F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0112/CFA pubblicata il 13 Aprile 2026 (motivazioni) –Associazione calcio dilettantistica Colorno-U.S. Fiorenzuola 1922 s.s.d. a r.l.

Decisione/0112/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0138/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Tommaso Mauceri – Componente

Gabriele Carlotti - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0138/CFA/2025-2026, proposto dall’Associazione calcio dilettantistica Colorno,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione vertenze economiche n. 483/TFNSVE – 2025/2026, depositata in data 9 marzo 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 14 aprile 2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Gabriele Carlotti e uditi l’Avv. Daniela Ferretti per l’Associazione calcio dilettantistica Colorno e l’Avv. Francesco Macrì per l’U.S. Fiorenzuola 1922 s.s.d. a r.l.; sono altresì presenti i Sig.ri Luigi Pinalli, Mario Barbieri e Nicolò Marcotti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo depositato in data 16 marzo 2026 l’Associazione calcio dilettantistica Colorno (nel prosieguo anche “ACD Colorno” o “Associazione reclamante”) ha impugnato la decisione indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale federale nazionale – Sezione vertenze economiche (d’ora in poi, “TFNSVE” o “Tribunale”) ha respinto il ricorso, proposto in primo grado dall’odierna reclamante avverso l’U.S. Fiorenzuola 1922 s.s.d. a r.l. (d’ora in poi soltanto “U.S. Fiorenzuola”), partecipante al campionato nazionale Lega Pro.

L’ACD Colorno, in particolare, ha richiesto a questa Corte di accogliere, in riforma della decisione gravata, il ricorso di primo grado e, per l’effetto, di dichiarare la US Fiorenzuola tenuta a corrisponderle il premio di formazione tecnica per il calciatore, signor Mirko Manella, matricola 2586439, nella misura complessiva di euro 3960,00 (e, segnatamente, nella misura di euro 1.320,00 per ciascuna delle tre stagioni sportive – 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 - giocate dal signor Mirko Manella), con restituzione del contributo di accesso alla Giustizia sportiva (trattenuto sul conto societario).

2. Il ricorso proposto in primo grado aveva ad oggetto la richiesta - formulata ai sensi dell’art. 99 delle NOIF, nella versione successiva al Comunicato Ufficiale n. 59/A del 4 agosto 2023 (poi soltanto “CU n. 59/A/23”) - di pagamento del premio di formazione tecnica, nell’ammontare sopra indicato, relativo al calciatore, signor Mirko Manella (matricola 2586439), tesserato dalla U.S. Fiorenzuola, in data 4 agosto 2023, con vincolo biennale quale Giovane di serie.

3. Si costituì avanti al Tribunale la U.S. Fiorenzuola, eccependo in via preliminare l’improcedibilità del ricorso avversario per difetto di notifica al calciatore interessato e chiedendo, nel merito, il rigetto dell’impugnativa, asserendo che al tesseramento in discorso non fosse applicabile l’art. 99 delle NOIF, come novellato dal sopra citato CU n. 59/A.

4. Il Tribunale ha dapprima respinto l’eccezione preliminare sollevata dalla US Fiorenzuola, giacché ritenuta in contrasto con il costante orientamento del Tribunale.

5. Il Tribunale ha, però, nel merito, rigettato il ricorso sulla base della seguente motivazione: «[l]a novella dell’art. 99 NOIF invocata dalla ricorrente a sostegno della propria richiesta del premio di formazione tecnica per il calciatore Mirko Manella è stata pubblicata con C.U. 59/A della F.I.G.C. in data 4 agosto 2023. Dalla documentazione in atti, emerge che il suddetto calciatore sia stato tesserato con vincolo biennale come Giovane di serie proprio in quella medesima data (4 agosto 2023).

L’art. 13 delle NOIF vigenti disciplina la “Pubblicazione delle decisioni” affermando che le stesse “si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali”. Aggiunge poi che “Salvo le decisioni per le quali sono previste espressamente particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza”. Tale norma dell’ordinamento interno della F.I.G.C. si limita a disciplinare le modalità di conoscenza legale dell’atto in questione, che si presume conosciuto dalla data della sua pubblicazione. Tale norma non disciplina l’entrata in vigore effettiva dell’art. 99 delle NOIF nella nuova formulazione (ove è stato inserito il vincolo biennale anche come Giovane di serie tra i tesseramenti legittimanti il premio di formazione tecnica). Per la medesima entrata in vigore non si può che far riferimento ai principi generali dell’ordinamento giuridico civile, costantemente richiamati anche nella giustizia sportiva e segnatamente dall’art. 3 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC per i quali il dies a quo non è computabile nel conformarsi a tale nuova norma e la sua efficacia decorre almeno dal giorno successivo, salvo espressa previsione diversa. Del resto gli stessi artt. 10 e 11 delle Preleggi al Codice civile, sono chiari nello statuire il fatto che le leggi ed i regolamenti non dispongono che per l’avvenire e non hanno effetto retroattivo. Peraltro, diversamente opinando si creerebbe un’incertezza assoluta tra due tesseramenti in base all’orario con cui sono stati compiuti (prima o dopo l’orario di pubblicazione della norma novellata) e ciò è oggettivamente contrario ai principi generali del nostro ordinamento, in particolare di certezza del diritto.

