C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 423 del 03/06/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALL’ALLENATORE BOVE GIUSEPPE (VIRTUS S MICHELE E DONATO), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.374 LND DEL 2/05/2024 (Gara: VIRTUS S MICHELE E DONATO – AGORA LATINA POLISPORTIVA del 28/04/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 399 del 17/05/2024

RECLAMO PROPOSTO DALL’ALLENATORE BOVE GIUSEPPE (VIRTUS S MICHELE E DONATO), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.374 LND DEL 2/05/2024 (Gara: VIRTUS S MICHELE E DONATO – AGORA LATINA POLISPORTIVA del 28/04/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 399 del 17/05/2024

Con rituale reclamo, l’allenatore Giuseppe Bove ha impugnato la sanzione della squalifica di cinque gare a proprio carico, sostenendo di non aver mai tenuto alcuna condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara. Ascoltato il reclamante in sede di audizione, esso ribadiva le proprie doglianze e chiedeva la riduzione della sanzione. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta dell’allenatore reclamante. Egli, infatti, si rivolgeva al direttore di gara con espressione irrispettosa e successivamente reiterava veementi proteste al termine della gara. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti, tuttavia l’entità della sanzione può essere lievemente ridotta tenuto conto del disvalore dei comportamenti del tesserato, complessivamente tenuti e come risultanti dal referto arbitrale. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore Bove Giuseppe a 4 gare. Il contributo va restituito.

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