C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 428 del 07/06/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ INDIPENDIENTE CIAMPINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.147 C5 DEL 4/04/2024 (Gara: RVM PALESTRINA – INDIPENDIENTE CIAMPINO del 19/03/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie D Maschile Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 355 del 19/04/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ INDIPENDIENTE CIAMPINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.147 C5 DEL 4/04/2024 (Gara: RVM PALESTRINA – INDIPENDIENTE CIAMPINO del 19/03/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie D Maschile Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 355 del 19/04/2024

Con delibera pubblicata il 04/04/2024 sul C.U. n. 147 del Comitato Regionale Lazio – Delegazione Provinciale di Roma – Calcio a 5 - il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara RVM PALESTRINA – INDIPENDIENTE CIAMPINO del 19/03/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie D Maschile Roma, sul ricorso della SOC. INDIPENDIENTE CIAMPINO per il riconoscimento della sussistenza di causa di forza maggiore in relazione alla mancata partecipazione alla RVM PALESTRINA - INDIPENDIENTE CIAMPINO del 19.3.2024 valida per il campionato di ca5 serie D maschile decideva quanto segue: “[..] La Società INDIPENDIENTE CIAMPINO ha fatto pervenire giustificazioni in ordine alla mancata partecipazione alla gara RVM PALESTRINA - INDIPENDIENTE CIAMPINO del 19.3.2024. La ricorrente, invocando la sussistenza di una causa di forza maggiore, chiedeva di poter recuperare la gara in un giorno concordato tra le due Società e quindi di non considerare applicabili le penalità previste in caso di mancata presenza senza preavviso alla gara. Per quanto sopra la ricorrente si giustifica precisando di essere stata impossibilitata a prendere parte alla gara in programma il 19.3.2024 alle ore 21 presso l'impianto sportivo POLIDORI Andrea di Palestrina a causa di un improvviso guasto al mezzo a propria disposizione (Van Dacia Jagger targato GL … omissis) che trasportava 6 dei tesserati che avrebbero dovuto partecipare alla gara. Gli occupanti del mezzo richiedevano l'intervento di soccorsi stradali che intervenivano sul posto. A tal proposito allega fattura. Con tempestive controdeduzioni la Soc. RVM PALESTRINA osservava che: - la Soc. INDIPENDIENTE CIAMPINO non faceva pervenire alla Soc. RVM PALESTRINA nessuna notizia in merito a quanto loro accaduto durante il tragitto; - neanche il Direttore di gara presente nell'impianto sportivo ed in attesa veniva avvisato del mancato arrivo della squadra ospite; - alle ore 20,33 (quindi in prossimità dell'orario fissato per l'inizio della gara) il Dirigente della Soc. RVM PALESTRINA Sig. DE ANGELIS GIANLUCA in presenza del Direttore di gara inviava un "vocale telefonico" al tecnico della Soc. avversaria, ricevendo una risposta che denotava chiaramente la non consapevolezza della disputa della gara. Per quanto esposto la SC. RVM PALESTRINA concludeva chiedendo il rigetto del ricorso avversario. Questo Giudice esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte circa la mancata partecipazione alla gara ritiene che non può trovare applicazione la causa di Forza Maggiore invocata. A parere di questo Giudice, difatti, le affermazioni circa i guasto al mezzo di trasporto non risultano suffragare da documenti dotati di piena efficacia probatoria, quali ad esempio il verbale di intervento rilasciato dalla polizia stradale (o da altri pubblici ufficiali) attestante che sul pulmino in avaria era presente la compagine calcistica, e che, inoltre, gli unici documenti allegati dalla ricorrente sono rappresentati da una fattura di un autofficina privata dalla quale non è possibile ricavare alcuno degli ulteriori elementi necessari ai fini del riconoscimento della forza maggiore invocata. Per tali motivi, pur prendendo atto di quanto rappresentato non si può non rilevare come la ricorrente non sia stata in grado di assolvere compiutamente al proprio onere probatorio, non avendo accompagnato la richiesta con idonee e sufficienti prove a sostegno. Alla luce di quanto sopra, il reclamo non può trovare accoglimento e pertanto in applicazione dell'art.55 delle NOIF, pertanto, si decide; a) di respingere il reclamo proposto dalla Soc. INDIPENDIENTE CIAMPINO e per l'effetto di considerare la stessa Società rinunciataria a tutti gli effetti; b) di infliggere alla Soc. INDIPENDIENTE CIAMPINO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6 e di penalizzare la stessa Società di un punto in classifica; c) di comminare alla predetta Società l'ammenda di Euro. 100,00 per 1^ rinuncia. Dispone incamerare il contributo ricorso ai sensi dell'art 48 comma 5 del CGS. [..]”