FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 261/AA del 15/12/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CARBONI – ASD COGHINAS CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 380 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Salvatore CARBONI , e della società A.S.D. COGHINAS CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Salvatore CARBONI , all’epoca dei fatti persona che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art.2 del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Coghinas Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la disputa delle gare Coghinas - Atletico Bono del 19.10.2025 e Luogosanto - Coghinas del 26.10.2025, entrambe valevoli per il girone B del campionato di Promozione, sia attraverso post e commenti pubblicati sulla propria pagina ufficiale del social network “Facebook”, poi rilanciati (repost) dalla pagina Facebook ufficiale della ASD Coghinas, sia attraverso una dichiarazione rilasciata alla testata online “Directa Sport” e reperibile al link https://www.facebook.com/reel/1154992989482288 nella quale viene presentato come direttore sportivo della A.S.D. Coghinas, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive dell’onore, del prestigio e della reputazione propri della classe arbitrale;
A.S.D. COGHINAS CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e 23, comma 5, in quanto società all’interno e nell’ambito della quale il sig. Carboni Salvatore svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione ;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Salvatore CARBONI ,
- Società A.S.D. COGHINAS CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabrizio PES;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Salvatore CARBONI ,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. COGHINAS CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
