C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 428 del 07/06/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PALOCCO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE BIZZARRO RENATO PER 1 GARA, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE COPPA DANIELE PER 5 GARE E DEL CALCIATORE BIZZARRO FABIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.381 LND DEL 7/05/2024 (Gara: S.PAOLO OSTIENSE – PALOCCO del 5/05/2024 – Fase Finale Titolo Regionale U18) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 410 del 24/05/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PALOCCO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE BIZZARRO RENATO PER 1 GARA, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE COPPA DANIELE PER 5 GARE E DEL CALCIATORE BIZZARRO FABIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.381 LND DEL 7/05/2024 (Gara: S.PAOLO OSTIENSE – PALOCCO del 5/05/2024 – Fase Finale Titolo Regionale U18) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 410 del 24/05/2024
Con reclamo ritualmente notificato la Società Palocco ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n.381 LND del 7/05/2024, con il quale veniva disposta la squalifica dell’allenatore Bizzarro Renato per 1 gara, “per comportamento non regolamentare”, la squalifica a carico del calciatore Coppa Daniele per 5 gare “perché a fine gara, mentre l’arbitro usciva dall’impianto sportivo, lo applaudiva ironicamente rivolgendogli altresì espressioni ingiuriose (art. 36, comma 1, lett. a del CGS)”, e del calciatore Bizzarro Fabio per 4 gare “per aver rivolto espressioni ingiuriose all’arbitro (art. 36, comma, 1 lett. a del CGS)”. In sede di gravame la società reclamante, per quanto concerne la squalifica a carico dell’allenatore Bizzarri Renato e del calciatore Coppa Daniele, contestava il provvedimento sanzionatorio perché il fatto non sussiste, rilevando, con specifico riferimento a Coppa Daniele, uno scambio di persona. Per la squalifica di Bizzarro Fabio, la reclamante insisteva per una riduzione della sanzione irrogata in quanto ritenuta eccessiva. In particolare, per quanto attiene la squalifica a carico dell’allenatore Bizzarro Renato per 1 gara, il reclamo è inammissibile, in quanto la sanzione reclamata è inferiore al minimo reclamabile ai sensi dell’art. 137, comma 3, CGS. Per quanto concerne il calciatore Bizzarro Fabio, le argomentazioni addotte dalla Società Palocco a sostegno della invocata riduzione della squalifica non possono ritenersi assumibili, atteso che il nuovo testo dell’art. 36 C.G.S., al primo comma lett. a), prevede per i calciatori [e tecnici] come sanzione minima la squalifica per 4 giornate [o a tempo determinato] in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Nel caso di specie emerge dagli atti ufficiali di gara che il predetto calciatore ha posto in essere nei confronti del direttore di gara una condotta ingiuriosa e irriguardosa, che è stata sanzionata con il minino edittale delle 4 gare, come previsto dal sopra richiamato art. 36 C.G.S. Ne consegue che la squalifica risulta del tutto congrua e in linea con la condotta tenuta dal calciatore nel corso dell’incontro per cui è procedimento. Per quanto concerne, invece, la posizione del calciatore Coppa Daniele, si fa osservare che la sanzione può essere lievemente rivisitata e ridotta a 4 giornate entro il minimo edittale previsto dal citato art. 36, primo comma lett. a), CGS. Pertanto,
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell’allenatore Bizzarro Renato, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Coppa Daniele a 4 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.
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