FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 262/AA del 15/12/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CONTI – ASD VELLETRI TECNOLOGY C5
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 157 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Matteo CONTI, e della società ASD VELLETRI TECNOLOGY C5, avente ad oggetto la seguente condotta:
Matteo CONTI, all’epoca dei fatti consigliere della società A.S.D. Velletri Tecnology C5, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’artt. 31, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso iscritto sui fogli di censimento del 7 luglio 2025 (N. PRATICA UAF-2025-28026) e dell’8 luglio 2025 (N. PRATICA UAF-2025-28726), depositati sul portale Servizi F.I.G.C., il nominativo della sig.ra I.A., consigliere della società e dimissionaria dalla carica a far data dal 28 maggio 2025, ed apposto le firme a lei apparentemente riconducibili e da lei espressamente disconosciute, nonché per aver depositato sul portale Servizi F.I.G.C. la dichiarazione delle dimissioni dal Consiglio Direttivo della società rassegnate dalla sig.ra I.A. da cui erano stati cancellati il luogo e la data di sottoscrizione “Velletri, 28 maggio 2025”, al fine di far apparire sussistenti i requisiti per ottenere l’iscrizione della società al campionato di serie B di Calcio a cinque;
ASD VELLETRI TECNOLOGY C5, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Matteo Conti, quale consigliere;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Matteo CONTI,
- Società ASD VELLETRI TECNOLOGY C5, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giorgio Raponi;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Matteo CONTI,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2025/2026 per la società ASD VELLETRI TECNOLOGY C5;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
