C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 452 del 5/07/2024 Per il 28/06/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ LA SETINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ULISSE ALESSANDRO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.97 LND DEL 2/05/2024 (Gara: LA SETINA – PONTINIA del 27/04/2024 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 399 del 17/05/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ LA SETINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ULISSE ALESSANDRO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.97 LND DEL 2/05/2024 (Gara: LA SETINA – PONTINIA del 27/04/2024 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 399 del 17/05/2024
Con rituale reclamo, la società La Setina ha impugnato la sanzione della squalifica di sei gare a carico del proprio calciatore Alessandro Ulisse, sostenendo che il gesto compiuto dallo stesso nei confronti dell’avversario non è stato connotato da volontarietà e, pertanto, ritenendo la sanzione applicata eccessiva, alla luce del reale svolgimento dei fatti chiede una riduzione della sanzione comminata in primo grado. Ascoltata la reclamante in sede di audizione, la stessa ribadiva le proprie doglianze riportandosi integralmente a quanto rappresentato nel reclamo e chiedendone l’accoglimento. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del calciatore Ulisse. Egli, infatti, prima teneva condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, senza però creargli alcuna conseguenze e poi, a seguito della notifica del provvedimento disciplinare di espulsione, teneva comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti, tuttavia l’entità della sanzione può essere lievemente ridotta tenuto conto del disvalore dei comportamenti del tesserato, complessivamente tenuti e come risultanti dal referto arbitrale. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Ulisse Alessandro a 5 gare. Il contributo va restituito.
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