FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 193/AA del 06/11/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PAGLIONICO – DE MEO – VOTO – ASD PRO SALERNO CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 21 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele PAGLIONICO, Alessandro DE MEO, Pietro VOTO e della società ASD PRO SALERNO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Michele PAGLIONICO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pro Salerno Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pro Salerno Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Pietro Voto nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Pro Salerno Calcio alla gara A.S.D. Pro Salerno Calcio – A.S.D. Cetara dell’8.12.2024, valevole per il girone H del campionato di Seconda Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

Alessandro DE MEO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Pro Salerno Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Pro Salerno Calcio in occasione dell’incontro A.S.D. Pro Salerno Calcio – A.S.D. Cetara dell’8.12.2024, valevole per il girone H del campionato di Seconda Categoria, nella quale è indicato il nominativo del sig. Pietro Voto attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

Pietro VOTO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Pro Salerno Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Pro Salerno Calcio, alla gara A.S.D. Pro Salerno Calcio – A.S.D. Cetara dell’8.12.2024 valevole per il girone H del campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

ASD PRO SALERNO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Michele Paglionico ed Alessandro De Meo, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Pietro Voto ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Michele PAGLIONICO,

- Sig. Alessandro DE MEO,

- Sig. Pietro VOTO,

- Società ASD PRO SALERNO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Michele Paglionico;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Michele PAGLIONICO,

- 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro DE MEO,

- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Pietro VOTO,

- € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società ASD PRO SALERNO CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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