FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 206/AA del 13/11/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MAROTTTA – PICCOLO – MELE – ARCI UISP SCAMPIA ASD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 70 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Umberto MAROTTA, Antonio PICCOLO, Antonio MELE e della società ARCI UISP SCAMPIA ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:
Umberto MAROTTA, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società S.C. Arci Uisp Scampia A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società S.C. Arci Uisp Scampia A.S.D, alla gara A.S.D. Cesare Ventura - S.C. Arci Uisp Scampia A.S.D. del 18.1.2025, valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
Antonio PICCOLO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C. Arci Uisp Scampia A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli art. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C. Arci Uisp Scampia A.S.D, omesso di provvedere al regolare tesseramento del Sig. Umberto Marotta nonché per avere consentito, o comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla S.C. Arci Uisp Scampia A.S.D alla gara A.S.D. Cesare Ventura - S.C. Arci Uisp Scampia A.S.D. del 18.1.2025, valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale; nonché ancora per avere consentito e comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
Antonio MELE, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società S.C. Arci Uisp Scampia A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Cesare Ventura - S.C. ARCI UISP Scampia A.S.D. del 18.1.2025 valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società S.C. Arci Uisp Scampia A.S.D, nella quale è indicato il nominativo del calciatore Sig. Umberto Marotta attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
ARCI UISP SCAMPIA ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Antonio Piccolo ed Antonio Mele, ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Umberto Marotta ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Umberto MAROTTA,
- Sig. Antonio PICCOLO,
- Sig. Antonio MELE,
- Società ARCI UISP SCAMPIA ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio Piccolo;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Umberto MAROTTA,
- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Antonio PICCOLO,
- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Antonio MELE,
- € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione nel Campionato Under 17 Regionale per la società ARCI UISP SCAMPIA ASD;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
