FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 283/AA del 08/01/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da RUSSO – MARCHETTI – ASD CASTIGLIONE DEL LAGO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 171 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni Francesco RUSSO, Mario MARCHETTI e della società ASD CASTIGLIONE DEL LAGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giovanni Francesco RUSSO, all’epoca dei fatti allenatore tesserato la società A.S.D. Castiglione del Lago, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, alla fine del mese di giugno 2025 e nei primi giorni del mese di luglio 2025, contattato telefonicamente il padre del calciatore minore U.M.C., all’epoca tesserato per la società A.S.D. S. Sabina, al fine di convincerlo a far tesserare il figlio per la stagione sportiva 2025-2026 con la società A.S.D. Castiglione del Lago, con la promessa che in cambio il minore avrebbe ricevuto da quest’ultima, a titolo gratuito, la quota sociale, il kit sportivo e il servizio di trasporto a domicilio per gli allenamenti, e per avere inviato tre messaggi vocali Whatsapp sull’utenza telefonica in uso al predetto calciatore U.M.C., segnatamente in data 2.7.2025, 7.7.2025 e 10.7.2025, al fine di persuaderlo a tesserarsi per la stagione sportiva 2025-2026 con la società A.S.D. Castiglione del Lago, dicendogli che lo riteneva “il più forte 2011 che c’è in Umbria”, evidenziando il livello elevato del gruppo 2011 dell’A.S.D. Castiglione del Lago, prospettandogli la possibilità di fare un ulteriore salto di qualità, nonché promettendogli che qualora si fosse tesserato per la suddetta società avrebbe ricevuto da quest’ultima, a titolo gratuito, la quota sociale, il kit sportivo e il servizio di trasporto a domicilio per gli allenamenti;

Mario MARCHETTI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Castiglione del Lago, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dall’art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Castiglione del Lago, consentito o comunque non impedito che il tecnico sig. Giovanni Francesco Russo, alla fine del mese di giugno 2025 e nei primi giorni del mese di luglio 2025, contattasse telefonicamente il padre del calciatore minore U.M.C., all’epoca tesserato per la società A.S.D. S. Sabina, al fine di convincerlo a far tesserare il figlio per la stagione sportiva 2025-2026 con la società A.S.D. Castiglione del Lago, con la promessa che in cambio il minore avrebbe ricevuto da quest’ultima, a titolo gratuito, la quota sociale, il kit sportivo e il servizio di trasporto a domicilio per gli allenamenti, e che il medesimo sig. Russo inviasse tre messaggi vocali Whatsapp sull’utenza telefonica in uso al predetto calciatore U.M.C., segnatamente in data 2.7.2025, 7.7.2025 e 10.7.2025, al fine di persuaderlo a tesserarsi per la stagione sportiva 2025- 2026 con la società A.S.D. Castiglione del Lago, dicendogli che lo riteneva “il più forte 2011 che c’è in Umbria”, evidenziando il livello elevato del gruppo 2011 dell’A.S.D. Castiglione del Lago, prospettandogli la possibilità di fare un ulteriore salto di qualità, nonché promettendogli che qualora si fosse tesserato per la suddetta società avrebbe ricevuto da quest’ultima, a titolo gratuito, la quota sociale, il kit sportivo e il servizio di trasporto a domicilio per gli allenamenti;

ASD CASTIGLIONE DEL LAGO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Mario Marchetti e Giovanni Francesco Russo;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Giovanni Francesco RUSSO,

- Sig. Mario MARCHETTI,

- Società ASD CASTIGLIONE DEL LAGO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mario Marchetti;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Giovanni Francesco RUSSO, × 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Mario MARCHETTI,

- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD CASTIGLIONE DEL LAGO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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