F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 212/TFN – SD del 10 Aprile 2026 (motivazioni) – Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo, Gaetano Niscemi, FC Trapani 1905 Srl – Reg. Prot. 194/TFNSD
Decisione/0212/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0194/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Daniela Nardo – Componente
Francesco Ranieri – Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)
Nicola Ruggiero - Componente (Relatore)
Ermando Bozza - Componente aggiunto
Claudio Sottoriva - Componente aggiunto
(Relatore) Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 31 marzo 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 23278 /849pf25-26/GC/blp del 5 marzo 2026 e depositato il 5 marzo 2026, nei confronti dei sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo, Gaetano Niscemi, nonché della società FC Trapani
1905 Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con l’atto indicato in epigrafe, la Procura Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:
1. -il sig. Valerio ANTONINI, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.;
2.- il sig. Vito GIACALONE, all’epoca dei fatti procuratore dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.;
3.- il sig. Andrea ODDO, all’epoca dei fatti procuratore dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.;
4.- il sig. Gaetano NISCEMI, all’epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.; 5.- la società F.C. TRAPANI 1905 s.r.l.;
per rispondere:
1.- il sig. Valerio ANTONINI, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.:
“a. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. c), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto alla scadenza del 16 febbraio 2026 al versamento di quota parte (IV e V tranche) delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza rispettivamente entro le mensilità di agosto e settembre 2025 per un importo pari complessivamente a circa Euro 270.900,00, entrambe oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29.5.2025 stipulato con Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani - a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, successivamente divenuto atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, notificato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. in data 20.11.2025 in virtù del mancato integrale pagamento delle somme dovute all’Agenzia delle Entrate;
- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4) e dall’art. 85, lett. C), par. VI, punto 5) delle N.O.I.F. per aver provveduto alla scadenza del 16 febbraio 2026 al pagamento degli emolumenti netti dovuti ai tesserati e di quota parte dei contributi INPS relativi alle mensilità di luglio, agosto, novembre e dicembre 2025, per un ammontare complessivo pari ad Euro 404.614,00, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio Sport Invest s.r.l. ed al legale rappresentante sig. Valerio Antonini, diversi dal conto corrente intestato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. e dedicato al pagamento di emolumenti e contributi previdenziali; con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e la sanzione irrogata al sig. Valerio Antonini nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 345pf25-26, definito con decisione n. 135/TFNSD-2025-2026 del 19.1.2026 del Tribunale Federale Nazionale, confermata con dispositivo n. 103/CFA-2025-2026 del 20.2.2026 e decisione n. 93/CFA-2025-2026 del 2.3.2026 della Corte Federale d’Appello”;
2.- il sig. Vito GIACALONE, all’epoca dei fatti procuratore dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.:
“a. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. c), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto alla scadenza del 16 febbraio 2026 al versamento di quota parte (IV e V tranche) delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza rispettivamente entro le mensilità di agosto e settembre 2025 per un importo pari complessivamente a circa Euro 270.900,00, entrambe oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29.5.2025 stipulato con Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani - a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, successivamente divenuto atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, notificato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. in data 20.11.2025 in virtù del mancato integrale pagamento delle somme dovute all’Agenzia delle Entrate;
- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4) e dall’art. 85, lett. C), par. VI, punto 5) delle N.O.I.F. per aver provveduto alla scadenza del 16 febbraio 2026 al pagamento degli emolumenti netti dovuti ai tesserati e di quota parte dei contributi INPS relativi alle mensilità di luglio, agosto, novembre e dicembre 2025, per un ammontare complessivo pari ad Euro 404.614,00, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio Sport Invest s.r.l. ed al legale rappresentante sig. Valerio Antonini, diversi dal conto corrente intestato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. e dedicato al pagamento di emolumenti e contributi previdenziali;
- con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e la sanzione irrogata al sig. Vito Giacalone nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 345pf25-26, definito con decisione n. 135/TFNSD-2025-2026 del 19.1.2026 del Tribunale Federale Nazionale, confermata con dispositivo n. 103/CFA-2025-2026 del 20.2.2026 e decisione n. 93/CFA-2025-2026 del 2.3.2026 della Corte Federale d’Appello;
3.- il sig. Andrea ODDO, all’epoca dei fatti procuratore dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.:
“a. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. c), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto alla scadenza del 16 febbraio 2026 al versamento di quota parte (IV e V tranche) delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza rispettivamente entro le mensilità di agosto e settembre 2025 per un importo pari complessivamente a circa Euro 270.900,00, entrambe oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29.5.2025 stipulato con Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani - a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, successivamente divenuto atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, notificato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. in data 20.11.2025 in virtù del mancato integrale pagamento delle somme dovute all’Agenzia delle Entrate;
- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4) e dall’art. 85, lett. C), par. VI, punto 5) delle N.O.I.F. per aver provveduto alla scadenza del 16 febbraio 2026 al pagamento degli emolumenti netti dovuti ai tesserati e di quota parte dei contributi INPS relativi alle mensilità di luglio, agosto, novembre e dicembre 2025, per un ammontare complessivo pari ad Euro 404.614,00, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio Sport Invest s.r.l. ed al legale rappresentante sig. Valerio Antonini, diversi dal conto corrente intestato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. e dedicato al pagamento di emolumenti e contributi previdenziali; con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e la sanzione irrogata al sig. Andrea Oddo nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 345pf25-26, definito con decisione n. 135/TFNSD-2025-2026 del 19.1.2026 del Tribunale Federale Nazionale, confermata con dispositivo n. 103/CFA-2025-2026 del 20.2.2026 e decisione n. 93/CFA-2025-2026 del 2.3.2026 della Corte Federale d’Appello”;
4.- il sig. Gaetano NISCEMI, all’epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.:
“a. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. c), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto alla scadenza del 16 febbraio 2026 al versamento di quota parte (IV e V tranche) delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza rispettivamente entro le mensilità di agosto e settembre 2025 per un importo pari complessivamente a circa Euro 270.900,00, entrambe oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29.5.2025 stipulato con Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani - a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, successivamente divenuto atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, notificato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. in data 20.11.2025 in virtù del mancato integrale pagamento delle somme dovute all’Agenzia delle Entrate;
- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4) e dall’art. 85, lett. C), par. VI, punto 5) delle N.O.I.F. per aver provveduto alla scadenza del 16 febbraio 2026 al pagamento degli emolumenti netti dovuti ai tesserati e di quota parte dei contributi INPS relativi alle mensilità di luglio, agosto, novembre e dicembre 2025, per un ammontare complessivo pari ad Euro 404.614,00, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio Sport Invest s.r.l. ed al legale rappresentante sig. Valerio Antonini, diversi dal conto corrente intestato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. e dedicato al pagamento di emolumenti e contributi previdenziali”; 5.- la società F.C. Trapani 1905 s.r.l.:
“a.- a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e Gaetano Niscemi, rispettivamente Amministratore Unico, Procuratori e Dirigente della società F.C. Trapani 1905 s.r.l., tutti dotati di potere di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
b.- a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. c), delle N.O.I.F., nonché ancora ai sensi di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4) e dall’art. 85, lett. C), par. VI, punto 5) delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto;
con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e la sanzione irrogata alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 345pf25-26, definito con decisione n. 135/TFNSD-2025-2026 del 19.1.2026 del Tribunale Federale Nazionale, confermata con dispositivo n. 103/CFA-2025-2026 del 20.2.2026 e decisione n. 93/CFA-2025 della Corte Federale d’Appello”.
