F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 213/TFN – SD del 14 Aprile 2026 (motivazioni) – Giovanni Tomasi – 191/TFNSD
Decisione/0213/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0191/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Paolo Clarizia – Componente
Andrea Fedeli - Componente (Relatore)
Valentino Fedeli - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 14 aprile 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 22667/354pf25-26/GC/DP/ff del 27 febbraio 2026 e depositato il 2 marzo 2026, nei confronti dei sigg.ri Giancarlo Romanin, Morgan Cavallari, Giovanni Tomasi, nonché della società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D., la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 22667/354pf25-26/GC/DP/ff del 27 febbraio 2026 e depositato il 2 marzo 2026, nei confronti di:
1. il sig. ROMANIN GIANCARLO, tecnico UEFA B all’epoca dei fatti tesserato per la società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D., dimissionario a decorrere dal 17.10.2025, per rispondere:
a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall’art. 4, comma 1, lett. a) ed f), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025– 2026, quantomeno sino alla data delle sue dimissioni (17.10.2025), posto in essere gravi e ripetuti episodi di sopraffazione ed abuso piscologico in danno di diversi giovani calciatori militanti nella squadra Giovanissimi Provinciali della U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D., consistiti nell’aver proferito all’indirizzo degli stessi, sia nel corso degli allenamenti che delle gare ufficiali, espressioni blasfeme ed altre del seguente tenore letterale: “cosa cazzo hai nella mente, come cazzo giochi”, “ non sapete fare un cazzo”, “non capite un cazzo”;
b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall’art. 4, comma 1, lett. b), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, in particolare il giorno 24.9.2025, nel corso di una seduta preparatoria di allenamento della squadra Giovanissimi della società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D., colpito con un movimento della testa il setto nasale del calciatore minorenne sig. B.O.N. mentre quest’ultimo era intento a rialzarsi da terra dopo essersi chinato per sistemare il proprio parastinchi;
c) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, quantomeno sino alla data delle sue dimissioni (17.10.2025), consentito al dirigente sig. Morgan Cavallari, privo dell’iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e delle necessarie abilitazioni, di coadiuvarlo nel corso delle sedute preparatorie di allenamento della squadra militante nella categoria Giovanissimi della società U.S.D. Laghetti Raiffeisen nonché di assumerne la conduzione tecnica in occasione delle seguenti gare valevoli per il girone B del campionato Giovanissimi Provinciali: U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. – Auer Ora del 7.9.2025, A.S.D. Laives Bronzolo - U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. del 14.9.2025, Sciliar – U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. del 27.9.2025, U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. – A.S.V. Ritten Sport del 5.10.2025, Margreid – U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. dell’11.10.2025;
2. il sig. CAVALLARI MORGAN, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, privo dell’iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e delle necessarie abilitazioni, coadiuvato l’allenatore sig. Giancarlo Romanin nel corso delle sedute preparatorie di allenamento della squadra Giovanissimi della società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D., assumendone altresì la conduzione tecnica in occasione delle seguenti gare valevoli per il girone B del campionato Giovanissimi Provinciali: U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. – Auer Ora del 7.9.2025, A.S.D. Laives Bronzolo - U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. del 14.9.2025, Sciliar – U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. del 27.9.2025, U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. – A.S.V. Ritten Sport del 5.10.2025, Margreid – U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. dell’11.10.2025, Haschlacher – U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. del 18.10.2025;
3. il sig. TOMASI GIOVANNI, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza e Responsabile del Safeguarding della società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D., per rispondere:
