FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 199/AA del 07/11/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SCEPI – SCHACHER – ASV SSD STEGEN STEGONA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1259 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Pietro SCEPI, Josef SCHACHER e della società ASV SSD STEGEN STEGONA, avente ad oggetto la seguente condotta:
Pietro SCEPI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASV SSD Stegen Stegona, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra Under 15 della società ASV SSD Stegen Stegona sebbene fosse sprovvisto della prescritta abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara ASD Oltrisarco Juventus Club – ASV SSD Stegen Stegona del 10.5.2025, valevole per il campionato Under 15 Provinciali, spintonato il sig. M.M., calciatore tesserato per la ASD Oltrisarco Juventus Club, e proferito frasi offensive;
Josef SCHACHER, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASV SSD Stegen Stegona, in violazione art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, consentito e comunque non impedito al sig. Pietro Scepi di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra Under 15 della società ASV SSD Stegen Stegona, sebbene lo stesso fosse sprovvisto della prescritta abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico;
ASV SSD STEGEN STEGONA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Josef Schacher e Pietro Scepi;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Pietro SCEPI,
- Sig. Josef SCHACHER,
- Società ASV SSD STEGEN STEGONA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Josef SCHACHER;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Pietro SCEPI, × 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Josef SCHACHER,
- € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASV SSD STEGEN STEGONA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