Fase istruttoria
Con nota protocollo prot. 22630 del 27/02/2026, la Segreteria Generale della F.I.G.C. trasmetteva alla Procura federale il verbale n.100/2026 della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, inerente la società FC Trapani 1905 s.r.l.
Tale verbale segnalava che la predetta società, alla data del 16 febbraio 2026, non avrebbe provveduto al versamento di quota parte (IV e V tranche) delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza rispettivamente entro le mensilità di agosto e settembre 2025, per un importo pari complessivamente a circa Euro 270.900,00, entrambe oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29.5.2025 stipulato con l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani - a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, successivamente divenuto atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, notificato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. in data 20.11.2025, in virtù del mancato integrale pagamento delle somme dovute all’Agenzia delle Entrate.
La società, inoltre, sempre alla scadenza federale del 16 febbraio 2026, avrebbe effettuato i pagamenti degli emolumenti netti dovuti ai tesserati e di quota parte dei contributi INPS relativi alle mensilità di luglio, agosto, novembre e dicembre 2025, per un ammontare complessivo pari ad Euro 404.614,00, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio Sport Invest s.r.l. ed al legale rappresentante sig. Valerio Antonini, diversi dal conto corrente intestato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. e dedicato al pagamento di emolumenti e contributi previdenziali.
L’attività istruttoria conseguentemente esperita dalla Procura federale, si sostanziava sostanzialmente nell’acquisizione dei seguenti documenti, cui veniva riconosciuta particolare valenza dimostrativa:
- comunicazione della Segreteria Generale della F.I.G.C. del 27.2.2026, con allegato verbale prot. n. 100/2026 della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive Professionistiche del 26.2.2026 e relativi allegati; - fogli censimento della società F.C. Trapani 1905 s.r.l. relativi alla stagione sportiva 2025 -2026; - visura camerale della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.
All’esito della predetta attività, la Procura federale, ravvisata la sussistenza dei fatti oggetto di segnalazione e l’idoneità degli stessi ad integrare la responsabilità disciplinare degli odierni deferiti, adottava la comunicazione di conclusione delle indagini del 27 febbraio 2026, notificata alle parti in pari data.
La fase precedente l’udienza del 26 marzo 2026
A seguito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, i sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e Gaetano Niscemi, nonché la società F.C. Trapani 1905 s.r.l. depositavano, in data 27 febbraio 2026, mandato difensivo in favore dell’Avv. Paolo Rodella, con elezione di domicilio presso lo stesso, nonché richiesta di copia di atti, cui la Procura federale dava riscontro sempre in data 27 febbraio 2026.
Non avanzavano richiesta di essere ascoltati, né facevano pervenire memoria difensiva.
Seguiva l’adozione, da parte della medesima Procura, dell’atto di deferimento del 5 marzo 2026, notificato in pari data ai deferiti.
In data 20 marzo 2026, in vista dell’udienza di discussione fissata per il 26 marzo 2026, i deferiti, con il patrocinio dell’Avv. Paolo Rodella, facevano pervenire articolata memoria difensiva, con plurimi allegati, chiedendo l’integrale rigetto dell’atto di deferimento, per infondatezza dello stesso.
Nello specifico, gli incolpati evidenziavano, in primo luogo, la coincidenza della contestazione oggetto del presente procedimento disciplinare con quella già sollevata nei confronti dei deferiti (tutti, tranne il sig. Niscemi) nell’ambito di altro procedimento (n. 0134/TFNSD/2025-2026, indicato come “primo procedimento”), deciso da questo Tribunale Federale con la recente decisione n. 0188/TFN – 2025-2026 del 13 Marzo 2026.
Nei due procedimenti si discuterebbe, infatti, sempre del mancato versamento di quota parte ( IV e V tranche) delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza, nell’impostazione della Procura federale, entro le mensilità di agosto e settembre 2025.
Sarebbero, però, diverse le scadenze federali cui atterrebbe il contestato inadempimento, ovvero il 16 Ottobre 2025 per la sola IV rata ed il 16 Dicembre 2025, quanto alla IV e alla V rata, nel primo procedimento e, nel presente procedimento, il 16 Febbraio 2026, quale ultima scadenza federale di “attualizzazione” del medesimo, asserito inadempimento.
I deferiti eccepivano, dunque, la genericità della contestazione contenuta nell’atto di deferimento relativo al presente procedimento, siccome incentrata unicamente sulla “generica” violazione dell’“art. 33 comma 4” CGS, senza indicazione e specificazione della “lettera” di riferimento (diversamente quanto avvenuto nell’atto di incolpazione relativo al “primo procedimento”).
Ciò avrebbe prodotto effetti sul diritto di difesa degli incolpati, i quali non sarebbero stati messi in condizione di difendersi adeguatamente da una specifica accusa, componendosi l’art.33 comma 4 CGS di ben 8 (otto) “lettere”.