Da tutto quanto testé esposto, si ricava che gli effetti del nuovo art. 99 NOIF non possono che valere almeno dal giorno successivo alla pubblicazione del CU n. 59/A del 4 agosto 2023, per consentire alle società destinatarie (nel caso di specie U.S. FIORENZUOLA 1922 SSD A RL) di averne effettiva conoscenza.».

6. Il reclamo della ACD Colorno è affidato ai motivi di seguito riferiti.

6.1. In primo luogo, l’Associazione reclamante ha confermato, in punto di fatto, che la U.S. Fiorenzuola tesserò effettivamente, con vincolo biennale, il signor Mirko Manella in data 4 agosto 2023, quale Giovane di serie, e che in pari data fu pubblicato il CU n. 59/A/23, recante la novella dell’art. 99 delle NOIF e, segnatamente, la previsione dell'obbligo di corresponsione del premio di formazione tecnica, a favore della società formatrice, da parte della società che abbia acquisito il diritto alle prestazioni di un calciatore, a seguito del tesseramento del calciatore medesimo come Giovane di serie, con vincolo biennale.

6.2. In diritto, l’ACD Colorno ha affidato il reclamo a un unico, seppur articolato, motivo.

Innanzi tutto, l’Associazione reclamante ha dedotto che il vigente art. 99 NOIF è il risultato delle modifiche introdotte dal CU 232/A del 28 giugno 2023 e poi dal successivo CU 59/A/23 del 4 agosto 2023.

Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che non spettasse alla ACD Colorno il diritto al pagamento del premio di formazione tecnica per il tesseramento biennale del signor Mirko Manella (da parte della U.S. Fiorenzuola), dal momento che l’Associazione reclamante era stata titolare del tesseramento del summenzionato calciatore per le stagioni sportive 2020/2021-2021/20222022/2023. Più in dettaglio, l’ACD Colorno ha osservato che i comunicati ufficiali della Federazione, a norma dell’art. 13 delle NOIF, acquisterebbero rilevanza giuridica e, quindi, entrerebbero in vigore lo stesso giorno della loro pubblicazione, salvo che non sia stabilito diversamente. Nel caso di specie non vi sarebbe stata alcuna posticipazione dell’entrata in vigore del CU n. 59/A/23, sicché esso avrebbe acquisito rilevanza e sarebbe entrato in vigore il 4 agosto 2023.

D’altronde, ha dedotto l’Associazione reclamante, in questi esatti termini lo stesso Tribunale si sarebbe già pronunciato con la decisione n. 91/TFNVE del 26 novembre 2025, ivi statuendo che la novella dell’art. 99 delle NOIF, di cui al sunnominato CU n. 59/A/23, era entrata in vigore in data 4 agosto 2023.

Diversamente da quanto opinato dal TFNSVE, secondo l’ACD Colorno, dall’art. 13 delle NOIF non si ricaverebbe che l'entrata in vigore del CU n. 59/A/23 sia stata posticipata rispetto alla data di pubblicazione (4 agosto 2023), stante la mancata esplicitazione di eccezioni di sorta.

Ad avviso della ACD Colorno, quella testé riferita sarebbe l'unica corretta interpretazione dal punto di vista sistematico e siffatta esegesi risulterebbe confermata dall'art. 86 del CGS (Codice di giustizia sportiva), relativo all'impugnazione delle deliberazioni assembleari o del Consiglio federale, secondo cui i ricorsi contro detti provvedimenti devono essere proposti entro 30 giorni dalla pubblicazione, sul presupposto che quest’ultima implichi piena conoscenza dell’atto.

Non osterebbe, del resto, all’interpretazione in discorso - aggiunge l’Associazione reclamante - il disposto dell’art. 11 disp. prel. c.c., citato nella decisione impugnata, poiché il principio della irretroattività, là enunciato, può essere derogato dal legislatore come, ad esempio, avviene nel caso delle norme di interpretazione autentica.

A tale genere di norme apparterrebbe, nella prospettazione della ACD Colorno, anche la novella dell’art. 99 delle NOIF e il tenore delle premesse del CU n. 59/A/23 non lascerebbe alcun dubbio sul punto. Nelle premesse, invero, sarebbero state espressamente indicate le ragioni della novella, ossia la volontà della Federazione di allineare l’istituto del premio di formazione tecnica ai principi sanciti dal d.lgs. n. 36/2021, ispirato al fine di tutelare le società formatrici. In particolare, la Federazione, una volta resasi conto della lacuna al sistema derivante dalla mancata previsione del premio di formazione tecnica nell'ipotesi del vincolo biennale dei Giovani di serie e, quindi, del contrasto del previgente disposto dell’art. 99 delle NOIF con i principi enunciati dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (recante «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo»), avrebbe colmato la lacuna introducendo una norma di interpretazione autentica. In questo senso, del resto, sarebbe stato anche l’orientamento del TFNSVE, dal momento che il Tribunale, nella decisione n. 16/TFNSVE-2024-2025, del 21 gennaio 2025, depositata il 27 gennaio 2025, avrebbe affermato che la precedente novella dell’art. 99 delle NOIF, intervenuta il 26 giugno 2023, aveva ingenerato una incoerente disparità di trattamento a discapito delle società formatrici dilettantistiche. Un’interpretazione differente da quella prospettata dall’Associazione reclamante sarebbe, pertanto, secondo quest’ultima, in contrasto con i principi espressi dal d.lgs. n. 36/2021 e, in particolare, con l'art. 31 del decreto legislativo e con la ratio ad esso sottesa.

