FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 274/AA del 07/01/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da AMICO – ASD SAN FILI 1926
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 204 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Francesco AMICO, e della società ASD SAN FILI 1926, avente ad oggetto la seguente condotta:
Francesco AMICO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società San Fili 1926, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto al calciatore sig. Emanuele Sinopoli nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo prot. n. 305-2024/25 del 6.5.2025, comunicato alla società ASD San Fili 1926 a mezzo pec del 4.6.2025;
ASD SAN FILI 1926, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Francesco Amico;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Francesco AMICO,
- Società ASD SAN FILI 1926, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Renato Vuono;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Francesco AMICO,
- € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2025/2026 per la società ASD SAN FILI 1926;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