In ogni caso, trattandosi di competenze da versare, nell’impostazione accusatoria, entro la data del 16 Febbraio 2026 e relative, dunque, al terzo bimestre contemplato dalla normativa endofederale (dal 1° Novembre al 31 Dicembre 2025), la dedotta incertezza e genericità concernerebbe, verosimilmente, l’applicabilità al caso di specie delle lettere d) o e) del predetto art. 33 comma 4 CGS.
Nondimeno, nella fattispecie all’esame, secondo le tesi difensive, non troverebbe applicazione alcuna delle lettere testé indicate.
Ed invero, la lett. d) non potrebbe trovare spazio, in quanto le “ suddette competenze relative al terzo bimestre (1° Novembre-31 Dicembre)” sarebbero state integralmente versate dalla Società Trapani, così come emergerebbe dallo stesso Atto di Deferimento, che non conterrebbe alcuna contestazione al riguardo. - Allo stesso modo, l’applicazione della lettera e), con il conseguente trattamento sanzionatorio di cui all’art. 8, comma 1, lett. i) CGS, sarebbe preclusa dalla circostanza per cui non ricorrerebbero i due elementi, ritenuti entrambi necessari, del mancato versamento delle “suddette competenze” relative alle mensilità del terzo bimestre (1° Novembre-31 Dicembre)”, asseritamente già tempestivamente pagate, e del mancato versamento di “ quelle precedenti”.
La non applicazione della lettera e) si giustificherebbe anche alla luce della posizione espressa da questo Tribunale nella già richiamata decisione n. 0188/TFN – 2025-2026 del 13 Marzo 2026, alla cui stregua “deve però ribadirsi che i bimestri inevasi delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS riguardano il periodo novembre-dicembre 2024 e gennaio-febbraio 2025, ossia il terzo ed il quarto bimestre della stagione sportiva 2024-2025 con conseguente non applicabilità – così come indicato dalla difesa dei deferiti – dell’art. 33, comma IV, lett. C) CGS (idem, art. 33 comma 4 lett. e).
I deferiti sostenevano, dunque, ad ulteriore dimostrazione dell’infondatezza delle contestazioni della Procura federale, che gli impegni assunti in ragione del “Processo Verbale di Contraddittorio” del 29 Maggio 2025 dalla Società Trapani, sarebbero impegni di pagamento “volontari”, riferiti al periodo Novembre e Dicembre 2024 e Gennaio e Febbraio 2025.
I medesimi impegni non avrebbero nulla a che fare con le “ suddette competenze” relative alle mensilità del terzo bimestre (1° Novembre -31 Dicembre 2025) e non sarebbero sottoposti a rigidi regimi decadenziali, quanto all’osservanza del piano rateale proposto (proprio perché impegni di pagamento “volontari”, accettati dall’Agenzia delle Entrate).
Quanto sopra emergerebbe dal tenore letterale del Processo Verbale e dall’acquisizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei conseguenti pagamenti, soggiacenti a modalità di esecuzione molto elastiche.
Aggiungevano che il documento emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani in data 29 dicembre 2025, attesterebbe espressamente l’inerenza dei pagamenti rateali esclusivamente a debiti IVA (e non già IRPEF o INPS), circostanza, questa, che invaliderebbe ab origine l'intero impianto accusatorio della Procura Federale, dimostrando l'assenza di qualsivoglia pendenza contributiva o fiscale relativa a IRPEF/INPS per le mensilità contestate (IV rata-Agosto 2025 e V rata- Settembre 2025).
Tale circostanza troverebbe conferma nel richiamato (ed allegato) “Parere Tecnico” pro-veritate reso in data 19 Marzo 2026, su richiesta della Società, dal dott. Massimo Strazzeri di Palermo (Iscritto nel Registro Istituto Revisori Legali al n. 157277), oltreché nel fatto che né il Processo Verbale di contraddittorio del 29 Maggio 2025 e né, ancora prima, lo Schema d’Atto del 22 Aprile 2025 farebbero mai riferimento ad IRPEF e/o ad INPS.
I deferiti sostenevano poi che la società Trapani FC 1905 Srl, avendo ricevuto in data 12 febbraio 2026 la notifica, da parte della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Trapani, dell’ordinanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’Atto di Recupero n. TY9CR3S00176, si sarebbe legittimamente astenuta, entro la successiva scadenza federale del 16 Febbraio 2026, dal pagare la IV e V rata, qui in rilievo.
Ed invero, per effetto del richiamato pronunciamento giudiziale, sarebbe venuto meno (se non altro, “provvisoriamente”) il presupposto documentale (ed anche fondamentale) su cui riposerebbero le violazioni contestate dalla Procura federale.
Tutto ciò a maggior ragione in considerazione delle specifiche motivazioni del provvedimento di sospensione (che si incentrerebbero anche sulla parvenza e/o verosimiglianza del diritto della società), nonché del fatto che la società avrebbe rilasciato la garanzia fideiussoria richiesta dal giudice tributario a copertura dell’intera somma (asseritamente) dovuta per i titoli di cui alle due rate in discussione.
I deferiti si soffermavano, dunque, sugli effetti espletati dal predetto provvedimento cautelare sul presente giudizio, sostenendo, con diffuse argomentazioni, che il noto orientamento giurisprudenziale dell’autonomia dell’Ordinamento Sportivo, rispetto a quello Generale dello Stato, non legittimerebbe il Tribunale a non tener conto del medesimo provvedimento.
In particolare, ragioni di coerenza e saldezza dei giudicati sportivi non consentirebbero che la Giustizia Sportiva, pur fondando ed ancorando le proprie decisioni di colpevolezza della soc. Trapani FC 1905 Srl sull’Atto di Recupero n. TY9CR3S00176 dell’Agenzia delle Entrate, si astenga dal considerare il fatto che quella stessa, medesima, presunta “prova documentale dell’inadempimento” sarebbe ora del tutto priva di effetti.
