C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 423 del 03/06/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CALCIO TUSCIA S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENTORE RANALDI RICCARDO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.374 LND DEL 2/05/2024 (Gara: CALCIO TUSCIA S.R.L. – VIRTUS CAPRAROLA del 28/04/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 399 del 17/05/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CALCIO TUSCIA S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENTORE RANALDI RICCARDO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.374 LND DEL 2/05/2024 (Gara: CALCIO TUSCIA S.R.L. – VIRTUS CAPRAROLA del 28/04/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 399 del 17/05/2024

Visto il reclamo presentato dalla società Calcio Tuscia S.R.L.; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

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