FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 214/AA del 21/11/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LAHMAR KERKENI – ASD MULTEDO 1930

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 138 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Ahmed LAHMAR KERKENI, e della società ASD MULTEDO 1930, avente ad oggetto la seguente condotta:

Ahmed LAHMAR KERKENI, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Multedo 1930 ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all’art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 8.7.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Multedo 1930, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

ASD MULTEDO 1930, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Lahmar Kerkeni Ahmed ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Ahmed LAHMAR KERKENI,

- Società ASD MULTEDO 1930, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe VERDE;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 2 (due) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per il Sig. Ahmed LAHMAR KERKENI,

- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD MULTEDO 1930;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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