FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 248/AA del 10/12/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FRANCHINI – IANNUZZI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 36 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe FRANCHINI e Antonio IANNUZZI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 Giuseppe FRANCHINI, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società S.C.D. Città di Torre del Greco, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione degli incontri Città di Torre del Greco – Angeli Scugnizzi del 3.11.2024, Afragolese - Città di Torre del Greco del 23.11.2024 ed ASD Cantera Napoli - Città di Torre del Greco del 27.10.2024, tutti valevoli per il campionato Under 16 Regionale, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori Sig.ri Mirko Giuliano Nocera, Antonio Iannuzzi e Francesco Pio Perrino, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare Città di Torre del Greco - Sant’Aniello Gragnano del 29.11.2024, Città di Torre del Greco – Real Casarea del 15.12.2025 ed ASD Sant’Agnello Promotion - Città di Torre del Greco del 7.12.2024, tutte valevoli per il campionato Under 16 Regionale, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco, pur non essendo tesserato per tale società;

Antonio IANNUZZI, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.C.D. Città di Torre del Greco, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco, alle gare Città di Torre del Greco - G10 Palla al Centro del 23.2.2025 e Città di Torre del Greco – Angeli Scugnizzi del 3.11.2024, entrambe valevoli per il campionato Under 16 Regionale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Giuseppe FRANCHINI,

- Sig. Antonio IANNUZZI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe FRANCHINI,

- 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Antonio IANNUZZI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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