FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 257/AA del 12/12/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da COLLINI – SAMBENEDETTESE C5
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 340 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Alessio COLLINI, e della società SAMBENEDETTESE C5 SSDARL, avente ad oggetto la seguente condotta:
Alessio COLLINI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. Sambenedettese Calcio a 5 S.S.D. a r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la disputa della gara Sambenedettese Calcio a 5 – Real Fabriano del 24.10.2025 valevole per il campionato di Calcio a 5 di serie C1 del Comitato Regionale Marche, posto in essere i seguenti atti e comportamenti: - a mezzo di un “comunicato ufficiale” pubblicato in data 25.10.2025, alle ore 12.00, sulla pagina della società denominata “Samb Calcio a 5” del social network “facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione degli arbitri di tale incontro, dei designatori arbitrali e del Comitato Regionale Arbitri delle Marche; - a mezzo di una “diffida” trasmessa in data 27.10.2025 tramite messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail della Comitato Regionale Arbitri delle Marche (marche@aia-figc.it) ed inviata “in nome e per conto del sig. Alessio Collini, Presidente e rappresentante legale della Associazione Sportiva Sambenedettese Calcio a 5 S.S.D. a R.L.”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione degli arbitri dell’incontro sopra indicato, dei designatori arbitrali e del Comitato Regionale Arbitri delle Marche;
SAMBENEDETTESE C5 SSDARL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Alessio Collini;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Alessio COLLINI,
- Società SAMBENEDETTESE C5 SSDARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessio Collini;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Alessio COLLINI,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SAMBENEDETTESE C5 SSDARL;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