Nel caso di specie, l’ordinamento sportivo avrebbe bisogno di ricorrere ad una disposizione dell’ordinamento generale dello Stato (l’Atto di Recupero n. TY9CR3S00176) per fondare “su questa” ed ancorare “ad essa” il suo giudizio di colpevolezza della FC Trapani 1905 Srl, con la conseguenza che il primo ordinamento non potrebbe ritenersi del tutto autonomo ed impermeabile all’Ordinamento Generale dello Stato.
Quanto sopra troverebbe conferma nell’attribuzione dell’attività di controllo sull’equilibrio economico e finanziario delle Società calcistiche ad una Commissione Indipendente, la quale rappresenterebbe un Organo dello Stato.
Infine, i deferiti giustificavano l’esecuzione dei pagamenti della Società FC Trapani Srl, accertati dalla Commissione Indipendente, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti (intestati al socio Sport Invest Srl ed al legale rappresentante Sig. Valerio Antonini) diversi dal conto corrente “dedicato” intestato alla Società, con la sottoposizione di tale ultimo conto all“Atto di Pignoramento presso Terzi”, notificato in data 3 Novembre 2025 dall’Avv. Cesare Di Cintio. Sottolineavano al riguardo che il pignoramento presso terzi rappresenterebbe solo una delle possibili azioni esecutive a disposizione del creditore, con la conseguenza che la stessa non sarebbe affatto scontata, neanche per il debitore.
In conclusione, i deferiti chiedevano:
- in via principale, nel merito, il rigetto di tutti gli addebiti, con conseguente proscioglimento dalle rispettive incolpazioni;
- in via subordinata, l’applicazione di un trattamento sanzionatorio nella misura afflittiva minima ritenuta di giustizia;
- in via istruttoria, l’audizione personale del Sig. Gaetano Niscemi, in proprio ed in rappresentanza della Trapani FC 1905 Srl, del Sig. Valerio Antonini, del Sig. Vito Giacalone e del Sig. Andrea Oddo, con il ministero del proprio legale di fiducia.
L’udienza del 26 marzo 2026
All’udienza del 26 marzo 2026, era presente, in rappresentanza della Procura federale, il Sostituto Procuratore, Avv. Alessandro D’Oria.
Per tutti i deferiti era presente l’Avv. Paolo Rodella.
Preliminarmente, il Tribunale rappresentava alle parti la possibilità di un breve rinvio al fine di attendere la decisione della Corte Federale d'Appello sull'analogo procedimento a carico dei deferiti, avente ad oggetto l’impugnazione proposta tanto dalla Procura federale quanto dalle parti private avverso la decisione di questo Tribunale n. 0188/TFN – 2025-2026 del 13 Marzo 2026, con udienza fissata per il 30 aprile 2026.
La Procura federale formulava opposizione, mentre la difesa dei deferiti riteneva opportuno il rinvio.
Il Tribunale disponeva il rinvio della trattazione del procedimento all'udienza del 31 marzo 2026, ore 15,30.
La fase precedente l’udienza del 31 marzo 2026
Con dispositivo n. 0018/CFA -2025-2026 del 30 marzo 2026, la Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, respingeva i reclami, previamente riuniti, dispiegati tanto dalla Procura federale quanto dalla società Trapani FC 1905 srl, nonché dai Sigg.ri Antonini, Giacalone ed Oddo avverso la decisione di questo Tribunale n. 0188/TFN – 2025-2026 del 13 Marzo 2026.
L’udienza del 31 marzo 2026
All’udienza del 31 marzo 2026, erano presenti, in sede di discussione, l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura federale, nonché l’Avv. Paolo Rodella per i deferiti.
L’Avv. D’Oria si riportava all’atto di deferimento, evidenziando che nel presente procedimento la contestazione di cui al capo d’incolpazione sub a) attiene al permanere, alla data del 16 febbraio 2026, del mancato pagamento di quota parte (IV e V tranche) delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS, in scadenza rispettivamente entro le mensilità di agosto e settembre 2025 e già oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29.5.2025, stipulato con Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani.
Aggiungeva che la precedente decisione di questo Tribunale n. 0188/TFN – 2025-2026 del 13 Marzo 2026 è relativa al permanere del mancato versamento delle medesime competenze, ma alla diversa data del 16 dicembre 2025.
L’Avv. D’Oria replicava, dunque, alle argomentazioni dispiegate dai deferiti nella memoria difensiva, chiedendo, in conclusione, l’irrogazione delle seguenti sanzioni, tenuto conto della contestata recidiva (per tutti, tranne che per il Sig. Niscemi):
a) Sig. ANTONINI Valerio - mesi quattro di inibizione ed euro 1.500,00 di ammenda;
b) Sig. GIACALONE Vito - mesi quattro di inibizione ed euro 1.500,00 di ammenda;
c) Sig. ODDO Andrea - mesi quattro di inibizione ed euro 1.500,00 di ammenda;
d) sig. NISCEMI Gaetano - mesi tre di inibizione ed euro 1.500,00 di ammenda;
e) soc. FC TRAPANI 1905 srl – 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nel primo campionato utile, ed euro 1.500,00 di ammenda.
L’Avv. Paolo Rodella, per tutti i deferiti, si riportava alla memoria, sottolineando che l’elemento di novità di questo procedimento sarebbe rappresentato dal sopraggiungere, in data 12 febbraio 2026 (dunque, quattro giorni prima della scadenza federale del 16 febbraio 2026), della decisione del Giudice tributario di Trapani che ha sospeso, in via cautelare, l’efficacia dell’atto di recupero dell’Agenzia delle Entrate.
Tale ordinanza avrebbe legittimato la società a non pagare le competenze oggetto di causa e, comunque, inciderebbe sull’elemento soggettivo dei deferiti. La medesima ordinanza costituirebbe, quanto meno, circostanza ulteriore idonea a giustificare la diminuzione della sanzione ex art. 13, comma 2, CGS. L’Avv. Rodella concludeva, infine, per il rigetto delle richieste della Procura federale.
La decisione
In via preliminare, va disattesa la richiesta istruttoria di audizione personale dei deferiti, formulata dagli stessi in sede di memoria difensiva.
Trattasi, infatti, di audizione superflua a fronte del materiale probatorio, di natura documentale, presente agli atti del procedimento, (materiale) idoneo e sufficiente a consentire al Tribunale la decisione di propria competenza.
Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di genericità del capo d’incolpazione di cui alla lett. a) dell’atto di deferimento.
Nello specifico, i deferiti, in sede di memoria difensiva, si sono lamentati del fatto che la contestazione richiami la violazione dell’ “art. 33 comma 4” CGS, senza indicazione e specificazione della “lettera” di riferimento (diversamente quanto avvenuto nell’atto di incolpazione relativo al “primo procedimento”).
Ciò avrebbe prodotto effetti sul diritto di difesa degli incolpati, i quali non sarebbero stati messi in condizione di difendersi adeguatamente da una specifica accusa, componendosi l’art.33 comma 4 CGS, di ben 8 (otto) “lettere”.
Nondimeno, la predetta eccezione risulta infondata e va, come tale, rigettata.
L’atto di incolpazione rispetta, infatti, i dettami dell’art. 125, comma 4, CGS, alla cui stregua “ Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare”.
Nello specifico, i fatti addebitati risultano puntualmente delineati, siccome chiaramente correlati al mancato versamento, ad una specifica scadenza federale, espressamente indicata (16 febbraio 2026), “..di quota parte (IV e V tranche) delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza rispettivamente entro le mensilità di agosto e settembre 2025 per un importo pari complessivamente a circa Euro 270.900,00, entrambe oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29.5.2025 stipulato con Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani - a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, successivamente divenuto atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, notificato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. in data 20.11.2025 in virtù del mancato integrale pagamento delle somme dovute all’Agenzia delle Entrate”.
Nel contempo, risultano chiaramente enunciate le norme che si ritengono violate (“artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. c), delle N.O.I.F.”), così come i documenti cui viene annessa particolare valenza dimostrativa dei contestati illeciti disciplinari.
Sotto questo punto di vista, l’omessa indicazione della singola lettera del comma 4 dell’art. 33, CGS, non assume rilievo alcuno, spettando al Tribunale adito, sulla base e nei limiti dei fatti contestati ed offerti al contraddittorio con i presunti responsabili, l’individuazione “finale” della stessa, in funzione essenzialmente della determinazione del trattamento sanzionatorio, da irrogare per l’ipotesi di accertata responsabilità.
In altri termini, fermo restando che il riferimento operato dalla Procura federale abbraccia l’intero art. 33, comma 4, C.G.S., costituisce prerogativa del Giudicante l’inquadramento giuridico della fattispecie sottoposta al suo esame, ai fini della individuazione del trattamento sanzionatorio più adeguato, se del caso anche in difformità alle richieste della medesima Procura.
Va, infine, sottolineato che i deferiti, nella fattispecie all’esame, hanno dispiegato ampie ed articolate argomentazioni difensive in ordine alle violazioni loro ascritte.
Resta allora confermata l’infondatezza della richiamata eccezione di genericità.
Ciò detto in via preliminare, si ritiene ora utile evidenziare che la vicenda oggetto di causa non è nuova per questo Tribunale.
Ed invero, come specificato dalla Procura federale all’odierna udienza (e già ravvisato dai deferiti in sede di memoria difensiva, ove si parla di “attualizzazione”, all’ultima scadenza federale del 16 febbraio 2026, del medesimo, presunto inadempimento), la contestazione contenuta nella lettera a) del capo d’incolpazione attiene al permanere, alla predetta data del 16 febbraio 2026, di alcuni omessi pagamenti, già accertati e sanzionati, ma con riferimento ad una differente scadenza federale, da questo Tribunale (quota parte - IV e V rata - delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza entro le mensilità di agosto e settembre 2025, per l’importo complessivo di euro 270.900,00, oggetto del processo verbale di contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2025, a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, successivamente divenuto atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, notificato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. in data 20.11.2025 in virtù del mancato integrale pagamento delle somme dovute alla medesima Agenzia).
Ci si riferisce, in particolare, alla decisione n. 00188/TFNSD/2025-2026 del 13 marzo 2026, confermata con dispositivo n. 00118/CFA-2025-2026 del 30 marzo 2026 della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, relativa al permanere dell’omesso versamento, al 16 dicembre 2025, dei contributi INPS e ritenute IRPEF, relativi alla mensilità di agosto 2025, per euro 135.400,00 (IV rata), nonché all’omesso versamento delle medesime competenze, relative al mese di settembre 2025, per euro 135.400,00 (V rata).
Ancor prima, era intervenuta la decisione n. 00135/TFNSD/2025-2026 del 19 gennaio 2026, confermata dalla decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, n. 0093/CFA-2025-2026, che aveva sanzionato l’omesso versamento (melius, il perdurare dello stesso), al 16 ottobre 2025, dei contributi INPS e ritenute INPS relativi alla mensilità di agosto 2025 (IV rata).
A tal riguardo, è appena il caso di ribadire, pur in assenza di eccezioni formulate sul punto dai deferiti, che la contestazione del perdurare dell’omesso versamento, riferito ad una differente e successiva scadenza federale, del pagamento delle medesime competenze, non integra alcuna violazione del divieto del “ne bis in idem” (in termini, la già richiamata decisione n. 00135/TFNSD/2025-2026 del 19 gennaio 2026, confermata in appello).
Del resto, l’art. 85, lett. C), par. VI, punto 1, delle NOIF pone a carico delle società l’obbligo di documentare, alle diverse scadenze federali ivi previste, il versamento delle competenze dovute (ritenute IRPEF, contributi INPS, Fondo fine carriera), relative alle mensilità del bimestre di riferimento “..e a quelle precedenti, ove non assolte prima”.
La stessa giurisprudenza sportiva ha già affermato il principio per cui il mancato pagamento alla scadenza originaria (primo elemento) e successivo permanere dello stesso debito alla scadenza successiva (secondo elemento) non costituiscono un unico fatto, ma due fatti disciplinarmente autonomi, con la conseguente possibilità di sanzionare la società, inadempiente tanto alla prima quanto alla successiva scadenza, anche per questa seconda violazione (CFA, SS.UU. n. 0132/CFA-2023-2024).
Quanto al merito della contestazione sub lett. a) dell’odierno atto di deferimento, essa risulta sicuramente fondata.