a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 2, lett. e) ed f), 6, comma 1, 9, comma 1, 10, comma 1, e 11, commi 1 e 2, del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, anche in virtù dei doveri derivanti dal ruolo formalmente assunto di Responsabile Safeguarding a decorrere dal 28.8.2025, posto in essere gravi e ripetute carenze in merito alla corretta ed adeguata attuazione della normativa sopra richiamata, per avere lo stesso: - omesso di rendere note ai calciatori militanti nella squadra Giovanissimi della U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. le procedure e misure di prevenzione di cui al Regolamento F.I.G.C. contro abusi violenze e discriminazioni, così impedendogli di poter acquisire piena consapevolezza in ordine ai diritti, doveri, obblighi, tutele e responsabilità loro spettanti nell’esercizio dell’attività sportiva; - omesso di dare immediata comunicazione alla Commissione Federale Responsabile per le Politiche di Safeguarding in ordine ai gravi e ripetuti episodi di sopraffazione ed abuso psicologico posti in essere dal sig. Giancarlo Romanin nel corso della stagione sportiva 2025–2026, quantomeno sino alla data delle sue dimissioni (17.10.2025), in danno di diversi giovani calciatori militanti nella squadra Giovanissimi della U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D., consistiti nell’avere il predetto tecnico proferito nel corso degli allenamenti e delle gare ufficiali espressioni blasfeme ed altre del seguente tenore letterale: “cosa cazzo hai nella mente, come cazzo giochi”, “non sapete fare un cazzo”, “non capite un cazzo”;
- quale presidente e responsabile Safeguarding nominato in data 28.8.2025, omesso di dare immediata comunicazione alla Commissione Federale del comportamento posto in essere dal tecnico sig. Giancarlo Romanin nel corso della seduta preparatoria di allenamento del 24.9.2025, in occasione della quale il predetto tecnico ha colpito con un movimento della testa il setto nasale del calciatore minorenne sig. B.O.N. mentre quest’ultimo era intento a rialzarsi da terra dopo essersi chinato per sistemare il proprio parastinchi;
b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 10, commi 1, 7 e 8, nonché dall’art. 12, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, con riferimento alle stagioni sportive 2024–2025 e 2025–2026, omesso di predisporre ed adottare all’interno della società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. un Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva e un Codice di Condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, conformi alle Linee Guida di cui al Comunicato Ufficiale N. 87/A del 31 agosto 2023; nonché ancora per avere lo stesso provveduto in data 28.8.2025 ad inviare a mezzo del portale servizi FIGC raggiungibile all’indirizzo https://anagrafefederale.figc.it/, le autocertificazioni relative alla nomina del Responsabile del Safeguarding ed all’adozione del Modello Organizzativo e di controllo dell’attività sportiva e del Codice di Condotta; tanto sebbene alla data del 28.8.2025, tali incombenze non fossero state ancora assolte dalla società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D., così rilasciando dichiarazioni non veritiere in ordine al corretto adempimento da parte della compagine societaria dallo stesso presieduta degli obblighi previsti dalla normativa sopra richiamata;
c) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e comunque non impedito al dirigente tesserato per la società dallo stesso rappresentata sig. Morgan Cavallari, privo dell’iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e delle necessarie abilitazioni, di coadiuvare l’allenatore sig. Giancarlo Romanin nel corso delle sedute preparatorie di allenamento della squadra Giovanissimi della società da lui presieduta nonché di assumerne la conduzione tecnica in occasione delle seguenti gare valevoli per il girone B del campionato Giovanissimi Provinciali: U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. – Auer Ora del 7.9.2025, A.S.D. Laives Bronzolo - U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. del 14.9.2025, Sciliar – U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. del 27.9.2025, U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. – A.S.V. Ritten Sport del 5.10.2025, Margreid – U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. dell’11.10.2025, Haschlacher – U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. del 18.10.2025;
4. la società U.S.D. LAGHETTI RAIFFEISEN A.S.D., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva
L’accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Giovanni Tomasi hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Luca Zennaro in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Luca Telch in rappresentanza del sig. Giovanni Tomasi, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al sig. Giovanni Tomasi la sanzione di mesi 6 (sei) e giorni 20 (venti) di inibizione.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Andrea Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 14 aprile 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
