FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 198/AA del 07/11/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CARRARO – STEFANI – ASD AZZURRA DUE CARRARE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1307 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo CARRARO, Marco STEFANI e della società ASD AZZURRA DUE CARRARE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Massimo CARRARO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Azzurra Due Carrare, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico, sezione 11.2, e dal Comunicato Ufficiale S.G.S. Regione Veneto n. 78 del 26.2.2025, per aver consentito e, comunque, non impedito: a) che la propria società di appartenenza A.S.D. Azzurra Due Carrare realizzasse degli open day nelle date dei 3, 7, 8 e 10 luglio 2025 e che il tecnico sig. Marco Stefani ne curasse l’organizzazione e la promozione sin dal mese di giugno 2025, senza averne dato preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente; b) che il tecnico sig. Marco Stefani inviasse in data 14.6.2025, a fini promozionali, un messaggio WhatsApp contenente la locandina dei predetti open day e l’invito a parteciparvi al padre del calciatore minore L.M., nonostante quest’ultimo fosse in quel momento tesserato per altra società, la A.S.D. Polisportiva Canossa Conselve; c) che il tecnico sig. Marco Stefani prendesse parte, assumendone la conduzione tecnica, ai predetti open day, svolti dalla società A.S.D. Azzurra Due Carrare nelle date dei 3, 7, 8 e 10 luglio 2025 in mancanza di rituale preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, pur in assenza di tesseramento per la stagione sportiva 2025-2026;

Marco STEFANI, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Azzurra Due Carrare nella stagione sportiva 2024-2025 e soggetto di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale nell’ambito e nell’interesse della predetta società nella stagione sportiva 2025-2026, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico, sezione 11.2, e dal Comunicato Ufficiale S.G.S. Regione Veneto n. 78 del 26.2.2025: a) per avere lo stesso organizzato e promosso, sin dal mese di giugno 2025, gli open day svolti dalla società A.S.D. Azzurra Due Carrare nelle date dei 3, 7, 8 e 10 luglio 2025, in mancanza di rituale preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente; b) per avere inviato in data 14.6.2025, a fini promozionali, un messaggio WhatsApp contenente la locandina dei predetti open day e l’invito a parteciparvi al padre del calciatore minore L.M., nonostante quest’ultimo fosse in quel momento tesserato per altra società, la A.S.D. Polisportiva Canossa Conselve; c) per aver preso parte, assumendone la conduzione tecnica, ai predetti open day, svolti dalla società A.S.D. Azzurra Due Carrare nelle date dei 3, 7, 8 e 10 luglio 2025 in mancanza di rituale preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, pur in assenza di tesseramento per la stagione sportiva 2025-2026;

 ASD AZZURRA DUE CARRARE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati, per la stagione sportiva 2024-2025, i sig.ri Massimo Carraro e Marco Stefani e nel cui interesse quest’ultimo soggetto, nella stagione sportiva 2025-2026, svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Massimo CARRARO,

- Sig. Marco STEFANI,

- Società ASD AZZURRA DUE CARRARE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimo CARRARO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Massimo CARRARO,

- 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Marco STEFANI,

- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD AZZURRA DUE CARRARE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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