C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 424 del 03/06/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ABID JAHOUAR, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA LIBERI NANTES A.S.D, ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DI TALE SOCIETÀ E COMUNQUE RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 40, COMMA 6, DELLE N.O.I.F., OLTRE CHE DELLA SOCIETÀ LIBERI NANTES A.S.D A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 390 del 10/05/2024
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ABID JAHOUAR, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA LIBERI NANTES A.S.D, ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DI TALE SOCIETÀ E COMUNQUE RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 40, COMMA 6, DELLE N.O.I.F., OLTRE CHE DELLA SOCIETÀ LIBERI NANTES A.S.D A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 390 del 10/05/2024
Con atto del 9 aprile 2004 la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: -il sig. Abid Jahouar, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la Liberi Nantes A.S.D., ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; -la società Liberi Nantes A.S.D; per rispondere: -il sig. Abid Jahouar, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la Liberi Nantes A.S.D, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva: della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 11.10.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società Liberi Nantes A.S.D, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere; -la società Liberi Nantes A.S.D a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Abid Jahouar, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. L’Organo requirente ha accertato che il calciatore Jahouar ha sottoscritto, in sede di tesseramento, la usuale dichiarazione di non aver mai contratto un tesseramento in paese estero. In un primo momento la federazione tunisina aveva risposto che il calciatore, effettivamente, non era mai stato tesserato con un club del paese, successivamente però la dichiarazione era stata corretta con la dichiarazione che il calciatore aveva invece contratto un regolare tesseramento con una società tunisina. Il tesseramento era stato quindi annullato e viene quindi contestato al calciatore la redazione della dichiarazione mendace ed alla società di aver provveduto al tesseramento del calciatore straniero Jahouar non curando di ricercare presso gli Organi Federali competenti la posizione effettiva del tesserando. Il Tribunale territoriale fissava quindi la discussione del deferimento e la società deferita faceva pervenire un’articolata memoria difensiva. La società faceva innanzitutto presente di tesserare frequentemente calciatori stranieri giunti in Italia sprovvisti di documenti di immigrazione, e da questa prassi deriva il nome del sodalizio. Nel caso di specie il calciatore Jahouar era giunto in Italia privo di qualsiasi permesso ed era stato accolto dalla società che ne aveva curato il conseguimento della residenza, presso l’indirizzo convenzionale di via Modesta Valenti, e di averlo accolto per iniziare gli allenamenti. In quella sede il calciatore aveva sottoscritto il tesseramento e la dichiarazione incriminata, poi dopo qualche giorno e poche sedute atletiche si era reso irreperibile e non si era più ripresentato in seguito né era stato possibile rintracciarlo. Rilevava come le due dichiarazioni contraddittorie, rese a breve distanza di tempo dall’incaricato della federazione tunisina, peraltro non da un indirizzo mail istituzionale, recavano due cognomi diversi, la prima, quella che attestava la libertà dal tesseramento, corretta con la dicitura Jahouar, la seconda, che invece rilevava il precedente tesseramento con un club tunisino, la dicitura del tutto diversa Jawhar. Infine, eccepiva che la società affiliata con la federazione tunisina, presuntamente titolare del tesseramento del calciatore, risultava da una ricerca Internet inattiva da tempo. In sede di discussione il rappresentante della Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle sanzioni di 4 giornate di squalifica per il calciatore ed euro 500,00 di ammenda per la società ed il difensore della società deferita per il proscioglimento; le parti si riportavano in sede di discussione ai rispettivi atti introduttivi. Ritiene il Tribunale che non si sia raggiunta la prova della responsabilità del calciatore deferito e, conseguentemente, della società. Infatti è rimasta del tutto incerta la effettiva posizione del calciatore in questione relativamente al suo passato nel paese di origine. Infatti le due dichiarazioni contraddittorie rese dalla federazione tunisina non consentono di giungere ad una conclusione univoca. Per quanto è dato sapere ed è comunque da ritenere legalmente accertato nel nostro paese, il calciatore si chiama Abid Jahouar, tale risultante dai registri anagrafici della ANPR, con residenza in Roma all’indirizzo convenzionale che tale municipio attribuisce alle persone sprovviste di una dimora stabile. La dichiarazione con la quale la federazione tunisina attribuisce al calciatore il tesseramento presso un proprio club si riferisce invece a tal Jawhar, cognome significativamente diverso nella composizione letterale dal primo. Né risulta che il competente ufficio, a fronte dell’evidente discrasia, abbia richiesto alla consorella tunisina una precisazione per fugare ogni dubbio ed equivoco sulla identità del richiedente il tesseramento. A fronte di questa significativa incertezza non può giungersi ad una affermazione di colpevolezza, non essendo nemmeno possibile acquisire alcun altro elemento significativo poiché il calciatore si è reso irreperibile e non è nemmeno certo che si trovi ancora in Italia. I deferiti, alla luce di queste considerazioni, vanno quindi prosciolti non essendosi raggiunta prova certa di sussistenza dell’addebito. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale per il Lazio,
DELIBERA
Di prosciogliere i deferiti. Si trasmette agli interessati.
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