F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0111/CFA pubblicata il 13 Aprile 2026 (motivazioni) – Inter SM Sammaurese SSD ARL -sig. Campinoti-PF

Decisione/0111/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0127/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Vincenzo Barbieri – Componente

Salvatore Lombardo – Componente

Alfredo Vitale – Componente

Tommaso Mauceri - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0127/CFA/2025-2026, proposto dalla Inter SM Sammaurese SSD ARL e dal sig. Lorenzo Campinoti, per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 0177/TFNSD-2025-2026, pubblicata il 3 marzo 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza del 2 aprile 2026, tenutasi in videoconferenza, il Prof. Tommaso Mauceri e uditi l’Avv. Antonio Commisso per i reclamanti e l’Avv. Luca Zennaro per la Procura federale.

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 27 gennaio 2026, il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto hanno deferito innanzi al Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, il sig. Lorenzo Campinoti, all'epoca dei fatti presidente munito dei poteri di rappresentanza della società Inter SM Sammaurese SSD ARL (d'ora in poi anche «la Società»), nonché la Società medesima, per rispondere, rispettivamente: il sig. Campinoti, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva (d'ora in poi «CGS»), in relazione al punto 9) del C.U. n. 154 del 6 giugno 2025 emanato dal Dipartimento interregionale della Lega nazionale dilettanti (d'ora in poi «Dipartimento»), per non aver provveduto a depositare, entro il termine perentorio del 10 luglio 2025, le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento, a tutto il 31 maggio 2025, in favore di calciatori ed allenatori, di quanto previsto dai contratti depositati; la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, CGS, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio rappresentante legale, così come descritti nel capo di incolpazione a quest'ultimo contestato.

Il deferimento traeva origine da due distinte segnalazioni pervenute alla Procura federale: la prima, del 9 settembre 2025, da parte della Commissione di vigilanza sulle società di calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D.), con la quale era stato comunicato il mancato adempimento da parte della Società degli obblighi documentali di cui al C.U. n. 154/2025; la seconda, del 12 settembre 2025, da parte del Dipartimento, recante in allegato la comunicazione del 16 luglio 2025 con cui la Co.Vi.So.D. aveva informato la Società che era stata iscritta al campionato di Serie D 2025-2026, malgrado l'adempimento tardivo del punto 9) del medesimo Comunicato Ufficiale, precisando che tale tardivo adempimento sarebbe stato segnalato alla Procura federale per le valutazioni di competenza.

In particolare, il C.U. n. 154 del 6 giugno 2025 aveva stabilito che le società aventi diritto all'iscrizione al Campionato nazionale di Serie D 2025-2026 dovessero provvedere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 10 luglio 2025, ore 17:00, alla compilazione definitiva e alla trasmissione telematica della domanda di iscrizione, con allegazione della prescritta modulistica e documentazione. Tra gli adempimenti richiesti, il punto 9), lettera A), del Comunicato Ufficiale prevedeva la produzione delle dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento, a tutto il 31 maggio 2025, di quanto previsto dai contratti depositati in favore di calciatori e allenatori. La stessa norma stabiliva altresì un termine supplementare – ore 14:00 del 21 luglio 2025 – entro il quale le società che avessero già conseguito l'iscrizione potevano integrare la documentazione non trasmessa contestualmente alla domanda; il mancato rispetto di entrambi i termini comportava l'applicazione delle sanzioni, ivi determinate, consistenti nell’inibizione a carico del Presidente di mesi tre, nell’ammenda di .5.000,00 a carico della Società e nella penalizzazione di due punti in classifica per ciascun inadempimento, da scontarsi nel Campionato di Serie D 2025/2026.

La Co.Vi.So.D., all'esito dell'istruttoria di propria competenza, aveva formalmente rilevato che la Società non aveva adempiuto al predetto obbligo documentale, avendo trasmesso liberatorie soltanto parziali, con conseguente esito negativo dell'istruttoria, come puntualmente indicato nella comunicazione del 16 luglio 2025.

Il Tribunale federale fissava l'udienza di discussione per il 24 febbraio 2026.

Con decisione n. 0177/TFNSD-2025-2026, il Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, irrogava le seguenti sanzioni: al sig. Lorenzo Campinoti, l'inibizione di mesi 3 (tre); alla Società Sammaurese SSD ARL, la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.