7. Con decreto del Presidente della Corte, in data 17 marzo 2026, il reclamo è stato assegnato alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 99 del CGS, in considerazione dei profili di rilevanza e di principio investiti dalla controversia.

8. Si è costituita, in data 2 aprile 2026, la U.S. Fiorenzuola, la quale ha chiesto il rigetto del reclamo e la conferma della decisione impugnata per i seguenti motivi:

- in punto di fatto ha dedotto di aver tesserato quale Giovane di serie il calciatore, signor Mirko Manella, proveniente dalla società ricorrente ASD Colorno, ove lo stesso aveva militato precedentemente al trasferimento;

- il tesseramento del calciatore Manella fu contemporaneo alla data di pubblicazione del CU n. 59/A/23, anche se la notizia di detta deliberazione federale pervenne soltanto in tarda serata, alla chiusura della giornata di “calciomercato”, mentre il tesseramento sarebbe stato completato e caricato al sistema informatico della Lega sin dal mattino del 4 agosto 2023;

- in data 26 agosto 2025, la piattaforma premi della Federazione rilasciò l’attestazione del premio di formazione tecnica dovuto alla ASD Colorno per le stagioni di tesseramento del calciatore Mirko Manella in complessivi euro 3.960,00;

- a decorrere dalla decisione del Tribunale n. 40 del 13 ottobre 2025 (ASD Pontevecchio/Ternana), la giurisprudenza delle Corte federali avrebbe uniformemente statuito nel senso dell’esclusione del riconoscimento del premio di tutti i tesseramenti avvenuti antecedentemente il CU n. 59/A/23;

- la deliberazione del Consiglio federale, di cui al CU n. 59/A/23, non avrebbe potuto disporre per il medesimo giorno della sua assunzione perché questa interpretazione, ove fosse generalizzata, produrrebbe incertezza tra gli associati circa le loro attività sportive ed economiche, posto che ogni tesseramento impone anche una valutazione dei costi, ivi compresa la necessaria conoscenza di tutti i premi da corrispondere in conseguenza della contrattualizzazione di un giovane giocatore;

- l’esegesi seguita dal Tribunale, nella decisione impugnata, là dove ha escluso dal computo del termine il giorno della pubblicazione del Comunicato Ufficiale (e, quindi, anche l’applicabilità della novella delle NOIF ai negozi giuridici compiuti quel giorno), non si porrebbe in contrasto con l’art. 13 delle NOIF, dal momento che quest’ultima previsione si limiterebbe a individuare la pubblicazione quale momento di conoscenza legale dell’atto e a fissare la decorrenza del termine (dies a quo), ma non introdurrebbe una specifica disciplina in deroga ai criteri generali di calcolo dei termini;

- la decorrenza individuerebbe l’evento iniziale del termine, ma il computo risulterebbe regolato da criteri autonomi; sicché individuare il dies a quo non equivarrebbe, di per sé, a computarlo nel termine, fatta salva una espressa previsione in senso contrario, ipotesi non ricorrente nel caso di specie;

- in assenza di una disciplina speciale, troverebbero allora applicazione i principi generali dell’ordinamento civile, costantemente richiamati anche nella giurisprudenza sportiva e, in particolare, l’art. 2963, secondo comma, c.c. e l’art. 155, primo comma, c.p.c.;

- diversamente argomentando, si darebbe il caso di una applicazione retroattiva delle disposizioni oggetto del CU n. 59/A/23, in contrasto con l’art. 11 disp. prel. c.c.;

- in tal senso si sarebbe pronunciata anche questa Corte con decisione n. 66/CFA 2025-2026, secondo cui il premio anche per i calciatori tesserati come Giovani di serie, ai sensi degli artt. 32, comma 1, e 33, comma 2, delle medesime NOIF, come innovate, non avrebbe potuto trovare applicazione se non a partire dai tesseramenti successivi al 4 agosto 2023;

- per principio generale, inoltre, i diritti delle parti interessate non potrebbero essere modificati attraverso l’introduzione di norme che non possano essere previamente conosciute da chi è chiamato ad applicarle e seguirle;

- in ogni caso, in data 4 agosto 2023, l’U.S. Fiorenzuola avrebbe inserito il tesseramento del signor Manella nel corso della mattina, mentre il CU n. 59/A/23 sarebbe stato pubblicato dopo la riunione del Consiglio federale del pomeriggio e, quindi, non si potrebbe applicare la norma in esame al tesseramento da cui è scaturito il premio richiesto, poiché al momento dell’acquisizione a sistema del rapporto sportivo con il calciatore, la novella delle NOIF ancora non vigeva e, comunque, non potrebbe ritenersi che il legislatore federale abbia inteso vincolare l’introduzione della normativa a un momento temporale del tutto vago e indefinibile (le 00:00 oppure le 23:59 del 4 agosto 2023), lasciando gli associati nella completa impossibilità di avere compiuta conoscenza del contenuto della stessa e di valutare gli effetti, giuridici ed economici, della sua introduzione;

- in via istruttoria, l’U.S. Fiorenzuola ha comunque chiesto l’acquisizione presso la FIGC dell’orario di pubblicazione del CU n. 59/A/23 e presso la Lega Pro dell’orario di inserimento del tesseramento del giocatore Manella.

9. All’udienza del 14 aprile 2026, tenutasi in videoconferenza, hanno partecipato i difensori delle parti indicati in epigrafe e i signori Pinalli, Barbieri e Marcotti, rispettivamente, presidente, direttore sportivo e segretario, della U.S. Fiorenzuola.