. Avverso la decisione del giudice sportivo la SOCIETÁ INDIPENDIENTE CIAMPINO adiva questa Corte Sportiva di Appello Territoriale chiedendo che fosse disposta la disputa della partita e dunque l’emissione di un nuovo comunicato con una nuova calendarizzazione della stessa. A tal riguardo, la reclamante inoltrava preannuncio di reclamo notificandolo anche alla contro interessata RVM PALESTRINA in data 4 aprile 2024, ed in data 5 aprile trasmetteva il reclamo. Nel merito, la reclamante riproponeva essenzialmente le deduzioni rappresentate al giudice sportivo di prime cure, allegando: dichiarazione scritta resa dal genitore di due tesserati nonché proprietario del veicolo che avrebbe dovuto trasportare i giocatori alla competizione in parola e dichiarazione resa dal titolare della società di soccorso stradale, che confermerebbero la ricostruzione fattuale prospettata dalla reclamante; screenshot di scambi di messaggi whatsapp tra i dirigenti delle squadre, coincidenti, per giorno e orario, al momento in cui si sarebbe dovuto disputare la gara, da cui, come evidenziato dal giudice di prime cure, si denota chiaramente la non consapevolezza della disputa della gara da parte della società reclamante; fattura di un carroattrezzi per intervento occorso in data 24 marzo 2024 ore 19,30; screenshot di scambi di messaggi whatsapp tra un responsabile della Società INDIPENDIENTE CIAMPINO e un responsabile della Lnd Lazio calcio a cinque, risalente al giorno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta disputare la gara in discorso, in cui l’uno interlocutore chiedeva all’altro il recapito email a cui inoltrare la comunicazione relativa al dedotto guasto del van occorso il giorno precedente. Nel reclamo, inoltre, la INDIPENDIENTE CIAMPINO sottolineava come il recupero della gara, e la relativa variazione del campo, fosse stata fissata in tempi molto stringenti (dal giovedi al martedi) senza interpellare la società; di talché, il breve lasso temporale tra l’uscita del comunicato ufficiale e la data della gara non avrebbe consentito ai tesserati di organizzarsi debitamente con i rispettivi impegni personali e lavorativi e, di conseguenza, coloro che erano presenti sul veicolo il giorno della gara non avrebbero avuto la possibilità di mettersi in contatto con la Federazione e le altre società. La reclamante non proponeva istanza di audizione. In data 13 aprile 2024, peraltro, la RVM PALESTRINA inoltrava al giudice sportivo proprie memorie in cui lamentava la violazione da parte dell’odierna reclamante dell’art. 76 CGS per un difetto di notifica e nel merito, come la INDIPENDIENTE CIAMPINO, in realtà, non avesse avuto contezza del giorno e dell’ora della partita. All’udienza del giorno 18 aprile 2024 svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello ha esaminato il reclamo in epigrafe. Questa Corte ritiene che il reclamo sia privo di pregio e che non meriti accoglimento. Preliminarmente, deve disattendersi l’eccezione di difetto di notifica dedotto dalla controinteressata RVM PALESTRINA posto che il preannuncio ed il reclamo risultano tempestivamente notificati alla medesima. Nel merito, osserva il Collegio come le osservazioni formulate dal giudice di primo grado siano condivisibili atteso che dalla documentazione in atti non si evincono, invero, elementi probatori idonei a corroborare la ricostruzione fattuale prospettata dalla reclamante. Ciò in quanto i documenti allegati dalla medesima non risultano dotati di piena efficacia probatoria, quali sarebbero il verbale di intervento rilasciato dalla polizia stradale, o da altri pubblici ufficiali attestanti che sul pulmino in avaria era presente la compagine calcistica. Tanto premesso, questa Corte Sportiva, ascoltata la società,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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