Il Tribunale motivava la propria decisione ritenendo che le norme contenute nel C.U. n. 154 del 6 giugno 2025 costituissero atti regolamentari della FIGC – LND Dipartimento interregionale obbliganti tutte le società aventi titolo ed interesse all'iscrizione al Campionato nazionale di Serie D 2025-2026, e che i termini ivi stabiliti avessero natura perentoria, sia quello delle ore 17:00 del 10 luglio 2025 per la presentazione dell'intera domanda di iscrizione con la documentazione allegata, sia quello delle ore 14:00 del 21 luglio 2025 per l'integrazione della documentazione ove non trasmessa contestualmente, con obbligo in entrambi i casi di trasmissione a mezzo pec. Accertava quindi che la Società non aveva trasmesso, unitamente alla domanda di iscrizione, le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento a tutto il 31 maggio 2025 in favore di calciatori e allenatori, incorrendo nell'illecito disciplinare come sancito dall'ultimo capoverso di pag. 5 del C.U. n. 154.

Con riguardo all'eccezione concernente il rango normativo del C.U. n. 154, il Tribunale rispondeva che la fonte della normativa si rinviene nella FIGC – LND Dipartimento interregionale, le cui disposizioni vincolano le società affiliate, e che le sanzioni base sono fissate nella normativa e indicate nel loro minimo, risultando pertanto edittali. A conferma del rango regolamentare della normativa, rilevava altresì che le società escluse per mancanza dei requisiti hanno facoltà di ricorrere alla Co.Vi.So.D. entro il termine delle ore 14:00 del 21 luglio 2025. Con riguardo alle circostanze dedotte a sostegno dell'assenza dell'elemento soggettivo e/o di forza maggiore, il Tribunale le riteneva inidonee a escludere o attenuare la responsabilità, affermando che esse attengono all'organizzazione interna della Società – il rapporto litigioso tra dirigenti, calciatori e allenatori – e non risultano provocate da fattori esterni idonei ad aver impedito alla Società, al di là della sua volontà, di rispettare il termine del 10 luglio 2025.

Il Tribunale applicava infine le sanzioni richieste dalla Procura federale, qualificandole come contenute nei minimi edittali.

Con atto depositato il 9 marzo 2026, la Inter SM Sammaurese SSD ARL e il sig. Lorenzo Campinoti proponevano reclamo innanzi a questa Corte, chiedendo in via preliminare la declaratoria di illegittimità e/o inammissibilità del procedimento disciplinare e del deferimento, nonché la carenza dei presupposti soggettivi in capo al sig. Campinoti; in via subordinata, la riforma della decisione con applicazione di una sanzione che non comporti la penalizzazione in classifica; in via ulteriormente subordinata, la penalizzazione di un solo punto in classifica, la riduzione dell'ammenda alla metà e l'inibizione del Presidente nel minimo.

All’udienza del 2 aprile 2025, tenutasi in videoconferenza, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i reclamanti deducono, innanzi tutto, che il C.U. n. 154 del 6 giugno 2025, emanato dal Dipartimento interregionale, non potrebbe assurgere al rango di norma federale ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, in quanto non sarebbe sorretto da alcuna delibera di Giunta o Consiglio della FIGC né da provvedimenti di altri organi federali competenti, e non sarebbe, pertanto, idoneo a tipizzare condotte disciplinarmente rilevanti né a predeterminare le sanzioni da applicare, le quali dovrebbero essere individuate nel Codice di giustizia sportiva e commisurate dal giudice sportivo in concreto.

Il motivo è infondato.

L’art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva – nella formulazione vigente – dispone espressamente che « le società dilettantistiche che non adempiano agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega nazionale dilettanti sono assoggettate alle sanzioni previste dalle medesime disposizioni».

Tale norma opera con una tecnica di rinvio: è il Codice di giustizia sportiva stesso — fonte primaria dell'ordinamento federale — a devolvere alle disposizioni di ammissione emanate dalla LND non solo la determinazione degli obblighi di comunicazione e deposito, ma anche l'individuazione delle sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

Si tratta, dunque, di un rinvio che conferisce alle disposizioni di ammissione la forza di determinare contenuto e misura della sanzione, senza necessità di ulteriori provvedimenti deliberativi da parte di altri organi federali.