10. All’esito dell’udienza il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

11. In via preliminare, va osservato che, in appello, non è stata riproposta l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata notificazione del medesimo al calciatore, signor Mirko Manella; in ogni caso, quand’anche l’eccezione fosse da considerare rilevabile d’ufficio, la stessa dovrebbe essere respinta posto che il calciatore, nelle controversie concernenti il premio di formazione tecnica di cui all’art. 99 delle NOIF, è parte interessata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 90, comma 1, e 99, comma 3, del CGS, ma non anche litisconsorte necessario e, quindi, non si ravvisa alcuna invalida costituzione del rapporto processuale.

12. Il profilo di rilevanza del caso sottoposto al vaglio di queste Sezioni Unite investe la questione, di carattere generale, concernente l’individuazione del termine iniziale di efficacia delle «decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell’ambito

federale» (art. 13, comma 1, delle NOIF), rese pubbliche mediante la diffusione dei comunicati ufficiali della Federazione.

Più in dettaglio, il tema da indagare riguarda l’applicabilità, o no, a una determinata fattispecie concreta di una previsione, resa nota con un Comunicato Ufficiale, nell’ipotesi in cui la fattispecie si sia giuridicamente perfezionata esattamente nel giorno della pubblicazione del Comunicato medesimo.

Con riferimento al reclamo in esame, occorre stabilire se le modifiche alle NOIF, rese pubbliche con il CU n. 59/A/23, pubblicato il 4 agosto 2023 e, segnatamente, le modifiche concernenti il riconoscimento del premio di formazione tecnica nell’ipotesi di tesseramento con vincolo biennale di un calciatore come Giovane di serie, debbano trovare applicazione, o no, anche al caso del calciatore tesserato nella stessa data del 4 agosto 2023.

La questione, di notevole spessore sistematico, non risulta trattata ex professo, dalla giurisprudenza di primo e di secondo grado con riferimento all’ipotesi specifica – ricorrente nel caso in esame - della coincidenza temporale tra la data di pubblicazione di un Comunicato Ufficiale, avente ad oggetto una modifica della normativa, e il giorno dell’avvenuto perfezionamento di un atto, la cui disciplina rientri nella previsione modificata.

13. Il Tribunale, nella decisione gravata, ha escluso l’applicabilità, al caso del tesseramento del calciatore, signor Mirko Manella, della novella dell’art. 99 delle NOIF, sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) l’art. 13 delle NOIF si limiterebbe a disciplinare le sole modalità di conoscenza legale dell’atto reso pubblico, ma non avrebbe ad oggetto l’individuazione del dies a quo dell’efficacia dell’atto medesimo (recte, dell’entrata in vigore dell’atto, giacché, nella specie, si è in presenza di un provvedimento di natura normativa, come si preciserà infra);

b) le regole sull’entrata in vigore degli atti dovrebbero essere ricavate dai principi generali dell’ordinamento giuridico civile, richiamati dall’art. 3 del CGS, secondo i quali il giorno dell’avvenuta pubblicazione di un provvedimento normativo non sarebbe computabile e l’efficacia del provvedimento inizierebbe a decorrere almeno dal giorno successivo, salvo espressa e diversa previsione;

c) una diversa interpretazione dell’art. 13 delle NOIF entrerebbe in conflitto con quanto stabilito dagli artt. 10 e 11 disp. prel. c.c., secondo i quali le leggi e i regolamenti non dispongono che per l’avvenire e non hanno effetto retroattivo;

d) sul piano pratico, l’esegesi patrocinata dall’Associazione reclamante, ad avviso del Tribunale, sarebbe foriera di un’incertezza del diritto, dal momento che la disciplina da applicarsi ai singoli casi potrebbe variare a seconda dell’orario di pubblicazione di un Comunicato Ufficiale;

e) inoltre, sempre in punto di fatto, una minima vacatio legis, pari ad almeno un giorno o parte di esso, sarebbe necessaria al fine di consentire l’effettiva conoscenza dell’atto reso pubblico con un determinato Comunicato Ufficiale.

14. Con il gravame l’Associazione reclamante ha contrastato i riferiti argomenti usati dal Tribunale, deducendo che:

a) i Comunicati Ufficiali, a norma dell’art. 13 delle NOIF, acquisterebbero efficacia giuridica e, quindi, entrerebbero in vigore lo stesso giorno della loro pubblicazione, salvo che non sia stabilito diversamente e, nel caso in esame, nulla sarebbe stato stabilito;

b) l’art. 86, comma 3, del CGS confermerebbe sul piano sistematico tale interpretazione, individuando il dies a quo del termine per l’annullamento delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio federale nel giorno di pubblicazione delle medesime deliberazioni;

c) il principio di irretroattività enunciato dall’art. 11 disp. prel. c.c. può essere derogato dal legislatore, come avviene nel caso delle norme di interpretazione autentica;

d) l’art. 99 delle NOIF, nella parte innovativa, recherebbe una disposizione con efficacia retroattiva, in quanto, per l’appunto, norma di interpretazione autentica, siccome evincibile dalle premesse, al terzo alinea, del CU n. 59/A/23, là dove il richiamato CU contiene, nelle premesse (al terzo alinea), un testuale riferimento alla verifica sull'applicazione della nuova norma al termine del periodo di tesseramento, fissato al 30 settembre 2023.

L’U.S. Fiorenzuola ha controdedotto quanto sopra già riferito.

