FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 273/AA del 07/01/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PAPA – ASD POZZILLI 1967
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 14 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Stefano PAPA, e della società ASD POZZILLI 1967, avente ad oggetto la seguente condotta:
Stefano PAPA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pozzilli 1967, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ea) ed Ec), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di febbraio 2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel girone A del campionato di Prima Categoria, ad un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Settore Tecnico;
ASD POZZILLI 1967, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato il sig. Stefano Papa all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Stefano PAPA,
- Società ASD POZZILLI 1967, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Stefano Papa;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Stefano PAPA,
- € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD POZZILLI 1967;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
