FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 194/AA del 06/11/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da VANGIONI – US CASTELNUOVO GARFAGNANA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1260 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Walter VANGIONI, e della società U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA, avente ad oggetto la seguente condotta:
Walter VANGIONI, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società U.S. Castelnuovo Garfagnana Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver tenuto un comportamento contrario ai doveri di lealtà, correttezza e probità, perché al termine della gara di play off Sestese Calcio - Castelnuovo Garfagnana del 4.5.2025, valevole per il Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Toscana, nel corso di due interviste pronunciava le seguenti parole: oggi dovevamo essere più forti della Sestese più forti anche di altre cose che sappiamo tutti perché quando giochi contro di loro è cosi funziona così”, “poi influenzata anche da altre cose gli occhi ce l'avete per vedere … contro una squadra che si sa fanno questo tipo di calcio qua, sicuramente è un calcio particolare che ci vuole l'aiuto di qualcuno per farlo e loro ce l'hanno … perché purtroppo contro questo avversario qui è dura, in Toscana è dura battere la Sestese”.;
U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Walter Vangioni;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Walter VANGIONI,
Società U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro VICHI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 1 (uno) giornata di squalifica per il Sig. Walter VANGIONI,
- € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