15. Così delineata la materia del contendere, occorre ricordare che l’art. 13, comma 2, delle NOIF stabilisce che le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell’ambito federale (ossia agli organi ed enti ai quali si riferisce il comma 1 della medesima previsione) «… si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce a ogni effetto termine di decorrenza».

16. Il tenore letterale dell’art. 13, comma 2, delle NOIF, sopra riportato, suscita alcune considerazioni.

17. In primo luogo, la disposizione non distingue tra decisioni aventi il contenuto di atti normativi e decisioni relative ad atti privi di tale natura.

Il termine «decisioni», invero, nell’accezione dell’art. 13 delle NOIF, non è unicamente riferibile ad atti-fonte, ma include all’interno della sua ampia area semantica atti di genere diverso, ivi inclusi provvedimenti lato sensu amministrativi. La disposizione, insomma, non è dettata unicamente per i Comunicati Ufficiali che rendano pubblici atti che siano fonti dell’ordinamento federale, ma accomuna in una disciplina unitaria il regime di pubblicazione e di efficacia di atti di differente natura giuridica e di diverso contenuto precettivo.

18. In secondo luogo, l’art. 13, comma 2, delle NOIF prevede, all’evidenza, una praesumptio legis di universale conoscenza, da parte dei soggetti dell’ordinamento federale, delle decisioni rese pubbliche, a partire dalla data di pubblicazione dei relativi Comunicati Ufficiali.

19. In terzo luogo, tale data, in base al secondo periodo del medesimo comma 2, costituisce «ad ogni effetto termine di decorrenza»; è così stabilita una coincidenza temporale tra la data in cui è effettuata la pubblicazione e la decorrenza dell’efficacia delle decisioni pubblicate.

Anche in questo caso, la formulazione della disposizione è condizionata dalla circostanza che il relativo ambito di applicazione include ogni genere di decisione, come sopra precisato; sicché il predetto secondo periodo non è riferito esclusivamente a decisioni aventi efficacia normativa.

In particolare, per queste ultime non è disciplinata in modo autonomo l’entrata in vigore né è dettata una disciplina specifica sulla loro vacatio legis (come avviene, invece, nell’ordinamento giuridico generale, per le leggi e i regolamenti, la cui entrata in vigore è temporalmente collocata, dall’art. 10 disp. prel. c.c., «nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto»); da ciò discende che la locuzione «costituisce a ogni effetto termine di decorrenza», là dove riferita alla pubblicazione di atti aventi natura normativa, integra anche la disciplina dell’entrata in vigore (dovendosi prescindere dal considerare - perché non rilevanti nel caso di specie - le rare e peculiari previsioni normative di uno iato temporale tra l’“entrata in vigore” e l’“acquisizione dell’efficacia” di una disposizione, ancorché si tratti di ipotesi conosciute dall’ordinamento; si pensi all’art. 229 del Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 36/2023).

20. In quarto luogo, la coincidenza temporale tra pubblicazione del Comunicato Ufficiale e la decorrenza degli effetti della decisione resa pubblica, ricavabile dal comma 2 dell’art. 13 delle NOIF, viene meno nei soli casi in cui vi sia una diversa previsione che stabilisca particolari modalità di notifica: unicamente al ricorrere di questa ipotesi la richiamata coincidenza temporale si scinde e la pubblicazione non determina necessariamente la decorrenza del termine di efficacia, ma comporta soltanto la conoscenza dell’atto, mentre la decorrenza degli effetti è, per l’appunto, collegata al perfezionamento delle «particolari modalità di notifica».

21. In quinto luogo, l’art. 13 delle NOIF individua come unità di misura temporale del termine il giorno o - ma è concetto semanticamente sovrapponibile - la «data» e non le partizioni del giorno (ossia le ore o le frazioni dell’ora).

22. Alla stregua delle superiori considerazioni, queste Sezioni Unite ritengono che l’art. 13, comma 2, delle NOIF rechi una disposizione in sé completa e autosufficiente, con la quale il Legislatore federale ha inteso unificare, dal punto di vista temporale, il momento della conoscenza legale e quello della produzione giuridica degli effetti dell’atto pubblicato.

In tal modo l’art. 13, comma 2, delle NOIF reca una disposizione eccentrica rispetto all’art. 2963 c.c., ma non tale da porsi in contrasto con i principi costituzionali per le ragioni di seguito spiegate.

23. Onde illustrare tali ragioni, occorre tuttavia muovere, in via preliminare, da talune considerazioni di contesto.

L'ordinamento dello sport gode di una spiccata autonomia nell'ambito dell'ordinamento giuridico generale, autonomia che trova ancoraggio in plurime previsioni della Carta fondamentale.

La Corte costituzionale ha riconosciuto che essa è radicata negli artt. 2 e 18 della Costituzione, poiché le associazioni sportive sono tra le più diffuse formazioni sociali in cui l'individuo svolge la propria personalità (sentenza n. 49/2011) e che i collegamenti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale devono essere disciplinati «tenendo conto dell'autonomia di quello sportivo e delle previsioni costituzionali in cui essa trova radice» (sentenza n. 160/2019).

L'art. 118, quarto comma, Cost., che sancisce il principio di sussidiarietà orizzontale, conferma tale impostazione, imponendo allo Stato di favorire — e non di comprimere — l'autonoma iniziativa dei cittadini in forma associata per lo svolgimento di attività di interesse generale, quale è l'attività sportiva.

