FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 242/AA del 05/12/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FURLAN – ASD CITTA’ DI CAORLE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 34 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Claudio FURLAN, e della società A.S.D. CITTÀ DI CAORLE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Claudio FURLAN, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per società A.S.D. Città di Caorle La Salute, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 11.1 n. 2) del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 – 2025 per avere lo stesso, in qualità di referente del camp “Pareus Summer Camp 2025” organizzato dalla società A.S.D. Città di Caorle La Salute dal 9.6.2025 all'1.8.2025, consentito la partecipazione a tale manifestazione dal 9 al 13 giugno 2025 del calciatore sig. Alex Contarin, tesserato per la società A.C.D. Jesolo, nonostante lo stesso fosse privo del necessario nulla osta della società per la quale era tesserato all’epoca dei fatti;

A.S.D. CITTÀ DI CAORLE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Claudio Furlan all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Claudio FURLAN,

- Società A.S.D. CITTÀ DI CAORLE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Flavio FAVERO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Claudio FURLAN,

- € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTÀ DI CAORLE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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