FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 263/AA del 15/12/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BELLIGOI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 158 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Alexander BELLIGOI avente ad oggetto la seguente condotta:

Alexander BELLIGOI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Donatello S.S.D. s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in data 17.7.2025, una richiesta di tesseramento per la società Donatello S.S.D. s.r.l. pur avendo già presentato richiesta di tesseramento in data 11.7.2025 per la società A.S.D. Ancona Lumignacco;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:

- Sig. Alexander BELLIGOI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:

- 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Alexander BELLIGOI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it