque ammissibile, quale la stretta di mano, durante una gara di settore giovanile. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore Barba Pasquale a 4 gare. Il contributo va restituito.

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