FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 239/AA del 05/12/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ANCONETANI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 56 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Matteo ANCONETANI avente ad oggetto la seguente condotta:
Matteo ANCONETANI, dirigente accompagnatore tesserato per la società Pisaovest S.S.D. A.R.L. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato Pulcini della società Pisaovest S.S.D. A.R.L. pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
- Sig. Matteo ANCONETANI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
- 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Matteo ANCONETANI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
