FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 244/AA del 05/12/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FRAGOMENI – SSD UNIME ARL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 327 pfi 25-26 adottato nei confronti della Sig.ra Eleonora FRAGOMENI, e della società S.S.D. UNIME A R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Eleonora FRAGOMENI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società SSD Unime, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la stessa, a seguito della pubblicazione del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale in merito ai fatti accaduti nel corso della gara Racing Catania Womens - SSD Unime del 19.10.2025, valevole per il campionato di Eccellenza Femminile e pubblicato con il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Sicilia n. 143 del 21.10.2025, espresso giudizi lesivi dell’onore, del prestigio, della credibilità e della reputazione propri di tale Comitato e degli Organi di Giustizia Sportiva federali a mezzo di una nota inviata all’indirizzo di posta elettronica istituzionale dello stesso Comitato Regionale Sicilia in data 21.10.2025;

S.S.D. UNIME A R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserata la Sig.ra Eleonora Fragomeni;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig.ra Eleonora FRAGOMENI,

- Società S.S.D. UNIME A R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Francesco DE FRANCESCO ;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Eleonora FRAGOMENI,

- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società S.S.D. UNIME A R.L.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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