FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 258/AA del 12/12/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BERTI – CALCIO CALDIERO TERME
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 127 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Filippo BERTI, e della società CALCIO CALDIERO TERME SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:
Filippo BERTI, all’epoca dei fatti amministratore unico munito dei poteri di rappresentanza della società Calcio Caldiero Terme S.r.l. 1) violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21.12.2023 per avere lo stesso fatto in modo che la società Calcio Caldiero Terme S.r.l., per la stagione sportiva 2024 - 2025, nonostante quanto dichiarato in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024 – 2025, non rispettasse l’impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 alle competizioni giovanili così come previsto dal Comunicato Ufficiale 140/A del 21.12.2023, Titolo III), lettera A), punto 1), sub e); 2) violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21.12.2023 per avere lo stesso fatto in modo che la società Calcio Caldiero Terme S.r.l., per la stagione sportiva 2024 - 2025, nonostante quanto dichiarato in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024 – 2025, non rispettasse l’impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15 alle competizioni giovanili così come previsto dal Comunicato Ufficiale 140/A del 21.12.2023, Titolo III), lettera A), punto 1), sub e); 3) violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21.12.2023 per avere lo stesso fatto in modo che la società Calcio Caldiero Terme S.r.l., per la stagione sportiva 2024 - 2025, nonostante quanto dichiarato in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024 – 2025, non rispettasse l’impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti ai tornei delle categorie di base maschili o miste delle categorie Esordienti (Under13 o Under12) o Pulcini (Under11) così come previsto dal Comunicato Ufficiale 140/A del 21.12.2023, Titolo III), lettera A), punto 1), sub f); 4) violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21.12.2023 per avere lo stesso fatto in modo che la società Calcio Caldiero Terme S.r.l., per la stagione sportiva 2024 - 2025, nonostante quanto dichiarato in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024 – 2025, non rispettasse l’impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste delle categorie Pulcini (Under11 o Under10) o Primi Calci così come previsto dal Comunicato Ufficiale 140/A del 21.12.2023, Titolo III), lettera A), punto 1), sub f);
CALCIO CALDIERO TERME SRL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti, sig. Filippo Berti;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Filippo BERTI,
- Società CALCIO CALDIERO TERME SRL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Filippo BERTI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Filippo BERTI,
- € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per la società CALCIO CALDIERO TERME SRL;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