La recente modifica dell'art. 33 della Costituzione, il cui nuovo ultimo comma — introdotto dalla legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1 — riconosce il valore dell'attività sportiva «in tutte le sue forme», conferma la copertura costituzionale diretta all'intero sistema dell'associazionismo sportivo (CFA, SS.UU., n. 93/2025-2026).

Tale autonomia si traduce, sul piano delle fonti, nella capacità dell'ordinamento sportivo di dotarsi di una propria disciplina normativa, rispetto alla quale le disposizioni dell'ordinamento generale non operano in via automatica né si impongono per il solo fatto di risultare astrattamente riferibili alla fattispecie (CFA, SS.UU., n. 95/2025-2026).

L'art. 3 del CGS ne è conferma testuale, là dove prevede che solo «in assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali» gli organi di giustizia sportiva si conformino ai principi generali dell'ordinamento sportivo e a quelli di equità e correttezza sportiva, senza neppure menzionare, in prima battuta, le fonti dell'ordinamento statale.

Il rinvio alle norme e ai principi esterni all’ordinamento sportivo, dunque, opera unicamente in via sussidiaria e nei limiti di compatibilità con le esigenze di speditezza e informalità proprie del sistema sportivo, senza che ciò comporti un'automatica trasposizione di forme, principi e istituti diversi, pena lo smarrimento della specificità — e, con essa, della stessa ragion d'essere — della giustizia sportiva (CFA, SS.UU., n. 88/2022-2023).

Dalla precedente ricostruzione discende che, in presenza di una disposizione federale dalla quale sia ricavabile, con riferimento all'individuazione dell'inizio dell'efficacia di un atto normativo, una norma di chiaro contenuto — ancorché difforme dalle disposizioni civilistiche, ma non contrastante con i principi costituzionali — non vi sono motivi per disapplicare la norma federale e applicare, in luogo di essa, quella civilistica.

24. Una volta calata la superiore considerazione al caso di specie, il chiaro tenore letterale dell’art. 13, comma 2, delle NOIF - là dove stabilisce, in via generale, che la pubblicazione «costituisce a ogni effetto termine di decorrenza», così giungendo a identificare temporalmente l’inizio dell’efficacia degli atti pubblicati e la legale conoscenza derivante dalla pubblicazione dei Comunicati Ufficiali - è una disposizione, di latissimo ambito applicativo, idonea a disciplinare compiutamente l’acquisizione dell’efficacia di tutte le fattispecie da essa unitariamente considerate.

Siffatta completezza precettiva, sebbene – si ripete - difforme rispetto a quanto stabilito dall’art. 2963 c.c., esclude che l’interprete debba ricorrere a un’esegesi mediata dall’interposizione di una disposizione del codice civile, tanto più in considerazione della non piena sovrapponibilità strutturale tra l’art. 13 delle NOIF e il summenzionato art. 2963 c.c.

Quest’ultimo, invero, si riferisce espressamente alle modalità di computo dei termini e non all’inizio dell’efficacia di un atto (nella specie, di natura normativa), della quale si occupa invece il succitato art.13.

La disciplina dell’entrata in vigore (ossia, di acquisizione dell’efficacia) di un atto normativo non coincide, infatti, con quella relativa al computo dei termini e, del resto, anche nell’ordinamento statale l’entrata in vigore segue regole proprie e autonome – differenti da quelle sul computo dei termini - che rinvengono una previsione di carattere generale nell’art. 10 disp. prel. c.c., disposizione quest’ultima sovente derogata, peraltro, dalle fonti di pari rango (si pensi, solo per fare un esempio, ai decreti-legge), con indicazione di differenti inizi della relativa obbligatorietà.

Secondo le riferite considerazioni, posto che l’art. 13 delle NOIF detta una disciplina chiara del «termine di decorrenza» dell’efficacia degli atti, individuandolo in un giorno preciso (id est, la data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale), all’interprete non è consentito sostituirsi alla voluntas legis per ritenere che tale locuzione si riferisca, invece, all’individuazione del dies a quo di un termine e, quindi, non si giustifica il ricorso alla regola stabilita dall’art. 2963 c.c., anche perché una differente soluzione introdurrebbe surrettiziamente un periodo minimo e indefettibile di vacatio legis (almeno con riferimento agli atti di natura normativa) che, al contrario, il legislatore federale ha chiaramente inteso escludere.

La previsione recata dall’art. 13 delle NOIF - che, nella sostanza, prevede un’immediata entrata in vigore anche degli atti normativi - non contrasta, pertanto, con alcun preminente principio costituzionale e nemmeno con l’art. 2963 c.c., posto che le due disposizioni (l’art. 13 delle NOIF e l’art. 2963 c.c.), come testé osservato, non si presentano tra loro sovrapponibili in ragione di una insuperabile difformità strutturale, precettiva e teleologica tra le stesse.

Al contrario, l’art. 13 delle NOIF presenta un isomorfismo prescrittivo con l’art. 10 disp. prel. c.c., dal momento che entrambe le disposizioni individuano un giorno specifico di entrata in vigore di un atto normativo, con la differenza che, per l’art. 10 sunnominato, tale giorno è il «decimoquinto successivo» alla pubblicazione, mentre, per l’art. 13 delle NOIF, è la «data di pubblicazione».

25. Del resto, le disposizioni federali, se prive di lacune, devono essere interpretate secondo la funzione loro propria nell’ambito dell’ordinamento sportivo e non mediante una meccanica trasposizione di regole esterne o di categorie civilistiche, come sopra si è visto.

