FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 240/AA del 05/12/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TASCA – U.S.D. SANT’ELENA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 144 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Paolino TASCA, e della società U.S.D. SANT'ELENA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Paolino TASCA, dirigente tesserato per la società USD Sant’Elena all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in data 4.7.2025, inviato al gruppo WhatsApp della società USD Sant’Elena denominato “settore giovanile” composto da trentatre partecipanti, nonché direttamente all’utenza personale dei sigg.ri Umberto Zane e Roberto Sponchiado, già allenatori tesserati per la USD Sant’Elena, un messaggio dai toni diffamatori;

U.S.D. SANT'ELENA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Paolino Tasca;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Paolino TASCA,

- Società U.S.D. SANT'ELENA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Graziano SCOMPARIN;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Paolino TASCA,

- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società U.S.D. SANT'ELENA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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