FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 208/AA del 14/11/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LANZIONE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 23 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Armando LANZIONE avente ad oggetto la seguente condotta:
Armando LANZIONE, all’epoca dei fatti Direttore Generale tesserato per la società S.S.D. A R.L. U.S. Angri 1927, per avere violato i principi di lealtà, probità e correttezza sportiva che devono essere osservati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso dichiarato in maniera non veridica ai rappresentanti della Procura Federale in sede di propria audizione del 4.8.2025 di non aver consegnato al calciatore Sig. M. G. l’assegno bancario datato 30.6.2025 recante l’importo di euro 5.400,00 intestato al Sig. M. G. e recante sulla firma di traenza un timbro con la dicitura “U.S. ANGRI 1927 Il Presidente” così come dal predetto affermato nel verbale di audizione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
- Sig. Armando LANZIONE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Armando LANZIONE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