Nello specifico, la previsione dell’art. 13, comma 2, delle NOIF, è coerente con le immanenti esigenze di celerità e immediatezza che presidiano l’attuazione delle decisioni (di qualunque tipo) dell’ordinamento sportivo, ivi inclusa la produzione degli effetti promananti dagli atti normativi federali, aventi come destinatari operatori qualificati.

In questa prospettiva, la diversa interpretazione, secondo cui le disposizioni rese pubbliche con il CU n. 59/A/23 sarebbero entrate in vigore soltanto il 5 agosto 2023, finirebbe per introdurre, a ben vedere, una regola estranea al chiaro dato letterale della disposizione e risulterebbero così vulnerate le esigenze sopra richiamate.

Riguardata anche da questo versante, dunque, la tesi secondo cui l’efficacia delle norme federali pubblicate mediante Comunicato Ufficiale inizi a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione, in linea con le regole civilistiche sul computo dei termini, si pone, pertanto, in contrasto con il sistema normativo federale e con le sue finalità regolatorie.

26. Occorre ulteriormente osservare che tale interpretazione della portata precettiva dell’art. 13 delle NOIF nemmeno confligge con il principio generale di irretroattività delle fonti normative, sancito dall’art. 11 disp. prel. c.c.

Ed invero, la circostanza che la novella dell’art. 99 delle NOIF sia entrata in vigore il 4 agosto 2023 non costituisce affatto un’applicazione retroattiva, alla fattispecie, della sopravvenienza normativa.

Nel caso in esame, non si è, difatti, in presenza di un’applicazione della novella a vicende e atti venuti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore, ma si ha unicamente l’applicazione della nuova disciplina a un fatto (il tesseramento del calciatore come Giovane di serie) verificatosi il giorno stesso della data di pubblicazione del CU n. 59/A/23.

Si è sopra precisato, invero, che il giorno (ossia la «data») di pubblicazione del Comunicato Ufficiale è, ai fini dell’interpretazione applicativa dell’art. 13, comma 2, delle NOIF, una unità di misura temporale, minima e indivisibile.

Non inficia, pertanto, la superiore ricostruzione giuridica la considerazione della difficoltà pratica, rappresentata dal Tribunale, secondo la quale la decorrenza del termine di efficacia nel giorno stesso della pubblicazione potrebbe dar luogo a incertezze applicative collegate all’individuazione dell’orario esatto di pubblicazione.

Per quanto sopra chiarito, le frazioni del giorno, ossia le ore, non sono contemplate dall’art. 13, comma 2, delle NOIF e, quindi, le disposizioni rese pubbliche da un Comunicato Ufficiale entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione, a decorrere dalle ore 00:00:01, a prescindere dall’orario in cui il Comunicato Ufficiale risulti effettivamente pubblicato.

Queste considerazioni consentono, quindi, di superare la richiesta istruttoria formulata dall’U.S. Fiorenzuola.

27. Meritevole di attenta considerazione è l’argomento – connesso logicamente a quello appena esaminato - secondo cui la superiore interpretazione dell’art. 13 delle NOIF sarebbe in contrasto con la necessità che ogni tipo di disposizione normativa, affinché possa essere applicata, debba essere prima conosciuta dai destinatari i quali farebbero affidamento sulla conoscenza delle disposizioni vigenti all’epoca del compimento di determinati atti giuridici.

Aderendo, infatti, alla ricostruzione dei fatti dedotta dalla U.S. Fiorenzuola, il tesseramento in discorso sarebbe avvenuto, sia pur nella stessa data del 4 agosto 2023, ma comunque prima della pubblicazione del CU n. 59/A/23, ossia in un momento in cui la novella dell’art. 99 delle NOIF non era ancora conoscibile.

Ad avviso del Collegio, la riferita obiezione, seppur suggestiva, non coglie nel segno, poiché la possibilità che una sopravvenienza normativa intervenga durante la formazione in itinere di un atto giuridico, o anche subito dopo il perfezionamento dell’atto medesimo, rientra nella ordinaria fisiologia giuridica e tipicamente si verifica nel caso in cui, ad esempio, un decreto-legge introduca una norma imperativa che proibisca l’alienazione e, quindi, renda res extra commercium una cosa oggetto di un negozio prossimo alla conclusione o appena concluso.

In tale ipotesi (speculare a quella oggetto della controversia in esame, in cui è accaduto, per contro, che la novella abbia costituito un diritto a un emolumento) e in altre analoghe, non si pone un problema di tutela dell’affidamento, dal momento che nessuno può fondare un legittimo affidamento sulla immodificabilità dell’ordinamento, che, invece, è una realtà dinamica e in continua evoluzione.

Inoltre, va ribadito che gli scarti temporali inferiori al giorno non sono presi in considerazione dall’art. 13 delle NOIF e, dunque, non rilevano.

Nemmeno è rilevante che la Lega Pro abbia dato notizia del CU n. 59/A/23 soltanto alcuni giorni dopo la sua pubblicazione (con Comunicato n. 67/L del 7 agosto 2023), dal momento che l’art. 13 delle NOIF, con previsione vincolante per tutti i soggetti dell’ordinamento federale, collega la presunzione di conoscenza dei Comunicati Ufficiali alla loro pubblicazione e non anche alla diffusione della notizia di tale pubblicazione da parte di una delle Leghe.