Giova osservare, in termini generali, che l’Organo giudicante può pacificamente utilizzare ai fini probatori gli atti di indagine della Procura federale, risultando il criterio di valutazione del materiale probatorio nel giudizio sportivo, quello del libero convincimento da parte del giudicante, con conseguente adeguata giustificazione nell’apparato motivazionale (in termini, Corte Federale d’Appello, Sez. I, n. 0011/CFA-2025-2026, richiamante SS. UU n. 117/CFA/2024-2025). Nella fattispecie all’esame, all’esito dell’attività istruttoria della Procura federale, è risultata documentalmente provata la circostanza dell’omesso pagamento, anche alla scadenza del 16 febbraio 2026, della quota parte - IV e V rata - delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza entro le mensilità di agosto e settembre 2025, per l’importo complessivo di euro 270.900,00, oggetto del processo verbale di contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2025, a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, successivamente divenuto atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, notificato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. in data 20.11.2025 in virtù del mancato integrale pagamento delle somme dovute alla medesima Agenzia.
Nello specifico, il verbale n.100/2026 della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (trasmesso alla Procura federale dalla Segreteria Generale della F.I.G.C con nota-protocollo prot. 22630 del 27/02/2026) ha chiaramente rappresentato, rispetto alla posizione della società F.C. Trapani 1905 srl, il permanere, alla data del 16 febbraio 2026, dei “..seguenti rilievi già segnalati nel corso delle verifiche periodiche per il periodo dal 1° luglio 2025 al 31 agosto 2025 e per il periodo dal 1° settembre 2025 al 31 ottobre 2025:
-la Società non ha effettuato il versamento della IV e V rata in scadenza rispettivamente entro le mensilità di agosto e settembre 2025, relative al Processo verbale di contraddittorio stipulato con l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani – in data 29 maggio 2025 per un importo complessivo di Euro270.900,00..”.
Nell’Allegato 3 al predetto verbale, la Commissione ha, altresì, specificato che trattasi di “.. Ritenute Irpef e contributi Inps del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025 rateizzati con processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 con l’Agenzia delle Entrate a seguito dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025”.
D’altro canto, gli stessi deferiti, in sede di memoria difensiva (vedasi, ad es., pagg. 13 e 14 della stessa), hanno ammesso la circostanza del mancato versamento, da parte della società FC Trapani 1905 srl ed entro la scadenza federale del 16 febbraio 2026, della IV e V rata del Processo Verbale di Contraddittorio del 29 maggio 2025, pur formulando articolate argomentazioni, come sopra diffusamente riportate, finalizzate a far valere la correttezza dell’operato della società (e, dunque, delle singole persone fisiche investite di poteri di rappresentanza della stessa).
Nondimeno, le predette argomentazioni non rivestono pregio alcuno.
Ed invero, quanto alla circostanza per cui i pagamenti di cui al processo verbale di contraddittorio stipulato nel maggio del 2025 con l’Agenzia delle Entrate rappresenterebbero meri pagamenti “volontari” della società, non soggetti a rigidi termini decadenziali quanto al piano rateale proposto, il Tribunale si limita a rilevare in senso contrario che la mancata esecuzione degli stessi, violativa degli impegni assunti in tale documento, ha comportato la trasformazione dello schema d’atto TY9CR3S00073/2025 in atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, notificato alla società F.C. Trapani 1905 S.r.l. in data 20 novembre 2025. Nello specifico, in seno al richiamato processo verbale di accertamento in contraddittorio, era stato espressamente condiviso che: “ La società, pertanto, dichiara che procederà in data di domani 30/05/2025 al versamento di una prima quota di imposta, sanzione (ridotta a un sesto del minimo edittale ex comma 5 art. 13 D. Lgs. n° 471/1997) ed interessi, per poi completare e perfezionare il ravvedimento con, altre quattro tranches mensili, auspicando che, in base a tale comportamento concludente e positivo, l'Ufficio non proceda. nelle more, alla notifica del relativo atto impositivo".
Allo stesso modo, diversamente da quanto asserito dai deferiti, i pagamenti omessi dalla società non attengono a debiti IVA (circostanza, questa, che nella prospettiva difensiva minerebbe la fondatezza ad initio dell’intero impianto accusatorio della Procura federale), ma bensì a ritenute IRPEF e contributi INPS.
Il dato risulta già indiscutibilmente acclarato nelle precedenti decisioni di questo Tribunale n. 00188/TFNSD/2025-2026 del 13 marzo 2026 e n. 00135/TFNSD/2025-2026 del 19 gennaio 2026 (entrambe confermate in appello, per quanto già detto) e non efficacemente smentito in questa sede.
In particolare, in tali decisioni è stato sottolineato che l’Agenzia delle Entrate, con comunicazione del 30 dicembre 2025 (in questo procedimento acclusa al Parere Tecnico” pro-veritate reso in data 19 Marzo 2026 dal dott. Massimo Strazzeri, a sua volta costituente l’all. 9 alla memoria dei deferiti), adottata ad integrazione della nota n. 156414 già trasmessa in data 29 dicembre 2025, ha ribadito e certificato che le indebite compensazioni operate con credito IVA inesistente sono state effettuate al fine di procedere al versamento di ritenute IRPEF (e relative addizionali) e contributi previdenziali.
Con la conseguenza che “..i versamenti operati a seguito di notifica dello schema d’atto - a titolo di ravvedimento parziale – sono stati effettuati con codice tributo 6099 (IVA) non in quanto relativi ad una posizione debitoria IVA, ma in quanto tale tributo rappresenta la corretta contropartita per la restituzione del corrispondente credito inesistente. Risulta pertanto evidente che il debito residuo citato nella richiamata nota n. 156414 non riguarda una posizione debitoria IVA, ma è riconducibile agli importi a debito riportati nei mod. F24 con i quali è stato effettuato l’utilizzo dei crediti iva inesistenti, ossia a ritenute IRPEF e relative addizionali e a contributi previdenziali” (così testualmente la decisione n. 00188/TFNSD/2025-2026 del 13 marzo 2026).
