FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 247/AA del 10/12/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GIANNINI – LA VIGNA – ASD CASTELFRANCO CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 60 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe GIANNINI, Claudio Walter LA VIGNA e della società ASD CASTELFRANCO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Giuseppe GIANNINI, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Castelfranco Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Castelfranco Calcio, alla gara A.S.D. Castelfranco Calcio - A.S.D. Real Celle di San Vito del 9.11.2024, valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
Claudio Walter LA VIGNA, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Castelfranco Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Castelfranco Calcio, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore Sig. Giuseppe Giannini nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Castelfranco Calcio in occasione della gara A.S.D. Castelfranco Calcio - A.S.D. Real Celle di San Vito del 9.11.2024, valevole per il campionato di Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
ASD CASTELFRANCO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Claudio Walter La Vigna ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Giuseppe Giannini ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Giuseppe GIANNINI,
- Sig. Claudio Walter LA VIGNA,
- Società ASD CASTELFRANCO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Claudio Walter La Vigna;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Giuseppe GIANNINI,
- 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Claudio Walter LA VIGNA,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel campionato di Terza Categoria s.s. 2025/2026 per la società ASD CASTELFRANCO CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
