FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 207/AA del 13/11/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CONDOLUCI – ASD SPORTING MELICUCCO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 288 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Beniamino CONDOLUCI, e della società ASD SPORTING MELICUCCO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Beniamino CONDOLUCI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Melicucco, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica con la società rappresentata, attraverso un comunicato stampa della A.S.D. Sporting Melicucco pubblicato in data 5.10.2025 dalle testate online “calabriafutsal.it” e “rcsport.it”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive dell’onore, del prestigio e della reputazione propri della classe arbitrale;

ASD SPORTING MELICUCCO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Beniamino Condoluci;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Beniamino CONDOLUCI,

- Società ASD SPORTING MELICUCCO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Beniamino Condoluci;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Beniamino CONDOLUCI,

- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD SPORTING MELICUCCO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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