Infine, alcun valore può essere annesso, ai fini dell’esclusione della responsabilità dei deferiti, nemmeno sotto il profilo della dedotta assenza dell’elemento soggettivo, alla circostanza, per contro richiamata degli stessi, per cui la società Trapani FC 1905 Srl ha ricevuto, quattro giorni prima della scadenza federale del 16 febbraio 2026, e precisamente in data 12 febbraio 2026, la notifica dell’ordinanza con cui la Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Trapani ha sospeso l’efficacia esecutiva dell’Atto di Recupero n. TY9CR3S00176. E ciò per più ordini di ragioni.
La Corte di Giustizia Tributaria con ordinanza emessa in data 12 febbraio 2026, nel decidere sulla istanza di sospensiva dell’efficacia esecutiva del suddetto Atto di Recupero, presentata dalla odierna deferita, ha così statuito: “Ritenuto che in relazione ai paventati rischi che dall'esecuzione dell'atto impugnato possono derivare per la continuità aziendale e per la partecipazione alle competizioni sportive, appaiono sussistere i presupposti della cautela richiesta; che, tuttavia, le contrapposte esigenze di tutela del credito impongono di subordinare la sospensione alla prestazione di idonea polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata da istituto bancario o assicurativo di primaria importanza a livello nazionale a garanzia dell'obbligazione di versamento integrale della somma dovuta e degli interessi. P.Q.M. Sospende l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato subordinatamente alla prestazione di garanzia alle condizioni e nei termini di cui in parte motiva.”
La Corte di Giustizia, dunque, subordinava la sospensione dell’efficacia esecutiva al rilascio, da parte della Società, di una polizza fideiussoria o assicurativa.
Il Trapani provvedeva a farsi rilasciare detta polizza in data 6 marzo 2026.
È evidente, pertanto, che alla scadenza federale del 16 febbraio 2026, non essendosi ancora verificato l’evento dedotto (il rilascio della polizza), l’efficacia esecutiva dell’atto impugnato non poteva ritenersi sospesa.
A ciò si aggiunga che, come anche riconosciuto sia dalla decisione di questo Tribunale del 13 marzo 2026 e sia dalla decisione della Corte Federale di Appello n. 118 del 30 marzo 2026, l’ordinanza della Corte di Giustizia Tributaria, nel decidere in ordine alla sospensione richiesta, ha fatto riferimento esclusivamente al periculum in mora, nulla deducendo in ordine al fumus del ricorso tributario presentato dal Trapani, inteso quale verosimile fondatezza dell’impugnazione dell’Atto di Recupero n. TY9CR3S00176 spiegata dal debitore.
Resta, dunque, confermata la responsabilità degli odierni deferiti in ragione del perdurare, alla data del 16 febbraio 2026, dell’inadempimento relativo a quota parte (IV e V tranche) delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza rispettivamente entro le mensilità di agosto e settembre 2025 (per un importo pari complessivamente a circa euro 270.900,00), entrambe oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29.5.2025.
Sul punto, è appena il caso di sottolineare che, secondo consolidata giurisprudenza (TFN, n. 159/2022– 23; id., n. 163/2022–23; id., .16/2023–24; CFA, SSUU, n.103/2022–23), la ragione giustificativa del rigoroso assetto normativo apprestato dall’ordinamento sportivo FIGC a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni delle società nei confronti dei tesserati - e del conseguente obbligo di riversamento delle ritenute fiscali e contributive – trova fondamento nell’esigenza, da un lato, di assicurare la costante stabilità economico – finanziaria dei soggetti che partecipano attivamente ai campionati, dall’altro, di salvaguardare la par condicio tra tutte le squadre, che potrebbe essere compromessa qualora non venissero immediatamente intercettati e sanzionati eventuali sviamenti finanziari incidenti sulle obbligazioni assunte dalle Società, come tali possibile fonte di ingiustificate posizioni di vantaggio.
In questo quadro, pertanto, le scadenze dettate dalla normativa federale sono tassative e non derogabili.
Ne discende che il puntuale rispetto delle scadenze federali non costituisce un mero adempimento formale, bensì un presidio essenziale dell’ordinato svolgimento delle competizioni sportive, sicché ogni loro inosservanza si pone in diretto contrasto con le finalità di tutela dell’equilibrio economico‑finanziario del sistema e della parità concorrenziale tra le società partecipanti.
In ogni caso, nella presente fattispecie, il Collegio ritiene di dare continuità alla recente decisione n. 00188/TFNSD/2025-2026 del 13 marzo 2026 (confermata con dispositivo n. 00118/CFA-2025-2026 del 30 marzo 2026 della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite e relativa, come detto, al medesimo inadempimento, per quanto correlato alla precedente scadenza federale del 16 dicembre 2025), con la quale il Tribunale ha sottolineato che:
- i bimestri inevasi delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS riguardano il periodo novembre-dicembre 2024 e gennaio-febbraio 2025, ossia il terzo ed il quarto bimestre della stagione sportiva 2024-2025;
- la peculiarità della vicenda risiede proprio nell’emersione dell’inadempimento in epoca successiva alle scadenze federali del 16 febbraio e del 16 aprile, solo a seguito dell'accertamento dell’Agenzia delle Entrate che ha contestato l’illegittima compensazione “orizzontale” operata dalla società;
- la lettera dell’art. 33, comma 4, C.G.S., nel richiamare chiaramente le scadenze federali e i bimestri di riferimento, non può riguardare, salvo espresse previsioni, altre e diverse scadenze, come quelle stabilite con il Fisco all’interno di piani di rateazione o processi verbali di contraddittorio.
Conseguentemente, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, deve trovare spazio l’art. 33, comma IV, lett f) CGS, il quale, in relazione al mancato versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi al quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica, nel caso di specie per ciascuna violazione, da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.
Con l’ulteriore precisazione che, attenendo il bimestre cui inerisce l’inadempimento sanzionato in questa sede alla stagione sportiva 2024/2025, la stagione sportiva nella quale scontare la sanzione sarà quella corrente.
Quanto sopra costituisce conseguenza originata dalla già ricordata ed assoluta peculiarità della vicenda qui all’esame.
