C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 392 del 10/05/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S.D. ACADEMY LADISPOLI PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI E COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DALLE SIGG.RE SABRINA FIORAVANTI E MARIA PIA DE CAROLIS. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 344 del 12/04/2024
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S.D. ACADEMY LADISPOLI PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI E COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DALLE SIGG.RE SABRINA FIORAVANTI E MARIA PIA DE CAROLIS. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 344 del 12/04/2024
A seguito di indagini, la Procura Federale riteneva che le sigg.re Sabrina Fioravanti e Maria Pia De Carolis, rispettivamente presidente onorario ed amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della Academy Calcio (oggi Academy Ladispoli), avessero dato incarico al tecnico Oberdan Scotti di svolgere, a far tempo dal 13.1.2023, attività rilevante per la società senza essere tesserato per la stessa e consentito, e comunque non impedito, che egli svolgesse attività di Direttore Sportivo e dal 10.2.2023 di responsabile Eccellenza e Juniores. Rilevava inoltre la Procura Federale che da tali fatti conseguiva la responsabilità diretta della società che, insieme ai propri dirigenti, aveva raggiunto accordo ex art. 126 C.G.S., cui però non aveva ottemperato come da C.U. F.I.G.C. n. 366/AA del 20 febbraio 2024. Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale la società SSD Academy Ladispoli a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 C.G.S. per le violazioni dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., tenute dalle sigg.re Sabrina Fioravanti e Maria Pia De Carolis. All’udienza del 13 luglio 2023 tenutasi in modalità a distanza era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Loredana Fardello nonché il sig. Giovanni Caratù in rappresentanza della società. Il Tribunale Federale, verificata l’integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, preliminarmente, comunicava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con la società deferita ai sensi dell’art. 127 del C.G.S. con le seguenti sanzioni: per la SSD Academy Calcio pena base di € 1.200,00 di ammenda ridotta per il rito alla pena finale di € 800,00 di ammenda. Il Tribunale Federale ritiene il detto accordo conforme alle previsioni dell’art. 127 CGS e, pertanto, ne va dichiarata la efficacia. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale
DELIBERA
Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l’efficacia dell’accordo ex art. 127 C.G.S. e, per l’effetto, di sanzionare la società Academy Ladispoli con l'ammenda di euro 800,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmette agli interessati.
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