D’altro canto, il Comunicato Ufficiale n. 154/2025 disciplina puntualmente i requisiti di iscrizione al campionato e prevede espressamente le conseguenze sanzionatorie dell’inadempimento, inserendosi nel sistema federale quale fonte attuativa del CGS..

Tale Comunicato emanato dal Dipartimento interregionale – organo istituzionalmente competente per l'organizzazione del Campionato nazionale di Serie D ai sensi dello Statuto della Lega e degli artt. 21 e 22 del Regolamento LND – costituisce un atto normativo di natura sostanzialmente regolamentare che vincola le società partecipanti al Campionato di Serie D; e, pertanto, costituisce esattamente una «disposizione di ammissione ai campionati nazionali dilettantistici emanata dalla Lega nazionale dilettanti» ai sensi del citato art. 33, comma 8, CGS..

Ne consegue che le sanzioni ivi previste hanno piena copertura normativa nel Codice federale e non necessitano di alcun ulteriore provvedimento deliberativo da parte di altri organi federali.

La piena copertura normativa nel Codice federale è confermata anche dalla giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport.

Già nella decisione delle Sezioni Unite n. 60/2015, resa in relazione a un caso analogo riguardante il Comunicato Ufficiale n. 167 del 2015 del Dipartimento interregionale, il Collegio di garanzia ha riconosciuto la duplice rilevanza - disciplinare e amministrativa - dell'inadempimento degli obblighi stabiliti dal predetto Comunicato Ufficiale. Nella medesima pronuncia, il Collegio affermò che la procedura di iscrizione al Campionato di Serie D «è regolata da una disciplina speciale che prevede requisiti formali rigorosi e non consente una valutazione di scusabilità di eventuali errori o ritardi», e che «il carattere concorsuale della procedura esclude la possibilità di deroghe individuali e impone un assoluto rispetto del principio della par condicio tra tutte le società aventi diritto.

Con la conseguenza che «le regole previste dal Comunicato Ufficiale [...] siano interpretate e applicate in modo rigoroso e uniforme».

In definitiva, l'art. 33, comma 8, CGS, è norma di rango primario nell'ordinamento sportivo e costituisce la base normativa sufficiente e necessaria per attribuire alle disposizioni di ammissione emanate dalla LND la capacità di individuare le condotte rilevanti e di determinare le relative sanzioni.

1.1 Con il medesimo motivo, viene altresì dedotto che la sanzione prevista dal Comunicato sarebbe precostituita e fissata in modo automatico, applicata come un minimo edittale già predeterminato. Ciò svuoterebbe il ruolo degli organi di giustizia sportiva, trasformandoli in meri esecutori del Comunicato e privandoli della capacità di discernimento e di commisurazione della pena al caso concreto.

Al riguardo, si ribadisce, in primo luogo, quanto ritenuto nella decisione del Collegio di garanzia dello sport, SS.UU. n. 60/2015, citata, secondo cui l'iscrizione al Campionato di Serie D è governata da una disciplina di carattere speciale, connotata da un formalismo rigoroso che non ammette temperamenti fondati sulla scusabilità degli errori o dei ritardi in cui le società possano essere incorse. Ciò in ragione della natura concorsuale della procedura di iscrizione.

Ne consegue che le regole dettate dal Comunicato Ufficiale del Dipartimento vanno interpretate e applicate con rigore e uniformità, senza possibilità di deroghe caso per caso.

Del resto, con specifico riferimento alle sanzioni consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte – sussiste una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva) devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibili da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde, non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione.

Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti, quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali.

Un simile orientamento poggia sulla considerazione che la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere in varia misura avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore.

E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione.

In ciò risiede il fondamento del principio dell’inderogabilità dei minimi edittali nelle sanzioni a carico delle società, che è stato ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza della Corte, al quale deve darsi continuità anche nella vicenda esaminata.

L’obiettivo perseguito tramite l’irrogazione di una sanzione disciplinare è sempre quello di reprimere adeguatamente la condotta illecita e di prevenirne la reiterazione. Sotto il profilo sistematico ciò vale a realizzare, per la società resasi responsabile di quelle violazioni, lo scopo proprio retributivo della pena e anche un conseguente effetto di deterrenza; allo stesso tempo si concreta l’esigenza di garantire alle altre società, che partecipano allo stesso campionato, la regolarità dello stesso, ripristinando la par condicio nelle competizioni agonistiche (ex multis: CFA, SS.UU., n. 63/2025-2026).

