FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 209/AA del 14/11/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ZANGHI – ZAVAGLIA CONVERSO – ASD VIRTUS CENISIA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 75 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe ZANGHI, Alessandro ZAVAGLIA CONVERSO e della società ASD VIRTUS CENISIA, avente ad oggetto la seguente condotta:
Giuseppe ZANGHI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Virtus Cenisia, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., dall’art. 47 del Regolamento della L.N.D. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, per tutta la stagione sportiva 2024 – 2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone E del campionato Under 14 Regionale ad un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F, dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, per tutta la stagione sportiva 2024 – 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone E del campionato Under 14 Regionale al sig. Alessandro Zavaglia Converso, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
Alessandro ZAVAGLIA CONVERSO, all’epoca dei fatti Dirigente tesserato per la società ASD Virtus Cenisia, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, per tutta la stagione sportiva 2024 - 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società ASD Virtus Cenisia militante nel girone E del campionato Under 14 Regionale, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
ASD VIRTUS CENISIA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sig.ri Giuseppe Zanghi ed Alessandro Zavaglia Converso all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Giuseppe ZANGHI,
- Sig. Alessandro ZAVAGLIA CONVERSO,
- Società ASD VIRTUS CENISIA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Zanghi;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe ZANGHI, ⋅ 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro ZAVAGLIA CONVERSO,
- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD VIRTUS CENISIA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
