C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 423 del 03/06/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE ALETTA DANIELE ADRIANO (TESTACCIO 68), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.202 SGS DEL 3/05/2024 (Gara: DREAMING FOOTBALL ACADEMY – TESTACCIO 68 del 28/04/2024 – Campionato Under 17 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 410 del 24/05/2024

 

RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE ALETTA DANIELE ADRIANO (TESTACCIO 68), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.202 SGS DEL 3/05/2024 (Gara: DREAMING FOOTBALL ACADEMY – TESTACCIO 68 del 28/04/2024 – Campionato Under 17 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 410 del 24/05/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dal calciatore Aletta Daniele Adriana, tesserato per la società Testaccio 68; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, comma 5 del C.G.S., poiché tardivo nell’invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, nel caso di richiesta dei documenti ufficiali devono essere depositate entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 5 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

 

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