In definitiva la predeterminazione della sanzione minima da parte del Comunicato Ufficiale risponde alla insopprimibile esigenza di certezza nella competizione immanente all'ordinamento sportivo.

Il primo motivo di reclamo va pertanto respinto.

2. Con il secondo motivo i reclamanti sostengono che il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al sig. Campinoti, limitandosi ad affermare che le circostanze descritte in memoria non integrano cause di forza maggiore, senza tuttavia esaminare la configurabilità della colpa.

Deducono che la controversia insorta con i tesserati – i quali, nella vigilia della partita di playout del 18 maggio 2025, si erano rifiutati di scendere in campo, pretendendo e poi incassando indebitamente assegni bancari personalmente emessi dal Presidente a garanzia degli stipendi – avrebbe reso di fatto impossibile al sig. Campinoti ottenere le liberatorie entro il termine del 10 luglio 2025.

Sostengono altresì che la Procura federale non avrebbe offerto alcuna prova dell'elemento soggettivo, riconducendo la fattispecie a una forma di responsabilità oggettiva non consentita dall'ordinamento per i tesserati.

Il motivo è infondato.

L'art. 5, comma 1, CGS stabilisce che «le persone fisiche soggette all'ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili».

Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, la violazione delle norme federali è punibile anche a titolo di colpa, senza che sia necessaria la prova del dolo specifico (CFA, Sez. I, n. 90/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 67/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 87/20252026).

Ne discende che, in mancanza di un'espressa previsione derogatoria, la responsabilità disciplinare della persona fisica postula e insieme esaurisce il proprio requisito soggettivo nella ricorrenza del dolo ovvero della colpa, senza che la norma esiga, quale presupposto costitutivo dell'illecito, una specifica qualificazione in termini di colpa grave (CFA, Sez. I, n. 87/2025-2026).

Nella specie, è documentalmente accertato e non contestato che la Società – e il suo presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Campinoti – non ha trasmesso nei termini previsti, le dichiarazioni liberatorie complete attestanti i pagamenti a tutto il 31 maggio 2025 in favore di tutti i calciatori e allenatori con contratti depositati, come imposto dal punto 9), lettera A), del C.U. n. 154/2025.

La prova dell'inadempimento è integralmente ricavabile per tabulas dalla documentazione agli atti, come correttamente rilevato dalla Procura federale e dal Tribunale.

Quanto all'elemento soggettivo, contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti, la colpa del sig. Campinoti è evidente: il Presidente di una società sportiva è tenuto a conoscere e rispettare i termini perentori di adempimento previsti dalla normativa di iscrizione al campionato e a fare in modo che la Società vi ottemperi.

Come ha chiarito questa Corte, lo status di Presidente si caratterizza non solo quale espressione della rappresentanza della società nei confronti di tutti gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, ma anche quale funzione di garanzia che la figura del Presidente assume, nei confronti dell'ordinamento sportivo tutto, del rispetto degli obblighi di lealtà, correttezza e probità da parte dei tesserati: la responsabilità del Presidente non è una responsabilità oggettiva, ma è piuttosto una responsabilità in cui l'elemento soggettivo è rinvenibile nel mancato esercizio delle doverose funzioni di vigilanza e gestione (ex multis: CFA, Sez. I, n. 87/20252026).

Le circostanze addotte a giustificazione dell'inadempimento – la controversia insorta con i calciatori e i tecnici in occasione del playout del 18 maggio 2025, il rifiuto di giocare fino all'emissione di assegni a garanzia, il successivo incasso indebito degli assegni da parte di alcuni tesserati e il clima di conflittualità generale tra la vecchia dirigenza e i tesserati – non integrano un'esimente né escludono la colpa del Presidente, considerato il principio di continuità gestionale cui restano indifferenti le circostanze relative agli avvicendamenti nelle figure manageriali.

Tali circostanze attengono - come correttamente rilevato dal Tribunale - all'organizzazione interna della Società e al rapporto contrattuale tra la Società e i propri tesserati, e non costituiscono fattori esterni idonei a impedire alla Società, al di là della propria volontà, di adempiere all'obbligo di deposito delle liberatorie entro i termini federali.

