FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 215/AA del 21/11/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ASD TERRACINA 1925
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 90 pf 25-26 adottato nei confronti della società A.S.D. TERRACINA 1925, avente ad oggetto la seguente condotta:
A.S.D. TERRACINA 1925, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società il cui Presidente sig. Eugenio Baioni ha posto in essere le violazioni di cui all'art. 94 ter, comma 5, delle NOIF e all' art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
- Società A.S.D. TERRACINA 1925, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Franco DAVID;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
- € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda ed 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza SS 2025 - 2026 per la società A.S.D. TERRACINA 1925;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
