C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 428 del 07/06/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TRIGORIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 150,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.202 SGS DEL 3/05/2024 (Gara: TRIGORIA – CALCIO ULN CONSALVO 1972 del 28/04/2024 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 410 del 24/05/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TRIGORIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 150,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.202 SGS DEL 3/05/2024 (Gara: TRIGORIA – CALCIO ULN CONSALVO 1972 del 28/04/2024 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 410 del 24/05/2024

Con reclamo ritualmente notificato la Società Trigoria ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 202 SGS del 3/05/2024, con il quale veniva disposto il provvedimento dell’ammenda di Euro 150,00 a carico della società reclamante “perché propri sostenitori, nel corso della gara, rivolgevano espressioni ingiuriose all’arbitro e ai tesserati avversari”. In sede di gravame la reclamante chiedeva che venisse annullata l’ammenda e rispristinata la classifica disciplina. Alla riunione del 23 maggio 2024 interveniva il Presidente della Società reclamante, Sig. Stasi Domenico, il quale dichiarava di “essere stato personalmente attento a tenere tutti lontani da qualsiasi problema, vista anche la situazione della squadra nella coppa disciplina che rischiava di portare alla perdita di categoria; dimostrazione di ciò il fatto che c’è stato un solo cartellino. La gara è stata tranquilla, vincevamo noi, e giocavamo contro l’ultima in classifica che non aveva nulla da chiedere”. Aggiungeva il predetto Sig. Stasi che “l’ammenda comminata ha portato 10 punti di penalizzazione nella coppa disciplina. Non è successo niente di particolare e pertanto non capisco il perché di tale ammenda; ritengo ci sia stata una valutazione errata ovvero una svista da parte dell’arbitro”. Alla luce di quanto sopra, le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, non possono ritenersi assumibili, in quanto in radicale contrasto con le risultanze che emergono dagli atti ufficiali di gara. Infatti, il Direttore di gara ha riportato in maniera dettagliata sul referto arbitrale – fonte privilegiata di prova – le espressioni ingiuriose ed oltraggiose profferite all’indirizzo dello stesso Arbitro e dei tifosi avversari da alcuni sostenitori del Trigoria, univocamente identificati per via delle magliette di rappresentanza dagli stessi indossate e riconducibili alla società reclamante. Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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