FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 243/AA del 05/12/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da RANIERI – CIRILLO – ACADEMY JUVE STABIA SSD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1252 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Alfonso RANIERI, Stefano CIRILLO e della società ACADEMY JUVE STABIA SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alfonso RANIERI, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Academy Juve Stabia S.S.D. A R.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., dall’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dall’art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 2.6, a) per avere lo stesso consentito o, comunque, non impedito che i giovani calciatori F.B. (nato l’11.6.2016) e A.R. (nato il 19.6.2016) prendessero parte, pur appartenendo alla categoria “pulcini” e in assenza del nulla osta da parte della società di appartenenza A.S.D. Cercola Calcio Fox, all’evento denominato “Viesse Stage Torino”, svolto dalla società Academy Juve Stabia S.S.D. A R.L. dal 9.5.2025 all’11.5.2025 presso lo stadio “G. Piccolo” di Cercola, e b) per avere lo stesso consentito o, comunque, non impedito che il tecnico sig. Stefano Cirillo collaborasse all’organizzazione del predetto raduno e fosse presente in occasione dello stesso, pur non essendo tesserato per la società Academy Juve Stabia S.S.D. A R.L. e pur essendo invece tesserato per la società S.S. Juve Stabia S.r.l..;

Stefano CIRILLO, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società S.S. Juve Stabia S.r.l. e soggetto che ha svolto, all’interno e nell’interesse della società Academy Juve Stabia S.S.D. A R.L., attività rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dall’art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 2.6, per avere lo stesso, pur non essendo tesserato per la società Academy Juve Stabia S.S.D. A R.L. e pur essendo invece tesserato per la società S.S. Juve Stabia S.r.l., collaborato all’organizzazione dell’evento, denominato “Viesse Stage Torino”, svolto dalla società Academy Juve Stabia S.S.D. A R.L. dal 9.5.2025 all’11.5.2025 presso lo stadio “G. Piccolo” di Cercola, in occasione del quale era presente ed al quale hanno preso parte, tra gli altri, i giovani calciatori F.B. (nato l’11.6.2016) e A.R. (nato il 19.6.2016), pur appartenendo alla categoria “pulcini” e in assenza del nulla osta da parte della società di appartenenza A.S.D. Cercola Calcio Fox;

ACADEMY JUVE STABIA SSD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Alfonso Ranieri e nel cui interesse il sig. Stefano Cirillo ha svolto attività rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Alfonso RANIERI,

- Sig. Stefano CIRILLO,

- Società ACADEMY JUVE STABIA SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alfonso RANIERI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Alfonso RANIERI,

- 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Stefano CIRILLO,

- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ACADEMY JUVE STABIA SSD;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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