FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 197/AA del 06/11/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BARRACCO – AC BNC NOI ASD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 48 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Ivo BARRACCO, e della società AC BNC NOI ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:
Ivo BARRACCO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.C. BNC NOI A.S.D., in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nei mesi di maggio e giugno 2025, contattato e poi incontrato presso la sede della società A.C. BNC NOI A.S.D. i calciatori minori sigg.ri G.T. e S.K., all'epoca dei fatti tesserati per la società S.S.D. A R.L. Olimpia Verona, al fine di convincerli a tesserarsi per la società A.C. BNC NOI A.S.D. nella stagione sportiva 2024 - 2025; più in particolare per avere lo stesso, a tal fine, contattato nel mese di maggio 2025 e poi incontrato nel successivo mese di giugno 2025 presso la sede della società A.C. BNC NOI A.S.D. il calciatore minore sig. G.T., nonché per avere contattato insistentemente, promettendogli il ruolo di titolare ed uno sconto sulla quota di iscrizione laddove avesse portato con sé altri calciatori, e poi incontrato nel mese di giugno 2025 presso la sede della società A.C. BNC NOI A.S.D. il calciatore minore sig. S.K.;
AC BNC NOI ASD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Ivo Barracco;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Ivo BARRACCO,
- Società AC BNC NOI ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Sergio Sgulmar;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Ivo BARRACCO,
- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società AC BNC NOI ASD;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