La responsabilità dei deferiti deve ritenersi acclarata per tabulas anche in relazione al capo d’incolpazione di cui alla lettera b) dell’atto di deferimento, concernente, in particolare, l’effettuazione, alla data del 16 febbraio 2026, del pagamento “..degli emolumenti netti dovuti ai tesserati e di quota parte dei contributi INPS relativi alle mensilità di luglio, agosto, novembre e dicembre 2025, per un ammontare complessivo pari ad Euro 404.614,00, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio Sport Invest s.r.l. ed al legale rappresentante sig. Valerio Antonini, diversi dal conto corrente intestato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. e dedicato al pagamento di emolumenti e contributi previdenziali”.
La circostanza dell’utilizzo di conti diversi da quelli “dedicati” risulta, infatti, essere stata espressamente segnalata nel verbale n.100/2026, con relativo all. 3, della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche.
La medesima circostanza è stata, inoltre, ammessa da parte degli stessi deferiti, i quali, in sede di memoria difensiva, si sono limitati a richiamare, quale circostanza che avrebbe impedito l’utilizzo dei conti “dedicati”, l’“Atto di Pignoramento presso Terzi” notificato in data 3 Novembre 2025 dall’Avv. Cesare Di Cintio, nonché a rappresentare che il pignoramento presso terzi rappresenterebbe solo una delle possibili azioni esecutive a disposizione del creditore, con la conseguenza che la stessa non sarebbe affatto scontata, neanche per il debitore.
Trattasi di argomentazioni palesemente inidonee a superare la posizione già espressa da questo Tribunale nella più volte richiamata decisione n. 00188/TFNSD/2025-2026 del 13 marzo 2026, in ordine all’inidoneità dell’avvenuto pignoramento del conto dedicato ad assurgere a causa legittima di giustificazione.
Ciò con particolare riferimento al fatto che l’espropriazione forzata comunque non risulta estranea alla sfera volitiva del debitore, il quale omette di assumere cautele adeguate volte ad eseguire per tempo gli adempimenti dovuti, senza giungere ad un momento in cui le pretese di terzi possano rendere difficile o non più possibile l’adempimento.
In ogni caso, alla responsabilità delle persone fisiche coinvolte nel presente procedimento, per il ruolo rivestito all’interno della società Trapani FC 1905 srl, con la titolarità di poteri di rappresentanza della stessa, si aggiunge quella, a titolo di responsabilità “diretta” ed a titolo di responsabilità “propria”, della medesima società.
Nello specifico, la responsabilità “diretta” trova fondamento nell’art. 6, comma 1, CGS, alla cui stregua “ la società risponde direttamente dell’operato di chi la rappresentaaisensi delle norme federali.
Il comportamento illecito realizzato dal soggetto investito di poteri di rappresentanza della società risulta, infatti, idoneo a far sorgere anche una responsabilità disciplinare “diretta” a carico della società deferita, in ragione del rapporto di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a colui che, al suo interno, è investito del potere di agire in nome di questo (TFN, n. 0088/TFNSD- 2025-2026, richiamante CFA, Sez. I, n. 52 – 2022/2023; TFN, n. 0093/TFNSD2025-2026).
A sua volta, la responsabilità “propria” si ricollega alla violazione di obblighi specifici, direttamente gravanti anche sulla società, in ordine ai comportamenti contestati in questa sede (versamenti omessi o effettuati con modalità non “ortodosse”), in ragione delle previsioni puntualmente indicate nel relativo capo d’incolpazione.
Si pone, a questo punto, la necessità di determinare le sanzioni da irrogare ai deferiti.
A tal riguardo, il Collegio ritiene, sulla base di una valutazione complessiva della vicenda processuale, in parziale superamento delle richieste della Procura federale, di comminare le seguenti sanzioni, ritenute maggiormente rispondenti alla natura, gravità ed oggetto delle violazioni accertate:
a) Sig. ANTONINI Valerio - mesi 6 di inibizione ed euro 1.500,00 di ammenda;
b) Sig. GIACALONE Vito - mesi 6 di inibizione ed euro 1.500,00 di ammenda;
c) Sig. ODDO Andrea - mesi 6 di inibizione ed euro 1.500,00 di ammenda;
d) sig. NISCEMI Gaetano - mesi 4 di inibizione ed euro 1.000,00 di ammenda.
Le predette sanzioni contengono, per tutti i deferiti, con la sola eccezione del sig. Niscemi, l’applicazione della recidiva ex art. 18, comma 1, CGS, in ragione delle condotte già sanzionate con la decisione n. 135/TFNSD-2025-2026 del 19.1.2026 del Tribunale Federale Nazionale, confermata con dispositivo n. 103/CFA-2025-2026 del 20.2.2026 e decisione n. 93/CFA-2025 della Corte Federale d’Appello.
Nei confronti della società soc. FC TRAPANI 1905 srl, in conformità all’indirizzo più volte affermato da questo Tribunale, appare equo e ragionevole applicare la sanzione di due punti di penalizzazione per ciascuna violazione, per un totale di 4 punti, cui deve aggiungersi un ulteriore punto di penalizzazione, in ragione della recidiva ex art. 18, comma 1, CGS.
Ne consegue l’irrogazione complessiva di 5 (cinque) punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella presente stagione sportiva (per quanto già visto) e di euro 2.000,00 di ammenda.
In ogni caso, alla luce delle considerazioni espresse circa l’irrilevanza nel presente procedimento del provvedimento cautelare del Giudice tributario del 12 febbraio 2026 di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’Atto di Recupero n. TY9CR3S00176, non può farsi luogo all’invocata riduzione della sanzione, ai sensi dell’art. 13, comma 2, CGS.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando,
- al sig. Valerio Antonini, mesi 6 (sei) di inibizione ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda;
- al sig. Vito Giacalone, mesi 6 (sei) di inibizione ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda;
- al sig. Andrea Oddo, mesi 6 (sei) di inibizione ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda;
- al sig. Gaetano Niscemi, mesi 4 (quattro) di inibizione ed euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda;
- alla società FC Trapani 1905 Srl, punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Nicola Ruggiero Carlo Sica
Francesca Rinaldi
Claudio Sottoriva
Depositato in data 10 aprile 2026
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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