28. Alla stregua di tutto quanto sopra osservato e considerato, l’art. 13 delle NOIF non contrasta con alcun principio costituzionale e, segnatamente, la disposizione reca una norma, non irragionevole, che non lede alcun affidamento legittimo e che non si presenta in contrasto con il principio di irretroattività delle norme.

29. Da quanto appena esposto consegue che il premio di formazione tecnica, nel caso di specie, spettava all’Associazione reclamante, dal momento che la disposizione che ha previsto l’obbligatorietà di tale riconoscimento, in relazione a un tesseramento con vincolo biennale di un Giovane di serie, è entrata in vigore in data 4 agosto 2023.

30. Sebbene, pertanto, il ricorso debba trovare accoglimento, vanno, in ogni caso, confutate le ulteriori argomentazioni difensive spese dall’Associazione reclamante.

In primo luogo, non può condividersi la tesi secondo la quale l’art. 86, comma 3, del CGS confermerebbe sul piano sistematico l’interpretazione sostenuta dalla ACD Colorno.

L’art. 86, comma 3, va difatti interpretato in coerenza con l’art. 52, comma 1, del CGS, secondo cui «[n]el computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali» e, quindi, in base a una regola omogenea a quelle dettate dall’art. 2963 c.c. e dall’art. 155 c.p.c., ma non pertinenti, per quanto sopra chiarito, allo specifico del contendere.

Nemmeno può condividersi la tesi secondo cui l’art. 99 delle NOIF, nella parte qui di interesse, recherebbe una disposizione con efficacia retroattiva, in quanto norma di interpretazione autentica.

Le modificazioni al testo dell’art. 99 delle NOIF, deliberate dal Consiglio federale e rese pubbliche con il CU n. 59/A/23, non sono norme retroattive e, tanto meno, sono norme di interpretazione autentica.

Come è noto, queste ultime, dal punto di vista formale, si autoqualificano espressamente come tali o, quando una tale qualificazione esplicita difetti o sia giuridicamente erronea, la natura interpretativa di una disposizione deve comunque emergere in modo univoco dal contenuto e dallo scopo della disposizione.

Possono, infatti, ritenersi norme di interpretazione autentica unicamente quelle che siano volte a dirimere un contrasto circa l’interpretazione di una norma preesistente, attraverso la selezione, tra quelli ricavabili in via interpretativa, di uno specifico significato precettivo.

Così operando, dunque, le norme di interpretazione autentica stabiliscono imperativamente come una disposizione in vigore debba essere interpretata e, quindi, invece di introdurre nuove norme, eliminano dall’ordinamento le eventuali, differenti interpretazioni della disposizione già vigente (cioè espungono dall’ordinamento giuridico le differenti norme, ossia il prodotto dell’interpretazione di una disposizione), al precipuo fine di risolvere un contrasto esegetico, in atto o potenziale, nell’interesse della certezza del diritto.

Orbene, nella vicenda sottoposta al vaglio di queste Sezioni Unite, la previsione del riconoscimento di un premio di formazione tecnica con vincolo biennale anche per un Giovane di serie è stata prevista, per la prima volta e innovativamente, dalla deliberazione del Consiglio federale, resa pubblica con il CU n. 59/A/23: all’epoca non vi era un contrasto interpretativo da sciogliere, ma – come peraltro affermato anche dall’Associazione reclamante – occorreva, piuttosto, porre rimedio a una lacuna della disciplina federale, onde rendere tale disciplina conforme alla lettera e alla ratio ispiratrice del d.lgs. n. 36/2021 e, in particolare, dell’art. 31 di detto decreto legislativo.

Il riferimento, poi, nelle premesse del CU n. 59/A/23, alla necessità di effettuare, al termine del periodo di tesseramento, fissato al 30 settembre 2023, una verifica sull’applicazione della «nuova norma», non soltanto chiarisce espressamente che si è in presenza, per l’appunto, di una disposizione innovativa, ma certamente non è una circostanza che possa indurre a ritenere che si sia voluta introdurre una norma retroattiva.

Infine, non è rilevante ai fini del decidere il precedente rappresentato dalla decisione n. 91 del TFNSVE-2025-2026, dal momento che tale decisione non ha affrontato una questione identica a quella sopra esaminata; nemmeno rileva la decisione n. 16 del TFNSVE-2024-2025, con la quale il Tribunale ha applicato in via retroattiva le modifiche dell’art. 99 delle NOIF, introdotte il 4 agosto 2023, alla fattispecie di un tesseramento, di un calciatore quale Giovane di serie, pacificamente perfezionatasi il 26 luglio 2023, esclusivamente sulla base di considerazioni di natura meramente teleologica e di “giustizia sostanziale” (id est, la tutela della formazione dei giocatori).

31. Per tutto quanto sopra osservato e considerato, il reclamo deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, deve essere dichiarato l’obbligo della U.S. Fiorenzuola di corrispondere alla ACD Colorno il pagamento, nella misura richiesta, del premio di formazione tecnica per il calciatore, signor Mirko Manella.

32. In ragione dell’accoglimento del reclamo, va disposta la restituzione, in favore dell’ACD Colorno, del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, dichiara la società U.S. Fiorenzuola 1922 SSD a r.l. tenuta a corrispondere, in favore della Associazione calcio dilettantistica Colorno, il premio di formazione tecnica, per il calciatore Mirko Manella, nella misura di euro 3.960,00 (tremilanovecentosessanta/00).

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE

Gabriele Carlotti                                            Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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