La pendenza di controversie con i propri tesserati in ordine al pagamento dei compensi è una vicenda rientrante nella sfera organizzativa e gestionale della società sportiva e non può esimere il suo rappresentante legale dall'osservanza dei termini federali di carattere perentorio.

Né è pertinente il richiamo all'eccezione di inadempimento di cui agli artt. 1460 e 1454 c.c., istituti propri del diritto civile dei contratti, riguardanti ancora una volta i rapporti interni ed irrilevanti rispetto all’applicazione delle sanzioni previste nell'ordinamento sportivo, che esige il rispetto incondizionato degli obblighi di iscrizione ai campionati, presidiati da termini perentori nell'interesse dell'intera comunità federale e della regolarità delle competizioni.

Il secondo motivo di reclamo va, pertanto, respinto.

3. Con il terzo motivo i reclamanti lamentano che il Tribunale abbia omesso di motivare in ordine alle circostanze attenuanti, in particolare quanto al ravvedimento operoso realizzato dalla nuova proprietà attraverso il deposito di tutte le liberatorie mancanti relative alla stagione 2024-2025 e al deposito anticipato di quelle della stagione corrente, nonché quanto alla reazione all'inadempimento dei tesserati ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), CGS, e alla riparazione del danno ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c), CGS.

Sostengono che, anche ove fosse confermata la responsabilità, il Tribunale avrebbe dovuto rideterminare la sanzione in termini più favorevoli, quantomeno non applicando la penalizzazione in classifica.

Il motivo è infondato.

Premesso che le sanzioni irrogate alla Società – penalizzazione di 2 punti in classifica e ammenda di euro 5.000,00 – sono quelle minime previste dal C.U. n. 154/2025, occorre ribadire quanto sopra detto, secondo cui, in caso di  sanzione della penalizzazione di punti in classifica – poiché la stessa produce un immediato riflesso nei confronti delle società antagoniste nella competizione, che possono risultare avvantaggiate dall'handicap imposto al trasgressore - il giudicante deve contenere il proprio potere discrezionale nella determinazione di tali sanzioni in limiti più angusti, non potendo scendere al di sotto del minimo edittale, salva esplicita, eventuale e derogatoria previsione normativa.

In ogni caso, nel merito delle circostanze attenuanti dedotte, occorre rilevare che il successivo deposito delle liberatorie da parte della nuova compagine societaria non può essere qualificato come ravvedimento operoso idoneo ad attenuare la sanzione ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c), CGS.

Come questa Corte ha affermato in relazione ad analoghe fattispecie di inadempimento di obblighi documentali o finanziari con termini perentori, la successiva regolarizzazione non può costituire circostanza attenuante, atteso che la violazione si è perfezionata e consumata nel momento del mancato rispetto del termine (CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 13/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 36/2025-2026).

Il tardivo adempimento non può essere al contempo elemento costitutivo della fattispecie disciplinare e circostanza attenuante della medesima (CFA, SS.UU., n. 63/2025-2026).

In ogni caso, quanto all'attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), CGS – avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui - essa presuppone una correlazione diretta e temporalmente prossima tra la condotta ingiusta altrui e la reazione del responsabile, che nella specie non è ravvisabile: il mancato deposito delle liberatorie non costituisce una reazione diretta alla condotta dei tesserati, ma l'effetto di una più ampia situazione conflittuale, si ribadisce, interna.

Deve infine rilevarsi che il Tribunale, nel determinare la sanzione nel minimo edittale e non in misura superiore, ha implicitamente e correttamente tenuto conto del complessivo contesto della fattispecie, ivi inclusa la situazione di conflittualità interna alla Società e la successiva condotta della nuova proprietà.

Il fatto che le sanzioni siano state irrogate nel loro minimo edittale dimostra che il giudice di primo grado ha esercitato in modo appropriato la propria discrezionalità entro i limiti consentiti dall'ordinamento.

Il terzo motivo di reclamo va pertanto respinto.

4. Alla stregua di quanto esposto, tutti i motivi di reclamo sono infondati o inammissibili. Il reclamo va pertanto respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

Tommaso Mauceri                                                  Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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